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Indice
- Come funziona la visita di idoneità al lavoro?
- Come funziona la visita di idoneità al lavoro: il giudizio del medico
- Come funziona la visita di idoneità al lavoro: il ricorso del dipendente
- Come funziona la visita di idoneità al lavoro: quando viene effettuata?
- Come funziona la visita di idoneità al lavoro: sanzioni per l’azienda
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Come funziona la visita di idoneità al lavoro?
Ogni azienda ha l’obbligo di sottoporre i propri dipendenti a un controllo sanitario periodico.
Lo impone il decreto legislativo numero 81 del 2008, secondo cui ogni azienda è chiamata a designare un medico competente per effettuare la visita medica di idoneità al lavoro.
Parliamo di quel controllo obbligatorio, effettuato sul dipendente con cadenza periodica stabilita dall’azienda, dal DVR o dal medico competente (generalmente è a cadenza annuale), al fine di valutare la presenza dei requisiti necessari per poter svolgere l’attività lavorativa in sicurezza e in condizioni di benessere psico-fisico ottimali.
Il lavoratore viene sottoposto a una visita di controllo. Il medico designato può effettuare anche delle visite specifiche collegate alla mansione del lavoratore, sottoponendolo a un’audiometria, a una spirometria, a un visiotest e ad altri specifici controlli.
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Come funziona la visita di idoneità al lavoro: il giudizio del medico
Al termine della visita, il medico emette il suo giudizio e stabilisce se il lavoratore sia o meno compatibile con l’incarico ricoperto e se può svolgerlo senza rischi per la sua salute e per quella dei colleghi.
Sul referto compilato dal medico competente possono comparire i seguenti giudizi:
- idoneità (la visita ha dato esito positivo, il lavoratore può svolgere la sua attività senza controindicazioni);
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere il suo lavoro, ma con delle limitazioni, ad esempio sul peso da sollevare);
- inidoneità temporanea (il medico competente stabilisce la momentanea impossibilità del lavoratore a eseguire la sua mansione. Sarà necessario attendere un determinato periodo di tempo, deciso dal medico, e rifare la visita di controllo per stabilire se confermare o meno l’impossibilità);
- inidoneità permanente (il lavoratore non può in alcun modo svolgere l’attività lavorativa per problemi di salute. Sarà cura del datore di lavoro destinare il dipendente ad altre mansioni, qualora fosse possibile).
Nel caso in cui il dipendente dovesse avere patologie che precludono l’attività lavorativa, il medico può indicare le limitazioni lavorative nel referto e provocare un cambio del piano delle attività lavorative.
Il verbale va consegnato anche al datore di lavoro, che deve essere al corrente delle condizioni di salute del suo dipendente. Ma il giudizio consegnato, per motivi di privacy (su eventuali malattie), deve essere sintetico.
Come funziona la visita di idoneità al lavoro: il ricorso del dipendente
Non sempre il lavoratore è d’accordo con il verbale redatto dal medico esaminatore, soprattutto se questo mette a rischio il suo posto di lavoro. In caso di disaccordo, il dipendente può presentare ricorso entro 30 giorni dall’emissione del verbale.
Lo dispone l’articolo 41 del decreto legislativo numero 81 del 2008. Il dipendente deve rivolgersi presso l’Organo di Vigilanza Territoriale, generalmente presso l’Asl competente, che a loro volta si appoggiano a strutture come l’ufficio servizi prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPSAL o SPISAL).
Dopo accertamenti, l’Asl potrà confermare, modificare o revocare il giudizio del medico competente.
Come funziona la visita di idoneità al lavoro: quando viene effettuata?
Come anticipato nei precedenti paragrafi, la visita medica di idoneità al lavoro viene effettuata con cadenza periodica, ma anche:
- al momento dell’assunzione;
- su richiesta del lavoratore (in caso di aggravamento delle condizioni di salute, va concordata con il medico competente);
- per valutare un cambio di mansione (in caso di peggioramento delle condizioni di salute);
- in caso di malattia o infortunio (dopo un lungo periodo di assenza, solitamente superiore a 60 giorni);
- per la cessazione del rapporto lavorativo.
A questo punto arriviamo a una domanda spiacevole, ma molto importante: si può rischiare il licenziamento, qualora non si ottenga il certificato di idoneità alla mansione specifica?
In teoria, come già anticipato, il datore di lavoro e il medico competente dovrebbero attivarsi per individuare una mansione meno impegnativa per il dipendente.
Purtroppo, se non dovesse essere disponibile nessuna mansione sicura per il dipendente, questi può essere licenziato per giusta causa.
Prima di procedere con il licenziamento, il datore di lavoro è comunque chiamato a dimostrare l’effettiva impossibilità di ricollocamento del dipendente ad altra mansione.

Come funziona la visita di idoneità al lavoro: sanzioni per l’azienda
Abbiamo visto come funziona la visita di idoneità al lavoro e quando viene effettuata. Ripetiamo: l’azienda è obbligata a sottoporre i suoi dipendenti a visita medica. In caso contrario, si rischiano sanzioni per inadempienze, come previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
Si rischia l’arresto da 2 a 4 mesi, con ammenda da 1.315,20 euro a 5.699,20 euro, “in caso di mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei) D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera c)”.
Si rischia un’ammenda da 2.192 euro a 4.384 euro, “in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria (e quindi nomina del Medico Competente) e ciò non sia stato attuato D.Lgs. n.81/2008 art 18 comma 1 lettera g)”.
Infine, si rischia una sanzione amministrativa da 1.096 euro a 4.932 euro, “nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (e che è stato sottoposto a Visita Medica di Idoneità al Lavoro, esami clinici e biologici o indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e lo stesso sia già adibito a quella specifica mansione. D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera bb”.
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