Indennità di accompagnamento, la domanda annuale

Indennità di accompagnamento, ricordate la domanda che bisogna presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità. Si tratta di un documento obbligatorio, serve per attestare che l'assistito non è ricoverato in una struttura sanitaria a carico dello Stato. Come funziona, come si presente e chi può farla una sola volta.
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31/3/23

Indennità di accompagnamento: c’è un adempimento importante per i titolari di questo trattamento e bisogna farlo ogni anno. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

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Indennità di accompagnamento: dichiarazione di responsabilità

L’adempimento in questione per i titolari di indennità di accompagnamento (qui la guida completa) è in pratica una dichiarazione di responsabilità. In quel documento il titolare del trattamento assistenziale deve confermare o meno il ricovero in un istituto. E in caso positivo deve anche aggiungere se il ricovero è a titolo gratuito (a carico dello Stato) o a pagamento.

Perché bisogna presentare la dichiarazione di responsabilità? Beh, l’Inps verifica in questo modo se ci sono ancora i requisiti che hanno portato al riconoscimento dell’indennità.

Vediamo anche come si svolge la visita per l’accompagnamento, come funziona durante la chemioterapia e per i malati psichici. E infine, quali sono gli obblighi per chi assiste il paziente.

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Indennità di accompagnamento: sospesa

Come saprete l’articolo 1 della legge 18 del 1980 ha escluso dalla fruizione dell’accompagnamento le persone con invalidità che sono ricoverate gratuitamente in un istituto sanitario.

Infatti se il titolare del trattamento assistenziale è ricoverato in una struttura pubblica (e quindi completamente a carico dello Stato), l’indennità viene sospesa.

Comunque l’Inps terrà conto solo dei ricoveri che sono pari o superiori a 30 giorni (come attesta il messaggio Inps numero 18291 del 26 settembre 2011).

Indennità di accompagnamento: day hospital

Non viene considerato un ricovero quello del day hospital, che quindi non ha nessuna influenza sul versamento della indennità di accompagnamento.

Indennità di accompagnamento: costi accessori

La norma ritiene un ricovero a titolo gratuito quello dove i costi sono sostenuti per intero dal Sistema Sanitario Nazionale. Anche se la persona interessata paga di tasca sua per ottenere un trattamento migliore (come ad esempio la stanza singola).

Il motivo? Per lo Stato i pagamenti supplementari rispetto alla retta versata dallo Stato vengono ritenuti voluttuari (accessori) e non costituiscono quindi la spesa base.

In pratica si tratta di pagamenti aggiuntivi e non indispensabili, per questo motivo si applica comunque la sospensione dell’erogazione del trattamento assistenziale.

Indennità di accompagnamento: non revoca

Si tratta comunque di una sospensione e non di una revoca. Infatti l’indennità viene di nuovo erogata appena si interrompe il ricovero o viene disposto un allontanamento dalla struttura pubblica o accreditata.

Indennità di accompagnamento: chi paga la retta

Al contrario si considera a pagamento il ricovero in una struttura in cui il titolare dell’indennità di accompagnamento (o i suoi familiari) paga per intero la retta. Non c’è sospensione del trattamento neppure se si paga metà della retta e l’altra metà è a carico dello Stato.

Quando c’è un ricovero a pagamento (anche parziale, come abbiamo visto), per continuare a ricevere l’indennità di accompagnamento sarà necessario presentare:

  • la documentazione rilasciata dall’istituto dove è ricoverato;
  • un certificato che attesti l’esistenza e l’entità del pagamento a carico di enti pubblici e quello a carico della persona interessata (o dei familiari).

Indennità di accompagnamento: cos’è la retta

Cosa si intende per retta base?

La retta base è quella prevista dall’istituto dove si trova ricoverato il titolare dell’indennità. Se gli tocca versare una quota di partecipazione avrà comunque diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento. In questo caso – come abbiamo accennato – la misura non potrà essere sospesa.

Indennità di accompagnamento: Rsa

Questo per quanto riguarda in una struttura sanitaria. Ma cosa succede se il titolare dell’indennità di accompagnamento è ospite in una residenza sanitaria assistita?

In genere i ricoveri nelle Rsa (che hanno funzioni socio sanitarie e non possono essere paragonati ai reparti di lungodegenza), sono autorizzati dalle Regioni e le spese divise tra il Servizio Sanitario Nazionale e i degenti. In questi casi, che sono i più comuni, l’indennità continua a essere erogata.

Se invece la quota della persona interessata per una Rsa è a carico di un’altra amministrazione pubblica, il ricovero sui considera gratuito e l’indennità dovrebbe essere sospesa.

Indennità di accompagnamento: Hospice

Per i ricoveri negli Hospice, quelle strutture dove sono ospitati i pazienti che non possono trascorrere in casa gli ultimi periodi di una malattia, si prevede (se si superano i 30 giorni) la sospensione dell’accompagnamento. Questi istituti sono infatti a totale carico del Servizio Sanitario nazionale.

Indennità di accompagnamento: come si invia la domanda

Per inviare la domanda dovrebbe arrivare per posta una lettera con dei codici a barre nella quale sono contenute le dichiarazioni richieste e l’eventuale documentazione da allegare.

Se non dovesse arrivare è preferibile attivarsi in tempo (già a febbraio).

L’inoltro all’Inps della dichiarazione di responsabilità può essere effettuato:

  • direttamente online dalla persona interessata o da un suo familiare;
  • rivolgendosi a un Caf (che forniranno assistenza gratuita).

Se l’indennità di accompagnamento viene percepita da una persona con disabilità intellettiva o psichica la procedura è un po’ diversa. La dichiarazione annuale può essere anche sostituita da un certificato medico. Può essere presentato una tantum (quindi senza la necessità di rinnovo).

Può essere compilato da un medico di base o da uno specialista.

In genere è valido per tutta la vita della persona interessata.

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