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Indice
- Dove fare la domanda per l’accompagnamento? Le possibilità
- Dove fare la domanda per l’accompagnamento? La procedura
- Dove fare la domanda per l’accompagnamento? Requisiti e importi
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Dove fare la domanda per l’accompagnamento? Le possibilità
Dove fare la domanda per l’accompagnamento? Le possibilità sono tre:
- presentarla online sul sito dell’INPS, accedendo con le credenziali personali (SPID, CIE, CNS);
- recarsi presso un patronato;
- farsi assistere da un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
In ogni caso, che sia una richiesta online o effettuata tramite intermediari, è necessario seguire una procedura ben definita.
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Dove fare la domanda per l’accompagnamento? La procedura
Tutto parte con il rilascio e la trasmissione di un certificato medico introduttivo, da parte del proprio medico curante. Una copia del documento può essere consegnata al patronato del proprio Comune di residenza.
Il certificato medico introduttivo viene inviato dal medico curante all’INPS, ma è soltanto il primo passo da compiere per arrivare alla domanda per l’accompagnamento vero e propria.
Nella domanda di avvio del procedimento vanno inseriti anche:
- i dati socioeconomici dell’interessato;
- eventuali ricoveri;
- le informazioni su un’eventuale attività lavorativa svolta dal richiedente;
- le modalità di pagamento;
- l’eventuale delega alla riscossione da parte di una terza persona o in favore delle associazioni.
Se la domanda per l’accompagnamento è presentata da un invalido minorenne, le informazioni appena citate dovranno essere inviate soltanto dopo il riconoscimento del requisito sanitario, tramite la compilazione e l’invio del modello AP70.
La domanda per l’accompagnamento va presentata dall’interessato entro 90 giorni dall’invio del certificato introduttivo. Scaduti i termini, sarà necessario richiedere un nuovo certificato al medico curante e riavviare la procedura.
Una volta presentata la domanda sul sito dell’INPS oppure tramite patronati o intermediari autorizzati e riconosciuti dall’istituto, l’INPS provvederà a convocare l’interessato per sottoporlo alla visita di controllo, tenuta dalla commissione medica dell’Asl territorialmente competente, integrata da un medico dell’INPS.
Per la convocazione solitamente non si attende più di 30 giorni dall’invio della domanda. L’INPS con una raccomandata A/R (o con una mail inviata all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente) fornirà la data, il luogo e l’orario in cui il paziente dovrà sottoporsi al controllo.
Dopo la visita, l’interessato riceverà il verbale redatto dalla commissione medica. Sulla base dei dati presenti sul documento si comprenderà se si ha diritto o meno all’indennità di accompagnamento.
In caso di riconoscimento della percentuale del 100% di invalidità civile, se presente la scritta “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita propri dell’età”, allora si avrà diritto all’indennità di accompagnamento.
Ricordiamo che, per ciò che riguarda le domande di aggravamento, non sarà possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando la procedura della domanda in corso non verrà completata.
In caso di ricorso giudiziario, non si potrà presentare una nuova domanda fino a quando non verrà emessa una sentenza.

Dove fare la domanda per l’accompagnamento: requisiti e importi
Abbiamo visto dove fare la domanda per l’accompagnamento e tutta la procedura da seguire fino all’emissione del verbale che accerta, o meno, la possibilità di vedersi riconoscere l’indennità.
Ricordiamo ancora che l’accompagnamento spetta ai cittadini invalidi al 100% non autosufficienti, a prescindere dall’età anagrafica e dal reddito personale.
L’indennità è riconosciuta a chi è in possesso anche dei seguenti requisiti:
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).
L’indennità viene erogata per 12 mesi l’anno, senza tredicesima, e ha un importo, aggiornato al 2023, di 527,16 euro.
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