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Indice
A chi spetta l’Assegno ordinario di invalidità?
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata ai:
- lavoratori dipendenti privati (la prestazione non può essere ottenuta dai dipendenti pubblici);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).
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Chi paga l’Assegno ordinario di invalidità?
Essendo una prestazione di natura previdenziale, calcolata sui requisiti maturati nel corso della carriera lavorativa, è l’INPS a erogarla ai lavoratori che soddisfano questi requisiti:
- una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi (oltre il 67%) e inferiore al 100%, riconosciuta dall’ufficio medico legale dell’INPS, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 5 anni di contributi versati, di cui almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda.
A chi presentare domanda per l’Assegno ordinario di invalidità?
La domanda per l’Assegno ordinario di invalidità va presentata in via telematica (online) all’INPS, allegando il certificato medico (Modello SS3) compilato dal medico curante.
La prestazione decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Se la domanda di rinnovo viene presentata nei 120 giorni successivi al termine del godimento della prestazione, l’Assegno viene confermato, ma decorre soltanto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Quanto dura l’Assegno ordinario di invalidità?
L’Assegno ordinario di invalidità dura 3 anni e può essere confermato altre due volte per 3 anni l’una.
Quindi, per avere ancora diritto alla prestazione è necessario presentare domanda di rinnovo e sottoporsi alla visita medica di controllo.
È sempre l’INPS a confermare il diritto all’Assegno, nel caso in cui dovessero persistere l’infermità o i difetti fisici o psichici che hanno portato all’assegnazione della prestazione.
Al terzo rinnovo, la prestazione spetta in automatico. Tuttavia, l’INPS può riservarsi la possibilità di sottoporre il beneficiario a visita di revisione. Oppure, l’interessato può richiedere di essere valutato, nel caso in cui le sue condizioni di salute dovessero essere peggiorate.
Al compimento dell’età pensionabile, l’Assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.
Assegno ordinario di invalidità e redditi nel 2023
Chi percepisce l’Assegno ordinario di invalidità può continuare a lavorare. La contribuzione aggiuntiva può servire alla liquidazione di un supplemento di pensione: un importo che va a sommarsi all’assegno già liquidato.
La prestazione prevede l’applicazione dell’integrazione al minimo, se l’importo è inferiore ai limiti indicati dalla legge, ed è cumulabile con altri redditi, ma è prevista una riduzione dell’importo:
- del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo (oltre 29.314,48 euro);
- del 50%, se il reddito lordo supera di 5 volte il trattamento minimo annuo (oltre 36.643,10 euro).
È prevista un’ulteriore trattenuta in relazione all’anzianità contributiva per chi ha meno di 40 anni di contributi.
La riduzione sarà pari:
- al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo, ma entro l’importo dei redditi da lavoro percepiti, in presenza di lavoro dipendente;
- al 30% della quota eccedente il trattamento minimo, ma non superiore al 30% del reddito prodotto, in presenza di lavoro autonomo.

Faq sull’Assegno ordinario di invalidità
Quali possono essere le cause del rifiuto dell’Assegno ordinario di invalidità?
Il rifiuto dell’Assegno ordinario di invalidità può essere causato da diverse situazioni, tra cui:
- non aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio, alla data di presentazione della domanda;
- aver ottenuto una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi (67 per cento);
- aver ottenuto un’invalidità pari o superiore al 67 per cento, ma non specifica rispetto alle mansioni lavorative svolte;
- essere un libero professionista non iscritto all’Assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione separata INPS;
- aver subito una riduzione della percentuale di invalidità durante il processo di rinnovo.
Cosa fare se non si possiede la contribuzione necessaria per l’Assegno ordinario di invalidità?
Se non si possiede la contribuzione necessaria per l’Assegno ordinario di invalidità, è importante richiedere all’INPS la verifica del requisito contributivo prima di presentare la domanda. In caso di mancata maturazione dei 5 anni di contribuzione o dei 3 anni nell’ultimo quinquennio, si dovrà attendere di raggiungere tale requisito e successivamente presentare una nuova domanda per l’Assegno ordinario di invalidità.
È possibile ottenere l’Assegno ordinario di invalidità se si è disoccupati?
L’ottenimento dell’Assegno ordinario di invalidità in caso di disoccupazione dipende dalla situazione specifica. È necessario che venga riconosciuta una percentuale di invalidità di almeno il 67 per cento e che questa sia relativa alla capacità lavorativa ridotta in relazione al proprio lavoro. Se si soddisfano tali requisiti, è possibile percepire l’Assegno ordinario di invalidità anche in caso di disoccupazione. Tuttavia, è consigliabile consultare la normativa vigente e ottenere informazioni specifiche dall’INPS per valutare la propria situazione.
Cosa fare se l’Assegno ordinario di invalidità viene rifiutato a causa della capacità lavorativa inferiore ai due terzi o superiore, ma generica?
Se l’Assegno ordinario di invalidità viene rifiutato a causa di una capacità lavorativa inferiore ai due terzi o superiore, ma generica, ci sono diverse possibili soluzioni. Se si ritiene che la percentuale di invalidità specifica attribuita dall’INPS sia inferiore al 67 per cento, si può presentare un ricorso contro tale giudizio. In alternativa, è possibile presentare una nuova domanda per l’invalidità specifica, sottoponendosi a un ulteriore valutazione da parte dell’ASL. È consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto previdenziale per individuare la soluzione più adatta alla propria situazione.
Cosa fare se si è un libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale professionale e viene rifiutato l’Assegno ordinario di invalidità?
Se si è un libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale professionale e viene rifiutato l’Assegno ordinario di invalidità, si ha la possibilità di intraprendere diverse azioni. Nel caso in cui si desideri richiedere l’Assegno ordinario di invalidità, è necessario iniziare a versare i contributi all’INPS per raggiungere il requisito contributivo richiesto. In alternativa, si può presentare una domanda di pensione di invalidità per la perdita della capacità di svolgere la propria professione presso la Cassa previdenziale di appartenenza. È importante valutare attentamente le opzioni disponibili e consultare un avvocato specializzato per ricevere consigli adeguati alla propria situazione.
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