Come posso frazionare i permessi 104 in ore, quali sono le norme, le circolari INPS e del ministero che regolano questa possibilità. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico).
INDICE
- Come posso frazionare i permessi 104: settore privato
- Come posso frazionare i permessi 104: lavoratore disabile
- Come posso frazionare i permessi 104: settore pubblico
- Come posso frazionare i permessi 104: programmazione
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La frazionabilità in ore dei permessi 104 suscita ancora dubbi e incertezze. Il motivo è semplice: le disposizioni di INPS e ministeri si sono spesso accavallate, a volte sovrapponendosi. Tutte queste circolari si sono concentrate soprattutto su un punto: il calcolo delle ore.
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Eppure quello che manca è una norma precisa che stabilisca o preveda la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso. Questa “assenza” comporta anche la possibilità da parte delle aziende di dire no a chi deve fruirne, soprattutto se il frazionamento rischia di causare dei problemi alla gestione e all’organizzazione del lavoro.
Su questo argomento potrebbe interessarti sapere come funzionano i permessi nei turni che sono a cavallo di due giorni solari; abbiamo verificato se è possibile fruire dei permessi 104 anche in malattia; e infine vediamo se chi ha la 104 e usufruisce dei permessi deve comunque fare gli straordinari.
Come posso frazionare i permessi 104: settore privato
Nelle circolari INPS comunque la possibilità di frazionamento in ore dei giorni di permesso retribuiti viene riconosciuta (messaggio 16866 del 28 giugno 2007), soprattutto se non ci sono indicazioni diverse nei contratti collettivi di categoria.
In particolare, viene definito il numero massimo di ore nel caso di frazionamento dei tre giorni di permesso. L’istituto di previdenza ha stabilito in 18 ore al mese il limite massimo per i dipendenti che hanno un orario di lavoro settimanale di 36 su 6 giorni lavorativi.
Negli altri casi bisogna effettuare un calcolo, la formula può cambiare, dipende da come viene gestito il monte orario, ovvero se è su base settimanale (come accade più spesso) o plurisettimanale (quando può variare tra una settimana e l’altra).
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Formule
Se l’orario di lavoro viene fissato su base settimanale, bisogna applicare questa formula:
- (orario di lavoro settimanale : numero di giorni lavorativi a settimana) x 3 = il numero di ore che si possono fruire ogni mese.
Se l’orario è invece stabilito su base plurisettimanale, si applica questa formula:
- (orario di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = il numero di ore che si possono fruire ogni mese.
Vediamo tre esempi pratici:
- 36 ore lavorate, 5 giorni settimanali = 21,6 ore di permesso mensile, se frazionato;
- 36 ore lavorate, 6 giorni settimanali = 18 ore di permesso mensile, se frazionato;
- 38 ore lavorate, 5 giorni settimanali = 22,8 ore di permesso mensile, se frazionato.
Come posso frazionare i permessi 104: lavoratore disabile
Per il lavoratore disabile la fruizione dei permessi in ore funziona in modo diverso rispetto al caregiver familiare (e cioè della persona che si occupa della sua assistenza).
Ebbene, il lavoratore con disabilità ha diritto, come per il caregiver, a tre giorni di permesso retribuito. La frazionabilità in ore segue però uno schema diverso:
- 2 ore di permesso al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore;
- 1 ora di permesso al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese.
Nel caso del lavoratore disabile la scelta è praticamente obbligata: molto meglio, se ci sono le condizioni, usufruire di due ore al giorno di permesso retribuito piuttosto che di tre giorni al mese (che in tutto sono 18 ore al mese).
Come posso frazionare i permessi 104: settore pubblico
Nel settore pubblico la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione (la numero 8 del 2008) è quella che fa da base alle successive direttive. Ebbene è stato imposto in alternativa ai tre giorni di permesso retribuito un frazionamento che non può essere superiore a 18 ore mensili. Questo limite è però applicabile solo se nel Contratto collettivo nazionale di Lavoro sia stata già prevista una corrispondenza tra i 3 giorni e le 18 ore.
Se non c’è, bisogna utilizzare le formule riportate nei paragrafi precedenti e non si può imporre un limite di orario.

Come posso frazionare i permessi 104: programmazione
La programmazione delle assenze è un altro nodo centrale dei permessi retribuiti, un punto di attrito costante tra il lavoratore che usufruisce dei benefici della Legge 104 e i datori di lavoro.
Anche in questo caso non c’è una normativa di riferimento. L’INPS si limita a dire che le giornate (o le ore) di assenza dal lavoro devono essere indicate in tempo utile al datore di lavoro.
Tempo utile, ovvero: una settimana, un giorno, un mese?
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (parere numero 13 del 18 febbraio 2008) ha precisato che per evitare problemi di organizzazione e gestione del lavoro, le amministrazioni devono concordare con il lavoratore le giornate e le ore di permesso. In pratica deve essere elaborato un piano che regolarizzi la fruizione dei permessi.
Ma anche in questo caso non si fornisce una tempistica.
C’è da dire però che da quel parere della Funzione Pubblica sono poi intervenute molte sentenze della Cassazione, che hanno sancito una questione rilevante: le esigenze del lavoratore (di prestare assistenza) e quelle organizzative dell’azienda devono essere contemperate. Significa che una non può prevalere sull’altra.
Proprio in ragione di questa interpretazione, si ritiene sia giustificata l’eventuale richiesta da parte del responsabile di un ufficio (o, estendendo al settore privato, di un datore di lavoro) di una programmazione delle assenze. Ma sempre salvaguardando il diritto della persona con disabilità a ricevere assistenza (la tutela del disabile è comunque prevalente rispetto alla necessità dell’azienda).
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