Per la valutazione dell’invalidità civile alcune decisioni della commissione medico legale suscitano più di qualche dubbio tra i cittadini. Non sono chiari i criteri di valutazione e il motivo di determinate scelte. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Invalidità civile, la tabella
- Invalidità civile, capacità lavorativa generica
- Invalidità civile, infermità unica
- Invalidità civile, infermità plurime
- Invalidità civile, infermità coesistenti
- Invalidità civile, infermità concorrenti
- Invalidità civile, ausili e protesi
- Invalidità civile, la visita
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Questo post può chiarire in che modo vengono espressi i giudizi ed essere utile per quanti si apprestano a sottoporsi a una visita per la prima volta, a chi deve affrontare una revisione o chiedere un aggravamento.
Potrebbe interessarti un articolo che spiega come funziona il calcolo dell’invalidità con due o tre patologie; abbiamo anche verificato come si calcolano i punti di invalidità per le assicurazioni; e in un altro post spieghiamo come funziona il calcolo automatizzato per l’indennità di frequenza.
Invalidità civile, la tabella
Il punto di riferimento per le commissioni medico legale è la tabella ministeriale. Lì viene indicato quanto incide ogni singola infermità sulla capacità lavorativa.
Il giudizio viene espresso in percentuali. Una per ogni menomazione. Ci sono delle patologie con percentuali fisse e altre che prevedono un minimo e un massimo o più fasce successive, determinate dalle diverse classi funzionali.
Le classi funzionali cambiano in base alla gravità delle conseguenze causate dalla menomazione.
In presenza di patologie sistemiche (malattie che coinvolgono un intero apparato, come, ad esempio, quello cardiaco o respiratorio) e che quindi comportano complicazioni a diversi organi, non vengono utilizzate le classi funzionali. In questi casi, infatti, le commissioni assegnano un punteggio superiore di 10 punti percentuale: il dato complessivo come sempre dipende dalla natura e dalla gravità delle complicazioni.
Ci sono poi le patologie non inserite nelle tabelle ministeriali. Non significa che non debbano essere considerate per determinare il grado di invalidità di un cittadino. In questi casi, la valutazione del danno avviene per via analogica o per equivalenza.
Ci spieghiamo: si prende come riferimento una infermità tabellata che ha conseguenze simili e una stessa gravità.
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Invalidità civile, capacità lavorativa generica
La commissione valuta il danno causato dall’infermità alla capacità lavorativa generica (articolo 1, comma 3 e articolo 2, comma 3 del decreto legge numero 509 del 23 novembre 1988). Si può avere una percentuale più alta di 5 punti percentuali se l’invalidità incide in modo importante sulla capacità di lavoro specifica, quindi direttamente sulle occupazioni che sono adatte alle attitudini e alla formazione professionale del cittadino.
Del resto, la percentuale di invalidità può essere ridotta fino a un massimo di 5 punti percentuali se l’infermità non ha nessuna influenza sul lavoro svolto da chi presenta la richiesta (del tipo: avere non gravi problemi di deambulazione mentre si svolge un lavoro da scrivania).
Queste decisioni (sulla capacità specifica) possono essere adottate dalle commissioni solo dopo aver eseguito una indagine accurata sul tipo di lavoro e le attitudini del cittadino.
Invalidità civile, infermità unica
Quando chi ha presentato la richiesta per il riconoscimento dell’invalidità civile ha una sola infermità, la commissione procede utilizzando quattro criteri di riferimento:
- assegnando una percentuale fissa, quando la patologia coincide sia per la natura, sia per la gravità, alla voce che è stata inserita nella tabella ministeriale;
- assegnando una percentuale compresa tra il minimo e il massimo (così come viene indicato nelle tabelle);
- assegnando una percentuale compresa tra il minimo e il massimo della fascia corrispondente: questo quando la patologia è suddivisa in diverse classi funzionali;
- ricorrendo al criterio analogico quando l’infermità non è stata inserita nelle tabelle ministeriali: si applica quindi la stessa percentuale della patologia che causa le stesse infermità con una identica gravità.
Invalidità civile, infermità plurime
Molti cittadini si presentano comunque di fronte alle commissioni medico legali con più patologie invalidanti. Cosa accade in questi casi? Quali sono i criteri di valutazione?
Le commissioni procedono in questo modo:
- si calcolano prima le percentuali attribuite alle diverse patologie;
- queste percentuali sono integrate, ma con criteri diversi, che dipendono:
- se le menomazioni (tabellate o meno) sono tra loro in concorso funzionale (che interessano cioè lo stesso apparato);
- se le menomazioni sono semplicemente coesistenti, ma non interessano lo stesso apparato.
Invalidità civile, infermità coesistenti
Per le menomazioni coesistenti (e che dunque non interessano lo stesso apparato), non si effettua una semplice somma algebrica rispetto ai valori indicati nella tabella. Si procede a un calcolo riduzionistico con la formula di Balthazard. In pratica: l’invalidità totale è data dalla percentuale attribuita alla prima patologia, più la percentuale attribuita alla seconda. La somma deve poi essere sottratta dal prodotto (moltiplicazione) della prima percentuale con la seconda.
Un esempio:
- la prima menomazione (Ip1) è valutata 20 per cento;
- la seconda menomazione (Ip2) è valutata 15 per cento;
- la valutazione complessiva (IT) sarà:
- (0,20 + 0,15) – (0,20 x 0,15) = 0,32 e quindi 32 per cento.
- Se ci sono 3 menomazioni si procede allo stesso modo.
Invalidità civile, infermità concorrenti
Per le patologie che invece incidono sullo stesso apparato si procede in modo diverso. In alcuni casi sono già segnalate in tabella (come per i danni alla vista, all’udito o agli arti). Altrimenti si procede a un calcolo che anche in questo caso non è la somma algebrica delle distinte menomazioni. La valutazione riguarda invece l’incidenza globale che il totale delle patologie ha sulla riduzione della capacità lavorativa.
Si applica questa formula: It (invalidità totale) = St (somma delle singole menomazioni) + Fp (la formula riduzionistica applicata nel precedente paragrafo) : 2.
Il totale comunque non potrà mai essere superiore alla percentuale che viene applicata per la perdita funzionale dell’intero sistema/organo interessato.
Le commissioni per la valutazione complessiva non considerano le patologie che comportano una riduzione della capacità lavorativa pari o inferiore al 10 per cento.
Invalidità civile, ausili e protesi
Nel calcolo che determina la percentuale di invalidità le commissioni devono anche considerare la possibilità o meno dell’utilizzo di apparecchi protesici. Ovvero, se le protesi sono tollerate ed efficaci, la percentuale di invalidità può essere ridotta di 10 punti.

Invalidità civile, la visita
La verbalizzazione della visita è un momento importante. Nel documento redatto dalla commissione medico legale devono essere contenuti questi elementi:
- dati anagrafici;
- estremi del documento di riconoscimento;
- profilo lavorativo;
- anamnesi della patologia rilevante (remota e prossima);
- esame obiettivo completo;
- sintesi degli accertamenti di laboratorio e strumentali o di altra documentazione sanitaria che viene ritenuta utile ai fini della valutazione;
- indicazione di eventuali infermità dipendenti da causa di guerra, servizio o lavoro;
- diagnosi, con indicazione del rispettivo codice ICD9 CM (Classificazione Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e, se prevista, classe funzionale di riferimento, corrispondenti all’infermità o alle infermità principali diagnosticate, o all’infermità di riferimento in caso di valutazione analogica di patologie non tabellate;
- prognosi, intesa in senso medico legale come necessità o meno di revisione sanitaria;
- percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella;
- motivazione dell’eventuale applicazione della variazione percentuale;
- variazione percentuale connessa all’uso o all’applicabilità di protesi; in caso di menomazioni multiple, valutazione complessiva ottenuta con le diverse modalità di calcolo previste per le infermità concorrenti e per le infermità coesistenti.
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