Spese mediche, quando vengono rimborsate

Spese mediche, quando vengono rimborsate, in particolare quelle sostenute in una clinica privata non convenzionata. Come funziona la procedura, quali sono i documenti da presentare, cosa fare se l’Asl si rifiuta e cosa dispone la legge.
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23/9/23

Spese mediche, quando vengono rimborsate? Ci riferiamo in particolare a quelle sostenute in cliniche private non convenzionate. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

INDICE

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Sempre più cittadini sono costretti a rivolgersi alla sanità privata non convenzionata per aggirare le lunghe liste di attesa (per alcuni esami o visite specialistiche si può aspettare anche un anno).

Vediamo in questo post quando queste spese mediche possono essere rimborsate, quali sono le procedure, come comportarsi in caso di rifiuto dell’Asl e a chi bisogna rivolgersi.

Su questo argomento potresti essere interessato a un post che parla di esenzione dalle spese mediche (per chi e quando);  vediamo anche come detrarre e dedurre le spese per la disabilità nel Modello 730/2023; abbiamo anche verificato come si possono prenotare online le visite mediche.

Spese mediche, quando possono essere rimborsate

Se un paziente è costretto a recarsi in una clinica privata per un esame o un intervento, ha diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute se si trova in una di queste due condizioni:

  • le cure che ha ricevuto comportano un importante beneficio per il paziente o hanno evitato un possibile decesso;
  • non era possibile effettuare le stesse cure in strutture pubbliche o convenzionate.

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Spese mediche, la procedura

Qual è la procedura per ottenere il rimborso delle spese mediche che il paziente ha dovuto affrontare per il ricovero in una struttura privata non convenzionata?

È indispensabile presentare una richiesta alla propria Asl. All’istanza di rimborso è necessario allegare:

  • una documentazione medica dalla quale è possibile attestare le condizioni del paziente o l’eventuale rischio di morte;
  • una precisa motivazione che spiega per quale motivo non è stato possibile effettuare le stesse cure in una struttura pubblica o convenzionata;
  • tutte le ricevute e le fatture per le spese mediche che sono state affrontate dal paziente.

Più precisamente questa è la documentazione completa:

  • compilare un modulo che dovrebbe essere disponibile in tutte le Asl;
  • allegare copia della cartella clinica (conforme all’originale) o una scheda di dimissione ospedaliera dalle quali si accerti: 
  • regime di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery);
  • numero di giorni del ricovero; 
  • codici di diagnosi e codici di procedura (bisogna seguire la classificazione ICDM 9); 
  • modalità di dimissione (trasferimento, dimissione e così via.);
  • allegare una copia della prescrizione preventiva redatta dal parte del medico di base;
  • allegare una copia della dichiarazione rilasciata dalla clinica sulla natura giuridica (pubblica, privata convenzionata o accreditata);
  • allegare una copia della documentazione fiscale quietanzata relativa al ricovero e alle spese che sono state sostenute per  le prestazioni specialistiche o per i consulti durante degenza (i controlli e prestazioni eseguiti nei 20 giorni dalla data di dimissione concorrono a formare la spesa ammissibile). 

La documentazione può essere trasmessa online o consegnata a mano. Alcune Asl potrebbero richiedere la documentazione originale (che verrà restituita dopo che sono state effettuate tutte le verifiche).

Qui sotto puoi trovare il fac simile di un modulo da utilizzare per la richiesta di rimborso.

Spese mediche, il ricorso

Le Asl potrebbe negare il rimborso delle spese mediche sostenute dal paziente in una clinica privata. In questo caso è possibile presentare ricorso al giudice ordinario (serve il supporto di un avvocato per istruire la pratica e per l’assistenza in tribunale).

Il giudice dovrà valutare se ci sono le condizioni per il rimborso delle spese mediche. Il ricorso al tribunale ordinario, così ha sancito la Cassazione, viene giustificato perché riguarda la tutela del diritto alla salute (diritto primario e fondamentale della persona).

In un’altra sentenza il tribunale di Brindisi ha disposto al Servizio Sanitario Nazionale (che si era rifiutato) il rimborso per le spese mediche sostenute da una paziente oncologica in una struttura privata non convenzionata perché sono stati evidenziati i «motivi di urgenza suscettibili di esporre a pregiudizi gravi e irreversibili la paziente».

Il tribunale ha in pratica riconosciuto che «elemento essenziale di discrimine – nel riconoscere o meno l’insorgenza del diritto soggettivo al rimborso delle suddette spese, da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente – è l’effettiva ricorrenza di una comprovata situazione, non soltanto di pericolo di vita o di rischio di aggravamento della malattia per l’assistito, ma anche di impossibilità per la struttura pubblica convenzionata di offrire a costui l’intervento o la cura nei tempi e modi utili, alla luce delle conoscenze medico – scientifiche».

E quindi, due sono le condizioni (ribadiamo il concetto espresso nei paragrafi precedenti) che impongono il rimborso:

  • l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento terapeutico;
  • l’impossibilità della struttura pubblica di eseguire l’intervento in modo tempestivo.

Queste due condizioni impongono il riconoscimento del diritto soggettivo al rimborso da parte del SSN delle spese sanitarie che sono state sostenute.

Spese mediche, quando vengono rimborsate
Nella foto l’interno di una clinica

Spese mediche, detrazione

Ovviamente per le spese mediche sostenute in una clinica privata non convenzionata ci sono pure le detrazioni fiscali, che coprono il 19 per cento dei costi che superano i 129,11 euro.

Possono essere detratte anche le spese che non sono connesse a eventuali interventi chirurgici.

Non rientrano nella possibilità di detrazione le spese che non sono legate a bisogni essenziali del paziente. In particolare i costi sostenuti per il pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per il telefono o per il televisore nella stanza.

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