Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento? Ecco l’elenco delle agevolazioni (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Indice
- Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento?
- Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento: ausili, protesi e ortesi gratuiti
- Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento: contrassegno invalidi
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Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento?
Per la legge italiana si ha diritto alle agevolazioni legate all’invalidità civile quando, all’esito della visita medica, la commissione medica esaminatrice riconosce una percentuale di invalidità pari o superiore al 33%.
Più alta è la percentuale di invalidità presente nel verbale sanitario, maggiori saranno le agevolazioni riconosciute al cittadino.
Purtroppo con un’invalidità civile al 40 per cento gli unici benefici riconosciuti si limitano:
Soltanto con il 46% di invalidità civile si ha diritto al collocamento mirato, mentre il congedo per cure si ottiene col 50% di invalidità.
Niente da fare neppure per l’esenzione del pagamento del ticket previsto con un’invalidità civile del 67%.
Per quanto riguarda i benefici di tipo economico, con il 74% di invalidità spetta l’assegno mensile per invalidi parziali e con il 100%, la pensione di invalidità.
Il grado di invalidità è determinato dalle tabelle ministeriali (5 febbraio 1992). Ogni patologia o ogni minorazione è collegata a una percentuale di invalidità.
Sotto il 33% di invalidità non si è riconosciuti invalidi. Sul verbale sanitario sarà presente la dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore a 1/3”.
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Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento: ausili, protesi e ortesi gratuiti
Abbiamo visto che con un’invalidità civile al 40 per cento si ha diritto soltanto al contrassegno per invalidi e alla concessione di ausili e protesi gratuiti.
Con il 34% si ha diritto alla concessione gratuita di ausili, protesi e ortesi previsti dal nomenclatore nazionale, subordinata alle patologie che sono indicate nel verbale di invalidità.
Questi accessori sono creati per migliorare la qualità della vita della persona disabile, a sopperire a eventuali limitazioni funzionali, come le amputazioni ad esempio, oltre che a correggere menomazioni o disabilità fisiche o intellettive causate da lesioni o malattie.
L’elenco degli ausili, delle protesi e degli ortesi è stato introdotto dal decreto numero 332 del Ministero della Sanità, datato 27 agosto 1999.
Questi accessori si dividono in:
AUSILI PER DISABILI | DESCRIZIONE |
Dispositivi in serie | Non hanno bisogno di personalizzazione (cateteri, materassi antidecubito, cuscini…) |
Realizzati appositamente e ceduti in comodato d’uso alla persona disabile | Plantari, scarpe ortopediche, rialzi, carrozzine elettriche, leggere, classiche… |
Acquistati dall’Asl e ceduti in comodato d’uso alla persona disabile | Montascale, ventilatori polmonari, apparecchi per l’alimentazione enterale… |
Invalidità civile al 40 per cento. Il Sistema Sanitario Nazionale fornisce ausili, protesi e ortesi:
- agli invalidi civili o per servizio;
- ai ciechi e ai sordi;
- agli invalidi di guerra e categorie assimilate;
- ai minori di 18 anni che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente;
- agli invalidi in attesa della visita di accertamento, non autosufficienti o che necessitano di assistenza continua;
- alle persone che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o l’amputazione di un arto e che sono in attesa di accertamento;
- alle donne che sono state sottoposte a un intervento di mastectomia (occorre la certificazione medica).

Cosa spetta con un’invalidità civile al 40 per cento: contrassegno invalidi
Il contrassegno invalidi è l’altra agevolazione che spetta con un’invalidità civile al 40 per cento.
Il tagliando viene concesso dal Comune di residenza alla persona disabile, per facilitargli la circolazione in strada e la sosta dei veicoli.
Per ottenerlo, l’interessato deve procurarsi un certificato di invalidità, che va presentato presso gli uffici comunali allegando il documento di riconoscimento.
Con il contrassegno invalidi, la persona con disabilità avrà dei vantaggi alla guida, ma anche dei divieti da rispettare.
I vantaggi sono:
- circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) quando è autorizzato anche a una sola categoria di veicoli utilizzati come servizi di trasporto e di pubblica utilità. In alcuni casi può bastare l’esposizione del contrassegno, ma nei casi in cui sono presenti varchi elettronici bisogna comunicare, in anticipo, il numero di targa del proprio veicolo, al Comune di residenza;
- circolare nelle zone a traffico controllato (ZTC);
- circolare nelle aree pedonali urbane (APU), anche quando è autorizzato l’accesso a una sola categoria di veicoli utilizzati per servizi di trasporto e pubblica utilità;
- circolare nelle vie e corsie preferenziali che sono riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
- circolare anche in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze militari o di pubblico interesse; oppure quando sono attivi obblighi e divieti temporanei o permanenti contro l’inquinamento atmosferico (domeniche ecologiche, targhe alterne…);
- parcheggiare negli spazi riservati ai disabili nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli spazi personalizzati;
- parcheggiare nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza esporre il disco orario e senza limitazioni di orario;
- parcheggiare nei parcheggi a pagamento (strisce blu) gratuitamente, se gli spazi dedicati ai disabili sono occupati (questo diritto deve essere stabilito dal Comune di residenza);
- parcheggiare nelle zone a traffico limitato (ZTL) o nelle zone a sosta limitata (ZSL) senza limiti di orario, anche quando è autorizzato l’accesso a una sola categoria di veicoli utilizzati come servizi di trasporto e pubblica utilità;
- parcheggiare nelle aree pedonali urbane (APU), anche quando è autorizzato l’accesso a una sola categoria di veicoli utilizzati come servizi di trasporto e pubblica utilità;
- parcheggiare nelle zone a traffico controllato (ZTC);
- parcheggiare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, a patto che il parcheggio del veicolo non intralci la circolazione.
Non è consentita:
- la sosta nelle zone a traffico limitato (ZTL) quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli utilizzati per il trasporto e di pubblica utilità;
- la sosta nelle aree pedonali urbane (APU) quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli utilizzati per il servizio di trasporto e di pubblica utilità;
- la sosta in corrispondenza di: attraversamenti pedonali e ciclabili, passo carrabile, ponti, cavalcavia, dossi, strettoie, gallerie, passaggi a livello, aree di fermata bus, segnaletica verticale (se viene occultata dal veicolo), corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- la sosta nelle zone dove è attivo il divieto di sosta con rimozione forzata;
- la sosta dove c’è il divieto di fermata;
- la sosta in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
- la sosta in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e contro il senso di marcia;
- la sosta nelle aree riservate alle ambulanze e ai mezzi di polizia;
- la sosta negli spazi personalizzati, riservati al titolare del parcheggio;
- la sosta negli spazi riservati ai mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico e allo scarico delle merci.
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