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Assegno ordinario e contributi utili: quali sono?
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale che l’INPS eroga, su domanda, ai lavoratori ai quali è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3.
Per avere diritto all’Assegno, oltre al requisito sanitario, è necessario aver maturato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni prima della presentazione della domanda.
In questo approfondimento vi parleremo di Assegno ordinario e contributi utili, anticipandovi che per contributi utili non si intendono soltanto quelli che derivano da periodi lavorati.
Infatti, ci riferiamo ai contributi figurativi. L’articolo 1, comma 6 della legge 224 del 1984 considera come periodi utili, anche quelli nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa.
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Dunque, se il lavoratore non versa contributi mentre percepisce l’Assegno, riceverà contributi figurativi utili per il rinnovo e per la maturazione del diritto alla pensione.
Se il titolare di Assegno ordinario di invalidità smette di lavorare avrà diritto fino a 3 anni di contributi figurativi, che gli consentiranno di raggiungere (soltanto) il diritto alla pensione.
I contributi figurativi, infatti, non sono utili alla determinazione della misura della pensione, ovvero non concorrono ad aumentare l’importo dell’assegno pensionistico.
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Assegno ordinario e contributi utili per i non vedenti
Inoltre, ai lavoratori non vedenti viene riconosciuta, su domanda, una maggiorazione contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio svolto, ridotti in proporzione per i periodi di lavoro inferiori a un anno.
Questi contributi figurativi sono utili sia alla determinazione dei 5 anni di contributi, che del triennio di contributi obbligatori nel quinquennio precedente la domanda per l’Assegno ordinario di invalidità.
Per i centralinisti, la maggiorazione contributiva si applica sugli assegni di invalidità con decorrenza successiva al 20 aprile 1985.
Per gli altri lavoratori non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, il beneficio si applica agli assegni con decorrenza successiva al 26 aprile 1991.
Assegno ordinario e contributi utili: periodi non utili
Abbiamo visto come funziona per Assegno ordinario e contributi utili alla pensione. Esistono, però, anche dei periodi inutili ai fini del diritto all’Assegno ordinario d’invalidità.
Ci riferiamo:
- ai periodi di malattia superiori ad 1 anno;
- alle assenze per astensione facoltativa dopo il parto (congedo parentale);
- ai periodi di servizio militare oltre il servizio di leva;
- ai periodi di lavoro dipendente all’estero, non tutelati con convenzioni o accordi internazionali (non sono utili i periodi lavorati presso Paesi non convenzionati);
- ai periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse dai fondi sostitutivi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) dell’INPS per i quali si ha diritto ad un altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione.

Dunque, escludendo questi periodi, l’arco temporale per il diritto all’Assegno ordinario di invalidità diventa più ampio.
Parliamo di periodo neutro, ovvero del periodo che occorre al lavoratore per avere diritto alla prestazione (5 anni di contributi, di cui 3 anni negli ultimi 5 prima della domanda) al netto dei periodi sopra indicati, inutili ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva.
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