Posso ottenere il porto d’armi anche se sono persona disabile titolare di Legge 104? Cosa è previsto in merito a Legge 104 e porto d’armi? - Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
Legge 104 e porto d’armi: è possibile?
Legge 104 e porto d’armi è possibile, ma solo se sono presenti determinate condizioni fisiche.
Non è infatti negato il porto d’armi a una persona disabile con Legge 104, tuttavia, in assenza dei requisiti psicofisici richiesti, non viene rilasciato.
Questi requisiti sono differenti in base al tipo di porto d’armi richiesto, ovvero:
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- porto d’armi per difesa personale;
- porto d’armi per uso di caccia;
- porto d’ami per uso sportivo.
Andiamo a vedere i requisiti sanitari per ogni tipologia di porto d’armi.
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Requisiti per Legge 104 e porto d’armi per difesa personale
I requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi per difesa personale anche con Legge 104 sono:
- requisiti visivi: visus naturale di almeno 1/10 per ciascun occhio e di 10/10 complessivi in caso di correzione. È consentita la correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie;
- senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate;
- requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20 decibel nell’orecchio migliore. In alternativa, è sufficiente riuscire a percepire la voce di conversazione a non meno di otto metri di distanza;
- adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, che garantisca potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma (raggiungibile anche attraverso protesi);
- assenza di alterazioni neurologiche;
- assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
La licenza di porto d’armi per difesa personale è subordinata all’esistenza di una valida motivazione che ne giustifichi il rilascio. Consente il porto dell’arma anche al di fuori della propria abitazione, ha durata annuale e viene rilasciata dalla Prefettura competente per territorio
Chi è affetto da una disabilità mentale può richiedere delle agevolazioni? Scopri quali sono le malattie psichiche che danno diritto alla Legge 104.
Requisiti psicofisici per Legge 104 e porto d’armi per uso caccia
I requisiti psicofisici richiesti per il porto d’armi per uso caccia anche con la Legge 104 sono:
- acutezza visiva: sono richiesti almeno 8/10 per l’occhio che vede meglio (ammesso l’uso di occhiali o lenti a contatto) e il senso cromatico deve garantire la percezione dei colori fondamentali;
- soglia uditiva: non superiore a 30 decibel per l’orecchio migliore. In alternativa, è sufficiente riuscire a percepire la voce di conversazione a non meno di sei metri di distanza;
- adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, che garantisca potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma (raggiungibile anche attraverso protesi);
- assenza di alterazioni neurologiche;
- assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
Questa licenza autorizza a portare il fucile per uso di caccia unicamente durante la stagione venatoria. In questo caso l’autorizzazione dura 5 anni.
Vediamo cosa prevede la Legge 104 in breve: una guida semplice e veloce che spiega struttura e obbiettivi della legge quadro sulla disabilità.
Requisiti psicofisici per Legge 104 e porto d’armi per uso sportivo
In questo caso, i requisiti psicofisici sono gli stessi richiesti per il rilascio del porto d’armi per uso di caccia, ovvero:
- acutezza visiva: sono richiesti almeno 8/10 per l’occhio che vede meglio (ammesso l’uso di occhiali o lenti a contatto) e il senso cromatico deve garantire la percezione dei colori fondamentali;
- soglia uditiva: non superiore a 30 decibel per l’orecchio migliore. In alternativa, è sufficiente riuscire a percepire la voce di conversazione a non meno di sei metri di distanza;
- adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, che garantisca potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma (raggiungibile anche attraverso protesi);
- assenza di alterazioni neurologiche;
- assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
Il porto d’armi per uso sportivo è una licenza rilasciata dal Questore per l’esercizio del tiro a segno o del tiro a volo. Per il tiro a segno è necessaria l’iscrizione presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o presso un’associazione di tiro iscritta a una federazione sportiva affiliata al CONI. Come quello per uso di caccia, ha una validità di 5 anni.
Puoi presentare la relativa domanda se hai compiuto la maggiore età e hai dichiarato di essere obiettore di coscienza. In quest’ultimo caso, la domanda è ammessa solo se presenti un’istanza di rinuncia al tuo status di obiettore.
La domanda può essere presentata per via telematica o recandosi presso un ufficio di polizia.
Quando scadono le agevolazioni Legge 104? Ne parliamo in questo approfondimento.

Legge 104 e porto d’armi: la tabella con il riassunto dei requisiti
Nella tabella sotto, riassumiamo quali sono i requisiti psicofisici necessari per ottenere la Legge 104 e porto d’armi:
| Tipologia del Porto d’Armi | Requisiti Psicofisici |
| Difesa Personale | – Visus naturale di almeno 1/10 per ciascun occhio e di 10/10 complessivi in caso di correzione. – Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali. – Soglia uditiva non superiore a 20 decibel nell’orecchio migliore o percezione della voce di conversazione a non meno di otto metri di distanza. – Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale. – Assenza di alterazioni neurologiche. – Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. |
| Uso Caccia | – Acutezza visiva di almeno 8/10 per l’occhio migliore (ammesso l’uso di occhiali o lenti a contatto). – Senso cromatico che garantisce la percezione dei colori fondamentali. – Soglia uditiva non superiore a 30 decibel nell’orecchio migliore o percezione della voce di conversazione a non meno di sei metri di distanza. – Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale. – Assenza di alterazioni neurologiche. – Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. |
| Uso Sportivo | – Acutezza visiva di almeno 8/10 per l’occhio migliore (ammesso l’uso di occhiali o lenti a contatto). – Senso cromatico che garantisce la percezione dei colori fondamentali. – Soglia uditiva non superiore a 30 decibel nell’orecchio migliore o percezione della voce di conversazione a non meno di sei metri di distanza. – Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale. – Assenza di alterazioni neurologiche. – Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. |
Il rilascio del certificato di idoneità
Il certificato di idoneità psico-fisica per l’autorizzazione al porto d’arma viene rilasciato su carta resa legale, più un certificato anamnestico redatto dal medico di base.
Dovrai prenotare una visita al CUP per sottoporti agli accertamenti. Sei tenuto, inoltre, a presentare un certificato rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico accertatore, ove lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori accertamenti specialistici, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
Qualora il medico riscontri la non idoneità al porto d’arma, la competenza passa alla competente Commissione Medica Locale per le patenti di guida dell’ASL: dovrai prenotare tu la visita.
Successivamente, la segreteria dell’ASL ti spedirà l’invito con la data, l’ora, l’indirizzo e tutta la documentazione da produrre al momento della visita.
Invalidità civile, cosa e come giudica la commissione, quali sono i criteri e i metodi per la valutazione. Conoscerli significa affrontare con maggiore consapevolezza la visita medica per il riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap.
Documenti da presentare per il rilascio della Legge 104 e porto d’armi
I documenti da presentare per il rilascio del porto d’armi sono i seguenti:
- documento di identità in corso di validità;
- 1 foto formato tessera;
- certificato anamnestico rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale, di data non anteriore a tre mesi;
- 1 marca da bollo da 16,00 euro;
ricevuta di versamento con causale “visita medica per porto d’armi”: il costo varia da regione a regione: da un minimo di 40 a un massimo di circa 60 euro;
- tessera sanitaria.
Nel caso di porto d’armi per uso sportivo, l’iscrizione presso un tiro a segno e il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi può arrivare a costare all’incirca sui 200 euro.
Inoltre, in alcuni casi specifici bisogna presentare:
- per i portatori di protesi acustiche: attestazione del corretto funzionamento non anteriore a tre mesi, rilasciato dalla casa produttrice delle protesi;
- per i portatori di occhiali e/o lenti a contatto per distanza: attestazione indicante grado di refrazione delle lenti in uso, rilasciate da un oculista o da un ottico.
FAQ (domande e risposte)
Non voglio rinnovare il Porto d’armi, devo riconsegnare il libretto scaduto?
No, non pare esservi formalizzazione di quest’obbligo nel caso non decidi di rinnovare il titolo. Ti ricordiamo però che, se intendi continuare a detenere le armi, devi produrre in Questura alla scadenza del porto d’armi e poi ogni 5 anni, il certificato medico di idoneità alla detenzione delle armi, come prescritto dall’art. 38, co. 4, TULPS (Testo Unico delle Leggi sulla Sicurezza). In occasione della presentazione del certificato medico di idoneità alla detenzione delle armi, potrebbe accadere che la Questura ti chieda di riconsegnare il titolo scaduto in originale.
Chi, detenendo armi senza Porto d’armi, è esonerato dall’obbligo di produrre il certificato medico di idoneità alla detenzione delle armi?
L’art. 38, commi 4, 5 e 6, TULPS, a seguito delle modifiche apportate al suo testo dal D.lgs. n. 104/2018, in vigore dal 14 settembre 2018, prevede che coloro che detengono armi senza essere anche titolari di Porto d’armi, devono produrre ogni cinque anni un certificato medico da cui risulti la loro idoneità alla detenzione delle armi. Tale obbligo non è previsto nei seguenti casi:
- per i titolari di licenza di collezione di armi antiche;
- per i soggetti di cui all’art. 73 Reg. TULPS (coloro che sono abilitati per legge a portare armi per ragioni di difesa, senza essere titolari di specifico porto d’armi per difesa personale);
- l’obbligo si ritiene non sia previsto neppure per i detentori di sole armi bianche proprie, atteso che la norma in questione usa espressamente la dicitura “Chiunque detiene armi comuni da sparo” (pertanto sembrerebbe confermare quanto già affermato dalle Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/U/086501/10900(27)9 del 29.04.2015 e Circ. Stato Maggiore dell’Esercito Prot. nr. Cod. id. 770 Ind. C. del 02.03.2016 ossia che chi detiene solo armi bianche proprie non sia soggetto all’obbligo di produzione di certificazione medica attestante l’idoneità alla sola detenzione delle armi).
Il porto d’Armi è un documento d’identità?
Dal punto di vista normativo, la carta d’identità è un documento d’identità, il Porto d’Armi è un documento di riconoscimento equipollente alla carta d’identità (art. 35 DPR n. 445/2000).
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