Quali sono tutte le agevolazioni per disabili nel 730? Cosa posso portare in detrazione per risparmiare anche sulle tasse che dovrei pagare? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
Spese sanitarie, detrazione auto, polizze assicurative e tanto altro ancora. Sono numerose le spese che puoi portare in detrazione sulla dichiarazione dei redditi se sei una persona disabile o un familiare che lo ha fiscalmente a carico.
In questo approfondimento elenchiamo tutte le agevolazioni per disabili nel 730 e ti spieghiamo come vanno inserite in dichiarazione.
Indice
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: le spese sanitarie
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: i sussidi tecnici e informatici
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: spese per l’acquisto e l’adattamento dell’auto
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: le spese per l’acquisto e il mantenimento del cane guida
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: spese mediche generiche e di assistenza specifica
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: detrazioni per le polizze assicurative
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: le spese sanitarie
Iniziamo questo approfondimento su tutte le agevolazioni per disabili nel 730 con le spese sanitarie, il cui importo va inserito nel rigo E3 del 730.
Si tratta di quelle spese sostenute dalle persone con disabilità e/o dai familiari che li hanno fiscalmente a carico, per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che, le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il trasporto, costituiscono spese sanitarie che danno diritto a una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Ricordiamo che per queste spese è possibile fruire della detrazione solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53 del 730).
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: i sussidi tecnici e informatici
Le spese sostenute per i sussidi tecnici e informatici vanno inserite sempre nel rigo E3.
I sussidi tecnici e informatici sono quelli che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Si riferiscono ad esempio alle spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: spese per l’acquisto e l’adattamento dell’auto
Le spese sostenute per l’acquisto e l’adattamento dell’automobile con la Legge 104 vanno indicate nel rigo E4 del 730.
Spetta la detrazione del 19% per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione spetta anche sulle vetture se prodotte in serie e adattate in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità.
Tra i principali adattamenti rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
Ricordiamo che la detrazione sull’acquisto e l’adattamento delle vetture può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
In questo caso, nel rigo E4 bisogna indicare l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuole fruire della prima rata.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (per esempio, per il carburante o il premio assicurativo).
Se vengono compilati due righi, uno per l’acquisto del veicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: le spese per l’acquisto e il mantenimento del cane guida
Nel rigo E5 del 730 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida.
La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto, ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo in caso di perdita dell’animale.
Anche questa spesa può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire della spesa sostenuta.
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: spese mediche generiche e di assistenza specifica
Nel rigo E25 del 730 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, indipendentemente dal fatto che si usufruisca o meno dell’indennità di accompagnamento.
Le spese di assistenza specifica sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Queste spese sono deducibili anche senza specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se la persona disabile è ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (il cosiddetto “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti, il codice identificativo del farmaco e il codice fiscale del destinatario.
Queste spese sono deducibili anche se sostenute dai familiari che hanno fiscalmente ca carico la persona disabile.
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.
Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2022 rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di questa agevolazione, si può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992.
Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
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Tutte le agevolazioni per disabili nel 730: detrazioni per le polizze assicurative
Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo per i premi non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
Questo importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
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