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Indennità di accompagnamento all’estero: è possibile?

Indennità di accompagnamento all'estero: è possibile continuare a riceverla anche se non si risiede stabilmente in Italia? Ecco cosa dice la legge.
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23/9/23

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INDICE

Indennità di accompagnamento all’estero: è possibile?

Una delle condizioni necessarie per poter richiedere e ottenere l’indennità di accompagnamento è la residenza stabile e continuativa in Italia, come spiegato nel messaggio dell’INPS numero 20966 del 2013.

Non è consentito, dunque, percepire l’indennità di accompagnamento all’estero. Le indennità previdenziali e assistenziali concesse dallo Stato italiano non sono esportabili oltre confine.

La legge chiarisce che, trascorsi 6 mesi fuori dall’Italia, l’INPS procede alla sospensione dell’erogazione dell’indennità.

Le eccezioni riguardano l’assenza dal territorio italiano per gravi motivi sanitari, ad esempio nel caso in cui il titolare dell’indennità soggiorni all’estero per ricevere cure mediche autorizzate dal sistema sanitario regionale. Oppure nel caso in cui abbia necessità di provvedere a un’assistenza continua verso un familiare residente all’estero.

Dopo un anno dalla sospensione (un anno e 6 mesi dopo il trasferimento all’estero), l’INPS procederà alla revoca dell’accompagnamento. A quel punto, per ricevere nuovamente l’indennità, se il verbale sarà ancora valido, sarà obbligatorio presentare una nuova domanda.

Spetta all’INPS controllare l’effettiva residenza in Italia dell’interessato, procedendo poi all’eventuale sospensione e all’eventuale revoca nei casi in cui il titolare dell’indennità non soddisfi più il requisito della residenza.

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Indennità di accompagnamento all’estero: a chi spetta la prestazione?

Abbiamo visto che non è possibile percepire l’indennità di accompagnamento all’estero e che questa viene sospesa o revocata, rispettivamente, dopo 6 mesi e un anno dal trasferimento all’estero.

L’indennità di accompagnamento spetta alle persone invalide totali (100% di invalidità) non autosufficienti, ovvero a coloro che non sono in grado di deambulare senza assistenza o sono impossibilitate a svolgere azioni di vita quotidiana, come vestirsi, lavarsi o mangiare, senza l’aiuto di qualcuno.

L’indennità spetta a prescindere dall’età anagrafica e dal reddito personale e nel 2023 ha un importo mensile di 527,16 euro (non è prevista la tredicesima).

Oltre all’impossibilità di percepire l’indennità di accompagnamento all’estero, la revoca della prestazione scatta anche quando il titolare viene ricoverato presso una struttura ospedaliera pubblica o in regime convenzionato che prevede al sostentamento.

Il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico va prontamente comunicato all’INPS. La prestazione verrà sospesa durante il periodo di recupero e successivamente riattivata al momento delle dimissioni.

L’unica eccezione riguarda la possibilità concessa dalla sentenza numero 2270 della Corte di Cassazione, del 2 febbraio 2007, a chi è ricoverato presso strutture ospedaliere pubbliche che non assicurano le prestazioni e l’assistenza di cui necessita il paziente disabile.

In questo caso l’accompagnamento spetta anche durante il ricovero ospedaliero. Ma la struttura dovrà rilasciare un documento che attesta l’impossibilità. Il documento verrà inviato all’INPS per ottenere “il via libera” all’erogazione dell’indennità.

Indennità di accompagnamento all'estero
Indennità di accompagnamento all’estero: in foto alcune mani compongono un cerchio, nel mezzo il simbolo della disabilità.

Indennità di accompagnamento all’estero: compatibilità e incompatibilità

Chi percepisce l’accompagnamento può tranquillamente svolgere un’attività lavorativa attinente alla capacità lavorativa residua o guidare un’automobile (con patente speciale), essendo l’indennità compatibile con queste due azioni.

L’indennità di accompagnamento è, però, incompatibile con l’indennità di frequenza concessa ai disabili minorenni con difficoltà a svolgere compiti o funzioni propri dell’età.

È altrettanto incompatibile con le analoghe indennità elargite a causa di guerra (ad esempio l’indennità di assistenza e di accompagnamento) e con le analoghe indennità concesse per causa di servizio o di lavoro. La legge consente di scegliere il trattamento economico più favorevole tra quelli possibili.

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