Permessi 104 frazionati per dipendenti pubblici

Permessi 104 frazionati per dipendenti pubblici: le norme sono molto diverse rispetto al settore pubblico. In molti comparti la possibilità viene esclusa dalla Funzione Pubblica: la fruizione frazionata dei permessi è possibile solo quando è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Vediamo come funziona.
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23/9/23

I permessi 104 frazionati per dipendenti pubblici meritano un approfondimento, perché seguono regole e consuetudini diverse da quelle adottate per i lavoratori privati.

Permessi 104 frazionati, ma non per tutti

Il comma 3 dell’articolo 33 non prevede espressamente la frazionabilità in ore dei permessi giornalieri retribuiti. E quindi questa possibilità non vale per tutti i lavoratori. Spesso, soprattutto nel pubblico impiego si applica solo se previsto nel contratto nazionale di lavoro.

Come posso frazionare i permessi 104

Ma del resto, c’è un’altra differenza sostanziale tra dipendenti pubblici e privati rispetto alla Legge 104. Per i lavoratori del pubblico impiego la valutazione delle richieste spetta alle singole amministrazioni, mentre per chi lavora nel settore privato la competenza è dell’INPS.

E infatti, l’istituto previdenziale prevede in modo chiaro, e ribadito in molte circolari, la  possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensile concessi per assistere un familiare con disabilità grave. Nel settore pubblico si rimanda sempre, come accennato, ai contratti collettivi, che se lo prevedono devono anche fornire un adeguato regolamento.

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Per i dipendenti statali, la fruizione dei permessi legge 104, dipende dunque da quello che è previsto nel contratto. Ma le disposizioni generali sono ben chiare, esplicitate dalla circolare numero 8 del 2008 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Prima di proseguire subito una precisazione: la frazionabilità dei permessi è consentita ai lavoratori con disabilità, cioè a coloro che usufruiscono della Legge 104 per sé stessi. Vedremo dopo nel dettaglio.

Cosa dispone la Legge 104

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha deciso di “applicare alla lettera” la Legge 104. E quindi, così si scrive nella circolare, «la norma non prevede alternativa alla tipologia di permesso, che è giornaliero».

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Ovvero: l’articolo 33, comma 3, della 104, non ha incluso la possibilità di frazionamento in ore dei permessi. Per cui non è consentito.

I permessi si possono frazionare solo se «i contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza» abbiano previsto «che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18)». 

La circolare chiarisce anche: «… poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero».

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Insomma, i dipendenti pubblici che hanno l’esigenza di frazionare i permessi legge 104 per prestare assistenza a un familiare con disabilità grave, dovranno prima verificare se questa possibilità è contemplata nel contratto di lavoro. Se non c’è, dovranno rassegnarsi a fruire dei permessi solo in modalità giornaliera.

Permessi frazionati per dipendenti pubblici con disabilità

Discorso diverso per i dipendenti che utilizzano la Legge 104 per sé stessi. In questo caso il comma 6 dell’articolo 33, prevede in modo esplicito la possibilità di fruire. Per la Funzione Pubblica i lavoratori con disabilità grave hanno dunque diritto a:

  • due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art. 33);
  • tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).

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La circolare specifica, ma è chiaro anche nella normativa, che le due modalità di fruizione sono alternative. Il che significa, secondo la Funzione Pubblica. che «non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese». 

La circolare ricorda «che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione  generale per il settore pubblico e per quello privato». 

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Le eventuali limitazioni al monte orario sono fissate dalla stessa normativa. E infatti, l’articolo 71, comma 4, del decreto legge 112 del 2008, recita: «Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza».

Significa che il monte ore (18) si calcola solo se il permesso è frazionato. Ovvero: se nel giorno di permesso il dipendente avrebbe dovuto lavorare 9 ore, comunque sia quel giorno di permesso vale un giorno lavorativo. Al dipendente ne spettano comunque altri due.

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Permessi 104 frazionati per la pubblica istruzione

Nella scuola non è prevista la possibilità di frazionare i giorni di permesso in ore. Una decisione che è stata adottata per evitare disagi nella programmazione dell’attività scolastica.

Nel comma 6 dell’articolo 15 (permessi retribuiti) del contratto nazionale della scuola si legge: «I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto […] e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti».

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Per ricorrenti, significa che non devono ricadere sempre nelle stesse giornate: se una settimana l’assenza retribuita è di lunedì, in quella successiva deve essere fruita in un giorno diverso.

L’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)  ha anche chiarito che non è permesso prendere in maniera sistematica il venerdì o il lunedì per allungare il week end.

Permessi 104 frazionati settore privato

Diversi anni fa, l’INPS consentiva ai lavoratori del settore privato di frazionare i tre giorni di permesso mensile soltanto in sei mezze giornate, basandosi sull’orario di lavoro giornaliero effettivo come punto di riferimento (secondo la Circolare INPS n. 211/1996). 

Seguendo delle indicazioni ministeriali, l’INPS ha successivamente introdotto la possibilità di suddividere i tre giorni di permesso in ore.

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Questa modifica non esclude la divisione dei tre giorni in sei mezze giornate (corrispondenti a 4 ore di permesso al giorno per 6 giorni), ma l’opzione non è più l’unica disponibile come precedentemente stabilito.

Nel messaggio n. 15995 dell’18 giugno 2007, si legge: «Per fornire una risposta univoca riguardo alla frazionabilità dei permessi lavorativi per i familiari di portatori di handicap grave, a causa delle diverse interpretazioni tra gli enti previdenziali, Inps e Inpdap, attraverso le loro circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha permesso la fruizione dei tre giorni di permesso come indicato al comma 3 della legge 104/1992, anche in forma oraria. Tuttavia, tale suddivisione non può eccedere le 18 ore mensili

Con un messaggio successivo, il n. 16866 del 28 giugno 2007, l’INPS ha nuovamente trattato il tema della frazionabilità dei permessi, fornendo dettagliate istruzioni sul calcolo delle ore massime fruibili in un mese.

L’ente ha sottolineato che «il limite delle ore mensili è valido solo se i permessi giornalieri vengono suddivisi, anche solo parzialmente, in ore e non se vengono usati interamente per giornate lavorative.»

Calcolo ore frazionabili settore privato

Il limite di 18 ore mensili, menzionato nel messaggio n. 15995, vale esclusivamente per coloro che lavorano 36 ore a settimana suddivise in 6 giorni.

I permessi 104 si possono attaccare alle ferie?

Per calcolare il numero massimo di ore mensili di permesso, l’INPS propone un metodo di calcolo applicabile alla maggioranza dei lavoratori con orario settimanale standard: orario di lavoro settimanale diviso per il numero di giorni lavorativi settimanali, moltiplicato per 3. 

Ad esempio, un lavoratore con un orario settimanale di 40 ore distribuite su 5 giorni avrà diritto a 24 ore di permesso: 40/5 moltiplicato per 3 fa 24.

Per i lavoratori con orari determinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro su una base plurisettimanale, il metodo di calcolo da seguire è: orario di lavoro settimanale diviso per la media dei giorni lavorativi settimanali, moltiplicato per 3.

Permessi 104 frazionati per dipendenti pubblici
Nella foto un uomo perplesso sulle norme dei permessi 104 nel pubblico impiego.

Faq (domande e risposte)

Quali sono le regole per i permessi 104 frazionati per i dipendenti pubblici?

I permessi 104 frazionati per i dipendenti pubblici seguono regole e consuetudini specifiche, diverse da quelle dei lavoratori privati. Per il pubblico impiego, la valutazione delle richieste di permesso spetta alle singole amministrazioni e non all’INPS come per il settore privato. Se i contratti collettivi prevedono la possibilità di frazionare in ore i permessi, devono anche stabilire un regolamento adeguato. La fruizione dei permessi legge 104 per i dipendenti statali dipende da ciò che è previsto nel contratto. Inoltre, l’articolo 33, comma 3, della Legge 104 non ha incluso la possibilità di frazionamento in ore dei permessi per i dipendenti pubblici, a meno che non sia previsto nei contratti collettivi.

In che modo i dipendenti pubblici con disabilità possono usufruire dei permessi 104?

Per i dipendenti pubblici con disabilità grave, il comma 6 dell’articolo 33 della Legge 104 prevede la possibilità di usufruire di due ore di permesso al giorno per ogni giorno lavorativo del mese. In alternativa, possono fruire di tre giorni interi di permesso al mese o di 18 ore mensili, suddivise come preferiscono durante le giornate lavorative. Queste modalità di fruizione sono alternative, il che significa che non si possono cumulare i permessi giornalieri e i permessi orari nel corso dello stesso mese.

Quali sono le regole relative ai permessi 104 per la pubblica istruzione?

Nel settore della pubblica istruzione, non è prevista la possibilità di frazionare i giorni di permesso in ore. Questa decisione è stata presa per evitare complicazioni nella programmazione dell’attività scolastica. Inoltre, i permessi non devono essere fruiti sempre nelle stesse giornate, evitando ad esempio di prendere sistematicamente il venerdì o il lunedì per allungare il weekend.

Come ha evoluto l’INPS la sua posizione sulla frazionabilità dei permessi 104 nel settore privato?

In passato, l’INPS permetteva ai lavoratori del settore privato di suddividere i tre giorni di permesso mensile solamente in sei mezze giornate. Successivamente, seguendo delle indicazioni ministeriali, ha introdotto la possibilità di frazionare questi permessi in ore. Nonostante ciò, la divisione dei tre giorni in sei mezze giornate rimane una delle opzioni possibili, ma non è l’unica. In particolare, un messaggio dell’INPS del 2007 ha sottolineato che il limite delle 18 ore mensili vale solo se i permessi giornalieri sono suddivisi in ore e non se vengono utilizzati interamente per giornate lavorative.

Come si calcolano le ore frazionabili dei permessi 104 nel settore privato?

Il limite di 18 ore mensili vale esclusivamente per coloro che lavorano 36 ore a settimana suddivise in 6 giorni. L’INPS ha proposto un metodo di calcolo per la maggioranza dei lavoratori: orario di lavoro settimanale diviso per il numero di giorni lavorativi settimanali, moltiplicato per 3. Ad esempio, un lavoratore con un orario settimanale di 40 ore distribuite su 5 giorni avrà diritto a 24 ore di permesso al mese. Invece, per i lavoratori con orari definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro su una base plurisettimanale, il metodo di calcolo da seguire considera la media dei giorni lavorativi settimanali.

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