Accompagnamento e ricovero in ospedale: si perde?

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: come funziona? La prestazione spetta comunque? Ecco cosa c'è da sapere.
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11/12/23

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: come funziona? Si perde il diritto alla prestazione? Ne parliamo in questo approfondimento (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

Indice

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: come funziona?

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: spetta ancora la prestazione in caso di degenza in una struttura ospedaliera?

Secondo le regole dell’INPS, l’indennità non spetta in caso di ricovero di lunga durata presso ospedali o altre strutture, con la retta a carico dello Stato.

Una sentenza della Cassazione datata 26 ottobre 2022, però, ha riconosciuto l’indennità a una persona invalida non autosufficiente ricoverata in ospedale.

Perché? Secondo la Corte di Cassazione la prestazione spetta anche in caso di ricovero, a patto che le cure offerte dalla struttura sanitaria non esauriscano tutte le esigenze del ricoverato.

In parole povere: se il titolare di accompagnamento riceve tutte le cure e l’assistenza possibili in ospedale, non avrà più bisogno dell’indennità. In caso contrario, potrà continuare a ricevere l’accompagnamento.

Con questa sentenza, dunque, viene meno uno dei paletti che negava l’indennità a chi, non autosufficiente, era costretto a lunghi ricoveri in ospedale.

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Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: a chi spetta?

Abbiamo visto che indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, possono viaggiare di pari passo: anche chi è costretto a una lunga degenza ospedaliera, in particolari condizioni, ha diritto a continuare a ricevere la prestazione economica erogata dall’INPS.

Chi può richiedere e ottenere l’indennità di accompagnamento? La prestazione spetta agli invalidi totali (100%) non autosufficienti: due condizioni necessarie affinché l’INPS accetti la domanda.

Per non autosufficienza si intende:

  • l’impossibilità a deambulare senza assistenza;
  • l’impossibilità a compiere gesti quotidiani della vita, come lavarsi, vestirsi, mangiare senza l’aiuto permanente di un’altra persone.

Anche su questo requisito si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8060 del 27 aprile 2004.

La Suprema Corte ha stabilito che l’accompagnamento può essere riconosciuto anche alle persone autosufficienti, se queste sono impossibilitate a uscire e a compiere azioni fuori dalla propria abitazione. In pratica, se queste sono persone autosufficienti soltanto tra le mura domestiche.

Possono richiedere l’indennità di accompagnamento chi ha:

  • una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • la cittadinanza italiana;
  • effettuato l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza (per i cittadini comunitari);
  • un regolare permesso di soggiorno dalla durata di un anno (per i cittadini stranieri extracomunitari);
  • una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’indennità spetta a prescindere dall’età anagrafica e a prescindere dal reddito.

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale
Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: nella foto una stanza di ospedale.

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale: domanda

Il riconoscimento della minorazione deve avvenire in seguito a visita medica, tenuta dall’apposita commissione medica dell’Asl competente.

Nella domanda per l’avvio della procedura devono essere inseriti dati sanitari e socioeconomici come:

  • eventuali ricoveri;
  • svolgimento di attività lavorativa;
  • indicazione delle modalità di pagamento;
  • delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Se invece la domanda è presentata da un minore, queste informazioni dovranno essere inviate solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, attraverso la compilazione e l’invio del modello AP70. Sarà l’INPS a inviare il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o via PEC.

L’importo dell’indennità di accompagnamento aggiornato al 2023 è di 527,16 euro al mese, per 12 mensilità. Non è prevista la tredicesima mensilità.

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