Quando è possibile ripresentare una nuova domanda per l’invalidità civile? Ne parliamo in questo approfondimento (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Domanda per l’invalidità civile
Il riconoscimento dell’invalidità civile segue un processo composto da una fase sanitaria e una fase amministrativa.
Durante la prima fase viene accertato il grado di invalidità civile; nel corso della seconda fase, invece, si verificano i requisiti amministrativi per la concessione dei benefici riservati ai cittadini invalidi.
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Domanda per l’invalidità civile: certificato medico introduttivo
La fase sanitaria inizia con il rilascio del certificato medico introduttivo, redatto dal proprio medico curante, attestante le infermità invalidanti.
Nel certificato introduttivo sono indicati anche:
- codice fiscale;
- tessera sanitaria;
- dati clinici (anamnesi, obiettività);
- diagnosi con codifica ICD-9;
- indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento;
- indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto;
- indicazione di eventuali patologie gravi;
- indicazione della finalità del certificato;
- l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Questo certificato va compilato e trasmesso online all’INPS (la trasmissione è di competenza dei medici abilitati).
Il medico curante stamperà una ricevuta completa del codice identificativo che consegnerà all’interessato, allegando una copia del certificato medico originale, che va esibito nel momento in cui questi sosterrà la visita medica di controllo.
Certificato medico introduttivo: quanto dura?
Attenzione, però: il certificato introduttivo ha una durata di 90 giorni. Cosa succede se entro 3 mesi l’interessato non completa la domanda, inoltrandola all’INPS?
In questo caso tutta la procedura iniziale viene annullata e l’interessato dovrà ricominciare tutto da capo.
Quando presentare una nuova domanda per l’invalidità civile?
Ma è possibile presentare una nuova domanda per l’invalidità civile e dopo quanto? Dal 4 luglio 2009, ad eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge numero 80 del 2006, non è possibile presentare una nuova domanda, se la procedura della prima domanda è ancora in corso.
Lo stesso vale se è stato avviato un ricorso giudiziario da parte dell’interessato, in seguito al mancato riconoscimento dell’invalidità civile da parte della commissione medica (da non confondere col ricorso amministrativo, che va presentato per contestare il mancato riconoscimento dei benefit economici legati all’invalidità civile).
Solo quando la procedura della prima domanda sarà terminata (o al termine del ricorso giudiziario), l’interessato potrà presentare una nuova domanda per l’invalidità civile.
Domanda per l’invalidità civile: visita di controllo
Se entro 90 giorni, l’interessato avrà inviato all’INPS la domanda per l’invalidità civile, questi verrà convocato presso la Asl del Comune di residenza, per essere sottoposto alla visita di controllo.
Il soggetto potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta dall’INPS, scegliendo:
- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie;
- entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica.
Se l’interessato non può essere trasportato, il medico curante dovrà compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Spetta al Presidente della Commissione medica comunicare al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
Assenza alla visita di controllo: cosa succede?
Ma cosa succede se l’interessato non si presenta alla visita di controllo, per la seconda volta di fila, senza fornire una valida motivazione? L’INPS, in questo caso, farà decadere la domanda per l’invalidità civile, mandando “in fumo” tutta la procedura già effettuata.
A quel punto, l’interessato dovrà provvedere a presentare una nuova domanda per l’invalidità civile, ripartendo dal certificato introduttivo e dall’inoltro della domanda all’INPS, per la convocazione per la visita medica.
Visita di controllo e verbale sanitario
Al termine dell’accertamento sanitario, la commissione medica redigerà il verbale, che sarà validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS (può disporre nuovi accertamenti anche tramite visita diretta).
Il verbale definitivo viene inviato, tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC fornito, in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari anche sensibili e l’altra con il solo giudizio finale.
Se la commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Visita di controllo: patologie escluse dall’accertamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, con il decreto ministeriale del 2 agosto 2007, hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo.
Ecco le patologie escluse dal procedimento di controllo:
PATOLOGIA E/O MENOMAZIONE | CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA | |
1 | Insufficienza cardiaca in classe NHYA refrattaria a terapia | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici. |
2 | Trattamento continuo ossigenoterapia o ventilazione meccanica | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. |
3 | Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso. |
4 | Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da Sindrome da talidomide. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. |
5 | Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8. |
6 | Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici. |
7 | Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati. |
8 | Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4) atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. |
9 | Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati. |
10 | Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: Funzioni intellettive; Abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale. |
11 | Deficit totale della visione | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini. |
12 | Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale: Esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi. |
Faq sulla domanda per l’invalidità civile
Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile e altre condizioni di disabilità in Italia?
Possono presentare domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità, dell’invalidità e dell’handicap: i cittadini italiani con residenza in Italia; i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza; i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno.
Come richiedere l’assegno di inclusione per invalidi civili?
La richiesta dell’Assegno di inclusione va inoltrata all’INPS. È possibile presentare la domanda tramite il sito web dell’INPS o recandosi direttamente presso una delle sedi dell’ente. Nel modulo di richiesta, è fondamentale fornire tutte le informazioni necessarie e allegare la documentazione richiesta per comprovare la disabilità grave. Puoi farti aiutare anche da un CAF o da un patronato.
Che differenza c’è tra pensione di invalidità e assegno ordinario di invalidità?
L’assegno di invalidità civile è una forma di assistenza, mentre l’assegno ordinario d’invalidità è un trattamento economico. Quest’ultimo è destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi con un grado di invalidità che riduce la loro capacità lavorativa di oltre il 2/3. Entrambi gli assegni non sono reversibili, cioè non possono essere trasferiti ad altre persone, ma sono destinati direttamente all’invalido.
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