Assegno ordinario, perché non spetta al dipendente pubblico

Assegno ordinario e dipendente pubblico: perché non spetta ai lavoratori della pubblica amministrazione? Ne parliamo in questo approfondimento.
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27/5/23

Assegno ordinario e dipendente pubblico: perché non spetta (non sempre) a chi è impiegato nella pubblica amministrazione? Ne parliamo in questo approfondimento (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le altre guide complete di IED. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

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Assegno ordinario e dipendente pubblico: a chi non spetta?

Chiariamo subito che i dipendenti pubblici non possono richiedere e ottenere l’Assegno ordinario di invalidità. Questi, in presenza di un’invalidità che renda impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, al termine del periodo di aspettativa per infermità, possono essere dispensati dal servizio e collocati in pensione.

L’Assegno ordinario di invalidità non spetta ai lavoratori iscritti presso le gestioni dei dipendenti pubblici (ex Inpdap), poiché a loro, l’ordinamento previdenziale riconosce due diverse pensioni di inabilità “speciali”.

Parliamo della pensione per inabilità alle mansioni e della pensione per inabilità al proficuo lavoro, riconosciute solo ai dipendenti pubblici che hanno maturato tra i 15 ai 20 anni di contributi, a seconda della gestione previdenziale e della inabilità riconosciuta.

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Assegno ordinario e dipendente pubblico: due pensioni “speciali”

Dunque, quando al lavoratore dipendente della pubblica amministrazione viene riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa, questi avrà diritto alla pensione per inabilità alle mansioni (quando l’inabilità è limitata alle sole mansioni ricoperte) oppure alla pensione per inabilità al proficuo lavoro.

La prima prestazione è un’inabilità specifica, correlata all’attività svolta dal lavoratore. Quando il dipendente perde uno dei requisiti essenziali per lo svolgimento dell’incarico, si ha diritto alla pensione per inabilità alle mansioni, ma solo se l’amministrazione non può spostare il dipendente ad altre mansioni per le quali è qualificato.

La seconda prestazione impedisce al dipendente pubblico di continuare a svolgere un’attività lavorativa continua e remunerativa. Il lavoratore non ha diritto alla prestazione, se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Queste due tipologie di pensione non sono estese in modo assoluto, come avviene, invece, con la pensione di inabilità, quando si rende impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Dunque, anche se si è titolari di una delle due tipologie di pensione, si può tranquillamente continuare o riprendere a lavorare. Infatti soltanto la pensione di inabilità è incompatibile con il lavoro (questa può essere ottenuta dai lavoratori dipendenti privati e pubblici).

La pensione per inabilità alle mansioni spetta ai lavoratori dipendenti di enti locali con almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica.

Ai dipendenti statali con 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica.

Mentre la pensione per inabilità a proficuo lavoro si ottiene con un minimo di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile.

Assegno ordinario e dipendente pubblico
Assegno ordinario e dipendente pubblico: in foto un uomo anziano in carrozzina e al suo fianco un giovane sorridente.

Assegno ordinario e dipendente pubblico: l’eccezione

L’Assegno ordinario di invalidità per dipendenti pubblici, però, esiste e può essere richiesto dai dipendenti pubblici iscritti anche all’AGO dell’INPS, quindi non assoggettati esclusivamente al regime ex INPDAP.

In questo caso, il dipendente pubblico ha diritto all’Assegno ordinario di invalidità, poiché iscritto all’AGO o a una gestione sostitutiva di essa oppure alla gestione separata. Gli spetta in quanto dipendente privato, ma non come dipendente della pubblica amministrazione.

Se il dipendente pubblico titolare dell’Assegno ordinario di invalidità si è visto riconoscere un’invalidità pari o superiore all’80% e ha i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, può trasformare l’Assegno in pensione di vecchiaia anticipata.

Altrimenti, se pur avendone diritto, il lavoratore non richiede la pensione anticipata per invalidità, l’amministrazione per cui presta servizio può decidere di collocarlo a riposo dall’età di 65 anni (età ordinamentale).

Prima, però, è necessario accertare i requisiti sanitari previsti dalla legge per l’accesso alla pensione anticipata.

Vi abbiamo parlato di Assegno ordinario e dipendente pubblico. Ecco le 5 guide preferite dagli utenti:

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