Rifiuto amministratore di sostegno: quanto vale il dissenso di una persona consapevole o, al contrario, incapace di intendere e di volere? - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Cosa fa l’amministratore di sostegno?
Con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004, la figura dell’amministratore di sostegno è entrata nell’ordinamento italiano.
La sua funzione è di tutela nei confronti delle persone impossibilitate, anche solo parzialmente, a provvedere ai propri interessi.
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Amministratore di sostegno e mancanza di consenso
Ma l’amministratore di sostegno può essere sempre disposto, anche in mancanza di consenso del beneficiario?
A rispondere è l’articolo 407, comma 2 del codice civile, secondo cui “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce” e deve tenere conto “compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.
Allo stesso modo, l’ordinanza numero 4 del 19 gennaio 2007 della Corte Costituzionale, ha chiarito che non si esclude, ma “si attribuisce al giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato, ove l’autorità giudiziaria ritenga detto dissenso giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione…”.
Dunque è prevalente l’interesse alla protezione della persona sul dissenso o sul rifiuto del beneficiario rispetto all’applicazione della misura.
Rifiuto amministratore di sostegno è sempre rilevante?
Ma il rifiuto del beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno è sempre rilevante? Non proprio.
In alcuni casi il beneficiario potrebbe non avere la lucidità necessaria per prendere una decisione corretta. In parole povere, quando la persona è incapace di intendere e di volere e non è assistita adeguatamente da persone a lui vicine, prevale la necessità di tutelare la sua libertà, di supportarla. E, dunque, non si terrà conto della sua volontà, in caso di rifiuto alla nomina di un amministratore di sostegno.
Diversamente, la pronuncia numero 22602 della Cassazione (del 27 settembre 2017) ha ricordato che “la volontà contraria all’attivazione della misura di sostegno, ove provenga da una persona pienamente lucida (come accade quando la limitazione di autonomia è collegata ad un impedimento solo fisico) non può non essere tenuta in debita considerazione”.
Quindi, “il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione”.
Il rifiuto all’amministratore di sostegno per orgoglio o inconsapevolezza
E se una persona totalmente lucida dovesse rifiutare l’amministratore di sostegno per una questione puramente di orgoglio?
In questo caso il giudice tutelare dovrà procedere all’attivazione di una misura protettiva, qualora la persona dovesse rifiutare il consenso perché restio ad accettare altre forme di protezione attivate dal sistema familiare o sociale.
La Corte Costituzionale ha infine chiarito che la nomina dell’amministratore di sostegno dovrà applicarsi qualora l’interessato rifiutasse il consenso o si opponesse alla nomina “a causa della patologia psichica che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato”.
Amministratore di sostegno quando c’è assistenza familiare?
La volontà del beneficiario, poi, è rilevante quando il dissenso arriva da una persona che è già supportata da familiari, nella gestione dei propri interessi personali o patrimoniali.
Stesso discorso quando l’adeguato supporto proviene da amici, conoscenti, da persone di fiducia o sociosanitari.
Se lo scopo della normativa viene comunque raggiunto, anche senza la presenza di un amministratore di sostegno, allora non c’è la necessità di contrastare il dissenso alla sua nomina.

Faq sull’amministratore di sostegno
A chi spetta l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno spetta a chi:
- è affetto da infermità mentali e menomazioni psichiche come le patologie psichiatriche, il ritardo mentale, la sindrome di down, l’autismo, la malattia di Alzheimer, le demenze oppure a chi ha fatto abuso di sostanze stupefacenti e alcol. Tra le infermità mentali troviamo anche: la prodigalità, lo shopping compulsivo e la ludopatia.
- è affetto da infermità fisiche come ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, oppure è in condizioni di coma e stato vegetativo, o ha patologie tumorali.
Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno provvede:
- alla cura della persona (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.) e alla gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa e così via);
- alla cura del patrimonio (amministrazione di beni mobili, come stipendi, pensioni, portafoglio titoli, o di beni immobili), con l’obiettivo di conservare le risorse finanziarie della persona disabile e soddisfare le necessità ordinarie e straordinarie di quest’ultimo.
L’amministratore di sostegno viene pagato?
In genere no, infatti il Codice Civile prevede che questa figura debba operare gratuitamente. C’è però un’eccezione: se l’entità del patrimonio è tale da creare delle difficoltà all’amministratore di sostegno può essere riconosciuta, dal giudice tutelare, una equa indennità. Ma non solo. Le procedure amministrative potrebbero comportare dei costi per l’amministratore di sostegno, quei costi devono essere rimborsati.
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