Cos’è l’Assegno ordinario di invalidità (IO)? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Assegno ordinario di invalidità (IO)
Probabilmente avrete sentito parlare di Assegno ordinario di invalidità, di pensione IO o di pensione di invalidità ordinaria cat. IO.
Sgombriamo subito il campo dagli equivoci: sono tutte la stessa prestazione, che generalmente conosciamo come l’Assegno ordinario di invalidità, ovvero quel trattamento economico che l’INPS eroga ad alcune categorie di lavoratori, che hanno accusato la riduzione di oltre due terzi della capacità lavorativa a causa di un’invalidità fisica o mentale.
In alcuni approfondimenti, l’Assegno ordinario di invalidità è chiamato pure “pensione IO”, in altri casi ci si riferisce ad essa come “pensione di invalidità ordinaria cat. IO”.
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Assegno ordinario di invalidità (IO) e pensione di invalidità
Quindi, niente paura, non si tratta di nuove prestazioni INPS, ma di tre modi diversi di chiamare la stessa pensione, che non va assolutamente confusa, però, con la pensione di invalidità.
Mentre l’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione di natura previdenziale, che prevede il rispetto di un requisito contributivo e si calcola sui contributi versati dal lavoratore, la pensione di invalidità è una prestazione di tipo assistenziale, che spetta a prescindere dai contributi versati, rispettando i requisiti sanitari (dal 74 al 99% per l’assegno mensile di assistenza o del 100% per la pensione di inabilità civile) e reddituali.
Chi può richiedere l’Assegno ordinario di invalidità (IO)?
Tornando all’Assegno ordinario di invalidità (IO), questa prestazione può essere richiesta su domanda dai:
- lavoratori dipendenti del settore privato (non spetta ai dipendenti pubblici);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Requisiti per l’Assegno ordinario di invalidità (IO)
Per potere essere richiesta, oltre a una percentuale di invalidità lavorativa pari o superiore a due terzi (dal 67% a salire), il lavoratore deve rispettare il requisito contributivo minimo: almeno 5 anni di contributi versati, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la domanda.
I contributi possono essere stati maturati anche all’estero, nei Paesi dell’Unione Europea o nei Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. Si può, dunque, applicare la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi.
Chi percepisce l’Assegno ordinario di invalidità può continuare a lavorare, al contrario dei percettori della pensione di inabilità lavorativa: questa prestazione è incompatibile con l’attività lavorativa, in quanto erogata agli inabili al lavoro.
Durata e rinnovo dell’Assegno ordinario di invalidità (IO)
L’Assegno ordinario di invalidità (IO) ha una durata di 3 anni. Prima del termine, il beneficiario può chiedere il rinnovo, oppure rinunciare alla prestazione. Dopo 3 rinnovi consecutivi, l’Assegno è confermato in automatico e non può essere più rifiutato.
L’INPS, in ogni caso, si riserva la possibilità di sottoporre ugualmente l’interessato a visita di revisione. Allo stesso tempo, anche il beneficiario può richiedere una visita di controllo, in caso di aggravamento delle condizioni di salute.
Come si calcola l’importo dell’Assegno ordinario di invalidità (IO)?
L’importo della prestazione si calcola come una comune pensione: col sistema misto, se i contributi sono stati versati prima e dopo il 1996; col sistema contributivo, se l’anzianità contributiva è maturata esclusivamente a partire dal 1° gennaio 1996. Una volta compiuti 67 anni, l’Assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Se, però, si è proceduto alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri, l’importo dell’Assegno ordinario di invalidità (IO) viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’AGO, secondo il criterio del pro-rata applicato alle prestazioni in regime internazionali.

Faq sull’Assegno ordinario di invalidità
Posso trasformare l’assegno ordinario di invalidità in pensione anticipata?
No, sia per l’Assegno ordinario di invalidità sia per la pensione di inabilità, la trasformazione può essere attivata solo per accedere alla pensione di vecchiaia, non alla pensione anticipata. Pertanto, anche se il lavoratore raggiunge i 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne), non può trasformare la pensione di inabilità o l’assegno ordinario in pensione anticipata.
E’ possibile anticipare l’età per la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità?
Sì, ma solo in alcuni casi. L’età per la trasformazione può essere anticipata solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, a 61 anni per gli uomini e a 56 per le donne. Però, è necessario che siano stati riconosciuti invalidi con una percentuale pari o superiore all’80%.
Chi prende l’Assegno ordinario di invalidità (IO) ha diritto alla quattordicesima?
L’INPS eroga la quattordicesima mensilità alla pensione a chi ha almeno 64 anni di età e un reddito complessivo fino a 2 volte il trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Questa somma aggiuntiva viene erogata entro luglio o dicembre di ogni anno. I titolari di assegno ordinario di invalidità, pensione inabilità o pensione ai superstiti hanno anche diritto alla quattordicesima mensilità.
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