Categorie protette: quando non c’è il collocamento obbligatorio? Ne parliamo in questo approfondimento (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le altre guide complete di IED. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
Indice
- Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Tutti i casi possibili
- Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Cosa sono le categorie protette
- Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Iscrizione categorie protette
- Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Come assumono le categorie protette
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Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Tutti i casi possibili
In diversi nostri articoli su TheWam.net e Invalidità e diritti vi abbiamo parlato di categorie protette e di collocamento obbligatorio.
Per legge, una quota di posti di lavoro deve essere riservata ai lavoratori con disabilità: parliamo, dunque, di quota di riserva e di collocamento obbligatorio.
Il rispetto dell’adempimento deve avvenire a livello nazionale, non sono possibili compensazioni territoriali o tra imprese dello stesso gruppo.
Ma il collocamento obbligatorio non è sempre un obbligo per il datore di lavoro: quando non c’è il collocamento obbligatorio?
L’obbligo scatta in base alle dimensioni dell’impresa e ai lavoratori occupati.
Sotto i 14 dipendenti non c’è il collocamento obbligatorio, che scatta dai 15 dipendenti assunti a salire:
- fino a 35 lavoratori è previsto un posto riservato ai disabili;
- dai 36 ai 50 dipendenti sono previsti due posti riservati ai disabili;
- con oltre 50 dipendenti è previsto il 7% dei posti in favore delle categorie protette.
Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Oltre alla quota di riserva non raggiunta, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo nel caso in cui la peculiarità del settore produttivo non consente l’assunzione di un lavoratore con disabilità.
Ad esempio, se il lavoro è faticoso, deve essere svolto secondo particolari modalità o è pericoloso per l’incolumità del lavoratore disabile, il datore di lavoro può richiedere il parziale esonero dall’obbligo di assunzione.
Sono esonerate le aziende che operano nel settore edile, nel trasporto aereo, marittimo o terrestre e nel settore di impianti a fune e minerario.
Infine, il collocamento obbligatorio può essere sospeso nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ritrovarsi in una situazione economica precaria e ad essere costretto a ricorrere alla Cassa Integrazione, ai contratti di solidarietà, alla CIGS in deroga o ai licenziamenti collettivi. In questi casi gli obblighi del collocamento obbligatorio sono sospesi.
Stesso discorso per le aziende in stato di liquidazione o di fallimento dichiarato, per quelle in mobilità o è in fase di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
È altrettanto vero, però, che essendo gli obblighi del collocamento obbligatorio rispettati a livello nazionale, è possibile l’assunzione di un numero maggiore di lavoratori con disabilità in unità produttive più consone al loro stato di salute, compensando il minor numero di assunti con disabilità presso altre unità produttive meno adatte.
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Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Cosa sono le categorie protette
Abbiamo visto quando non c’è il collocamento obbligatorio. Parliamo ora delle categorie protette, che includono i lavoratori disabili attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato.
La Legge 68 del 1999 favorisce l’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, promuovendo l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
Nelle categorie protette ritroviamo tutte quelle persone che vivono una condizione di svantaggio sociale, personale o medico e hanno bisogno dell’aiuto dello Stato per essere integrati sul piano lavorativo.
Fanno parte delle categorie protette:
- persone con invalidità civile (dal 46% a salire);
- invalidi del lavoro (dal 34% a salire);
- persone non vedenti, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi;
- persone non udenti, con sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (la condizione deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio;
- profughi italiani rimpatriati;
- coniugi e orfani di deceduti a causa del lavoro, di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni o di guerra ed equiparati;
- soggetti equiparati (coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Iscrizione categorie protette
Per iscriversi alle categorie protette bisogna essere in possesso di questi requisiti:
- almeno 15 anni di età;
- non essere prossimi alla pensione (quiescenza);
- non avere un lavoro;
- essere stati riconosciuti disabili o invalidi.
Per l’iscrizione è necessario recarsi al Centro per l’impiego territorialmente competente. Compilata una scheda funzionale, il lavoratore verrà inserito nell’elenco delle categorie protette.
In caso di impossibilità fisica a recarsi al Centro per l’impiego, è possibile delegare un familiare o una persona fisata.
Quando non c’è il collocamento obbligatorio? Come assumono le categorie protette
L’assunzione delle categorie protette può avvenire in due modi:
- per chiamata nominativa: in questo caso il datore di lavoro assume il lavoratore più idoneo, dopo una preselezione nell’elenco degli iscritti. Oppure è possibile, per il datore di lavoro, richiedere che venga avviata la procedura per individuare il profilo migliore;
- per chiamata numerica: in questo caso il datore di lavoro sceglie in base all’ordine di graduatoria della lista del Centro dell’impiego.
La procedura di assunzione deve essere attuata entro 60 giorni dall’inizio dell’iter amministrativo che fa scattare le assunzioni obbligatorie.
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