In questo approfondimento vi parleremo di invalidità civile permanente al 50 per cento e benefici: quali spettano con questa percentuale? (scopri le ultime notizie su Invalidità e Legge 104, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Invalidità civile permanente al 50 per cento e benefici: cosa spetta?
Quando la commissione medica, al termine della visita di controllo, riconosce all’interessato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 34%, questi riceverà benefici sanitari, lavorativi o economici, a seconda del grado di invalidità riscontrato.
Detto questo, possiamo dirvi che, con una percentuale di invalidità del 50%, la normativa non riconosce grosse agevolazioni, nonostante ci troviamo di fronte a una capacità lavorativa ridotta della metà.
Con il 50% di invalidità spetta:
- la fornitura gratuita di ausili, protesi e ortesi previsti dal nomenclatore, connessi alle patologie segnalate nel verbale della commissione medica (dal 34% di invalidità a salire);
- la possibilità di iscriversi alle liste per il collocamento mirato in qualità di categorie protette (dal 46% di invalidità a salire).
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Invalidità civile permanente al 50 per cento e benefici: cosa non spetta?
Non si ha, invece, diritto a:
- congedo straordinario retribuito di 30 giorni per cure, possono anche non essere consecutivi (dal 51% di invalidità a salire);
- l’assegno di invalidità dell’INPS pari a 313,91 euro al mese, per 13 mensilità, con un reddito non superiore a 5.391,88 euro annui (dal 74% di invalidità a salire);
- pensioni anticipate come l’Ape Sociale (63 anni di età e 36 anni di contributi), Opzione Donna (60 anni di età, con sconti in base ai figli, e 35 anni di contributi) e Quota 41 per lavoratori precoci (41 anni di contributi, di cui uno prima dei 19 anni di età) (dal 74% di invalidità a salire);
- l’agevolazione contributiva di 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa (60 mesi) nel periodo in cui è stata accertata l’invalidità (dal 75% di invalidità a salire);
- la pensione di inabilità pari a 313,91 euro al mese, per 13 mensilità, con un reddito personale inferiore a 17.920 euro annui (col 100% di invalidità);
- l’assegno di accompagnamento pari a 527 euro al mese, per 12 mensilità, senza limiti di età e di reddito (col 100% di invalidità e il riconoscimento della non autosufficienza).
Invalidità civile al 50 per cento e collocamento mirato
Abbiamo visto come, nonostante venga accertata la riduzione al 50% della capacità lavorativa, la legge non consente di godere di benefici economici (assegni o pensioni), esenzioni dal pagamento del ticket e dei farmaci, nonché di diversi benefici lavorativi, come il prezioso congedo straordinario per cure.
Con questa percentuale di invalidità civile, però, la normativa consente di rientrare nelle categorie protette, quell’insieme di lavoratori colpiti da disabilità, patologie gravi e altre forme di invalidità psico-fisiche, tutelati dalla legge 68/1999, per i quali è previsto l’obbligo di assunzione da parte di aziende pubbliche o private con più di 15 dipendenti assunti.
Fanno parte delle categorie protette:
- le persone in età lavorativa che sono affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso di riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’INAIL, superiore al 33%;
- i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
- i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
- le persone che percepiscono l’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’INPS di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
- gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.
Collocamento mirato e obbligo di assunzione
Con un’invalidità del 50% (ma, come visto, basta il 46%), ci si può iscrivere al collocamento mirato, che permette al lavoratore con disabilità di rientrare nelle quote di riserva, ovvero in quella percentuale di dipendenti riservata alle persone tutelate dallo Stato.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assumere:
- un lavoratore disabile, se dispone di un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35;
- due lavoratori disabili, se dispone di un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50;
- il 7% dei lavoratori occupati destinati alle quote di riserva, se dispone di oltre 50 dipendenti.
Invalidità civile al 50 per cento: ausili, protesi e ortesi gratis
Con il 50% di invalidità riconosciuta, come abbiamo visto in apertura, la persona ha diritto anche a protesi, ausili e ortesi gratuiti, per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue e alla promozione della propria autonomia.
Ausili, protesi e ortesi sono garantiti gratuitamente dal Servizio Sanitario nazionale, come parte integrante dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Le protesi, gli ausili e le ortesi possono essere prodotti su misura oppure di serie: è il nomenclatore a fornire, nei particolari, le tipologie e le caratteristiche dei sussidi.
Ausili, protesi e ortesi: cosa sono?
Protesi e ortesi sono apparecchiature che permettono di sostituire parti del corpo, supplire o migliorare le funzioni compromesse, come ad esempio le protesi oculari su misura, gli apparecchi acustici, busti e corsetti ecc.
Gli ausili, come ad esempio le carrozzelle o i girelli, sono quegli strumenti utili per compiere azioni altrimenti impossibili o difficili da eseguire.
I presìdi, infine, sono oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie, come ad esempio il catetere per l’incontinenza, i pannoloni e altro ancora.

Faq sull’invalidità al 50%
È possibile rinunciare al collocamento mirato?
Sì, è possibile fare rinuncia al collocamento mirato. Il collocamento mirato, infatti, non è un obbligo ma un’opportunità per il lavoratore disabile. Non essendo un obbligo, hai la possibilità di iscriverti e di cancellarti dal collocamento mirato in qualsiasi momento, senza alcun tipo di problema ma rinunciando, ovviamente, a tutti i diritti ad esso collegati.
Cosa succede se il lavoratore disabile rifiuta l’assunzione col collocamento mirato?
La risposta è nell’articolo 10, comma 6, della legge numero 68 del 12 marzo 1999, che recita: “la direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste“.
Il periodo di sospensione dalle liste di collocamento non viene riconosciuto per accedere a indennità di disoccupazione. Una volta trascorsi i 6 mesi del provvedimento di cancellazione, il lavoratore disabile può presentare una nuova domanda.
Gli ausili, le protesi e le ortesi sono sempre previsti dal nomenclatore?
Anche se chi paga le protesi è il SSN, devi sapere che il nomenclatore a cui fa riferimento il Servizio Sanitario non include qualunque tipo di dispositivo esista in commercio, ma descrive in generale i tipi di dispositivi che i medici di base e gli specialisti possono prescrivere a spese delle Asl, precisando:
- le condizioni in cui possono essere prescritti;
- i limiti di erogabilità;
- le tariffe di rimborso previste.
Di conseguenza, i dispositivi descritti nel nomenclatore non sono sempre forniti del gratuitamente ai pazienti, né sono prescrivibili in tutte le condizioni di salute.
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