La scheda funzionale per il collocamento mirato è fondamentale per l’inserimento nelle categorie protette. In questo articolo vediamo in cosa consiste, come si svolge la visita e chi la esegue. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE
- Scheda funzionale per il collocamento mirato: la commissione
- Scheda funzionale per il collocamento mirato: cosa verifica la commissione
- Scheda funzionale per il collocamento mirato: il compito
- Scheda funzionale per il collocamento mirato: l’obiettivo
- Scheda funzionale per il collocamento mirato: invalidi totali
- Scheda funzionale per il collocamento mirato: aggravamento
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Per accedere al sistema del collocamento mirato viene richiesta alla persona con disabilità un accertamento specifico. Non è uguale a quello che viene svolto per il riconoscimento dell’invalidità o dell’handicap.
Si seguono infatti criteri diversi e diverse sono anche le competenze richieste. Oltretutto gli accertamenti cambiano. Dipendono al tipo di invalidità, che possono essere raggruppate in tre categorie (come dispone l’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge numero 68 del 1999):
- invalidi civili;
- invalidi del lavoro;
- invalidi di guerra e per servizio.
Vediamo in particolare come funziona la procedura e come viene stabilita la scheda funzionale per gli invalidi civili (e quindi anche ciechi civili e sordi civili) che intendono iscriversi al collocamento mirato ed essere inseriti nelle categorie protette.
Su questo argomento puoi anche leggere la guida per il collocamento mirato e accertamento della disabilità; abbiamo anche visto come funziona il collocamento mirato per chi lavora già; c’è anche la guida completa per le categorie protette.
Scheda funzionale per il collocamento mirato: la commissione
Le indicazioni operative sul funzionamento dell’accertamento sanitario per i lavoratori disabili sono contenute nella circolare numero 66 del 10 luglio 2001 emessa dal ministero del Lavoro.
La scheda funzionale viene effettuata seguendo le modalità descritte dal dpcm del 13 gennaio 2000. Le visite saranno eseguite dalle Commissione Asl per il riconoscimento dell’invalidità, ma dovranno essere integrate anche da altre due figure professionali:
- un operatore sociale;
- un esperto dei casi da esaminare (articolo 4 della legge 104 del 1992).
Sulla base dei risultati che derivano dalla valutazione globale, la commissione di accertamento dispone la sua relazione conclusiva. Il documento potrebbe anche contenere eventuali forme di sostegno e gli strumenti tecnici necessari per l’inserimento sul lavoro della persona con disabilità.
La commissione potrebbe anche stabilire che al momento la persona con disabilità non ha capacità residue di lavoro capaci di permettere un’occupazione. In questo caso l’invalido non può avvalersi del collocamento mirato.
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Scheda funzionale per il collocamento mirato: cosa verifica la commissione
La commissione deve dunque verificare le capacità globali e potenziali per il collocamento mirato della persona con disabilità. In particolare deve disporre:
- la diagnosi funzionale: una descrizione dettagliata della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona con disabilità. Questa analisi si basa sulla storia medico clinica del paziente, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale che è stato eventualmente redatto per la persona disabile nel periodo scolare, e infine sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- il profilo socio-lavorativo della persona con disabilità: con l’acquisizione di notizie che consentano di inquadrare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, i livelli di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro.
Scheda funzionale per il collocamento mirato: il compito
L’accertamento medico che consentirà il rilascio della scheda funzionale è ovviamente parte integrante del complesso di misure previste dalla legge per agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Serve per indicare il posto di lavoro più adatto al singolo lavoratore con invalidità.
Questo accertamento può essere effettuato in tempi diversi, anche contestualmente all’accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap.
Scheda funzionale per il collocamento mirato: l’obiettivo
Abbiamo spesso parlato del collocamento mirato, della funzione e di quali sono gli obiettivi che dovrebbe raggiungere questo istituto (almeno nelle intenzioni di chi ha proposto la legge).
Semplificando, il collocamento mirato deve utilizzare tutti gli strumenti di supporto e sostegno indispensabili per valutare le persone con disabilità nella loro residua capacità lavorativa. In base a questa valutazione bisognerà poi inserire i lavoratori invalidi nel posto di lavoro più adatto.
Per farlo bisogna effettuare:
- l’analisi del posto di lavoro;
- studiare delle forme di sostegno;
- trovare delle adeguate soluzioni per aiutare il dipendente con disabilità a superare i problemi che sono collegati agli ambienti, agli strumenti e alle relazioni con gli altri dipendenti.
Scheda funzionale per il collocamento mirato: invalidi totali
Proprio in conseguenza dello studio preliminare che dovrebbe garantire al lavoratore disabile un’occupazione in linea con le sue capacità e competenze, è stata eliminata la vecchia definizione di incollocabilità.
Infatti anche gli invalidi che hanno perso il 100 per cento della capacità lavorativa e le persone alle quali è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento, hanno diritto:
- a una valutazione della loro capacità di lavoro;
- ad accedere al lavoro o a percorsi di inserimento mirato (se ovviamente la prima valutazione è stata positiva).

Scheda funzionale per il collocamento mirato: aggravamento
Il compito di queste commissioni Asl è anche quello di verificare il persistere delle condizioni invalidanti dei lavoratori. Ma non solo, la commissione interviene anche per valutare eventuali aggravamenti.
In questo caso la richiesta può essere presentata sia dalla persona con disabilità, sia dal datore di lavoro.
Lo stabilisce l’articolo 10, comma 3 della legge numero 68 del 1999.
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