Accompagnamento e indennità di frequenza cumulabili?

Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili? Cosa dice la legge? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.
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21/3/23

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Indice

Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili?

Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili? Purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia: le due prestazioni non possono essere percepite insieme.

L’articolo 3 della legge 289 del 1990 vieta la concessione dell’indennità di frequenza se già titolari dell’indennità di accompagnamento.

Inoltre, l’indennità di frequenza non è cumulabile neppure con:

  • l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  • l’indennità speciale per ciechi civili parziali;
  • l’indennità di comunicazione per i sordi civili;
  • l’indennità speciale per ciechi parziali.

Invece, l’indennità di frequenza può essere cumulata alla pensione per ciechi parziali qualora si sia in presenza di più minorazioni.

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Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili? Cosa scegliere?

La legge consente di scegliere la prestazione più favorevole, soprattutto in termini economici. La facoltà di opzione va esercitata al momento della ricezione del verbale di invalidità emesso dalla commissione medica che ha effettuato la visita.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale, come spiegato dall’articolo 4 del Decreto numero 553 del 1992, l’interessato deve comunicare all’INPS la presenza di trattamenti incompatibili con l’indennità di frequenza.

Se l’incompatibilità emerge al momento della concessione dell’indennità di frequenza, l’interessato deve ugualmente comunicarlo all’INPS, entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili? Cosa dice la legge?

Abbiamo visto, dunque, che la legge nega la compatibilità dell’indennità di frequenza con l’indennità di accompagnamento.

A disciplinarlo è l’articolo 3 della legge 289 del 1990. Si legge che: “l’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole“.

L’indennità di frequenza venne introdotta nel 1971 con la legge 118 ed era consentito il cumulo con l’indennità di accompagnamento.

Successivamente, con la legge numero 508 del 1988, l’indennità di frequenza venne abolita per evitare la concessione di una doppia prestazione, ma così facendo i minorenni invalidi impossibilitati a deambulare autonomamente poterono ricevere esclusivamente l’accompagnamento, se in presenza dei requisiti sanitari richiesti.

Infine, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale numero 106 del 18 marzo 1992, la norma abrogativa fu dichiarata parzialmente illegittima e con la legge numero 289 del 1990 si è arrivati all’incumulabilità dell’indennità di frequenza con l’indennità di accompagnamento e le altre prestazioni elencate in precedenza.

Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili
Accompagnamento e indennità di frequenza sono cumulabili: gli indici della mano di un adulto e di un bambino si toccano

Cosa sono e a chi spettano accompagnamento e indennità di frequenza

Detto questo, spieghiamo ora cosa sono l’indennità di frequenza e l’indennità di accompagnamento e a chi spettano.

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata tramite domanda dell’interessato o di chi ne fa le veci, ai minorenni invalidi fino ai 18 anni di età, per consentire loro un sostegno nell’inserimento scolastico e sociale.

Nel 2023, l’importo dell’indennità di frequenza è di 313,91 euro al mese, per 12 mensilità (tredicesima esclusa). Per riceverla è necessario dichiarare un reddito personale annuo non superiore a 5.391,88 euro.

L’indennità di accompagnamento è ugualmente una prestazione economica erogata dall’INPS tramite domanda dell’interessato. Spetta a chi, invalido totale, è impossibilitato a deambulare senza assistenza o a svolgere atti quotidiani di vita, come lavarsi, vestirsi, mangiare, senza l’aiuto di nessuno.

L’indennità spetta a prescindere dall’età e dal reddito annuo. L’importo aggiornato al 2023 è di 527,16 euro, per 12 mensilità (non è prevista la tredicesima).

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