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Indice
- Ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio: a chi spetta?
- Ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio: quando è possibile?
- Ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio: procedura
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Ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio: a chi spetta?
Quando è possibile presentare ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio?
Rispondiamo subito spiegandovi che il gratuito patrocinio è un servizio riconosciuto a chi non ha le possibilità economiche per potersi permettere un avvocato che lo segua in un ricorso per l’invalidità o per qualsiasi altro appello.
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Nel 2023, il gratuito patrocinio spetta a chi ha un reddito annuo lordo non superiore a 11.369,24 euro.
Sotto questa soglia reddituale, l’avvocato sarà a spese dello Stato e a disposizione, a titolo gratuito, del cittadino. A sancire il diritto al gratuito patrocinio è l’articolo 24 della Costituzione.
Ogni cittadino ha diritto a essere difeso, anche se non è nelle condizioni di poter pagare un avvocato: da qui l’introduzione del gratuito patrocinio, affinché tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti.
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Ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio: quando è possibile?
Il gratuito patrocinio può essere richiesto per procedimenti civili, penali, amministrativi, per le mediazioni civili obbligatorie e negli affari di volontaria giurisdizione.
Quindi il servizio è consentito anche quando si presenta ricorso per l’invalidità. Può capitare, infatti, di non essere d’accordo con quanto riportato nel verbale redatto dalla commissione medica dell’Asl.
Qualora il richiedente dovesse reputare non idoneo e non veritiero quanto verbalizzato al termine della visita medica di controllo, può presentare un ricorso giudiziale (diverso dal il ricorso amministrativo, che si adotta per impugnare provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici riguardanti requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza o la residenza).
Questo tipo di ricorso implica la presenza di un avvocato difensore. Se non si è nelle condizioni economiche per coprire la spesa e si rispetta il limite reddituale previsto dalla legge, l’interessato potrà richiedere il gratuito patrocinio.
Il ricorso va presentato al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, presso il Tribunale competente, ovvero del Comune in cui risiede l’interessato, entro 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale da impugnare.

Ricorso per l’invalidità con gratuito patrocinio: procedura
La prima parte del ricorso è costituita dal procedimento amministrativo. In caso di esito negativo e di bocciatura del ricorso, la legge prevede il ricorso al giudice ordinario. L’ultima fase del procedimento di accertamento dell’invalidità civile è chiamata fase giudiziale.
Nel ricorso giudiziale contro l’esito del verbale emesso dalla commissione medica dell’Asl deve contenere la richiesta, da parte dell’interessato e del suo legale difensore, di una determinata percentuale di invalidità civile con il conseguente riconoscimento del diritto assistenziale, come ad esempio un beneficio economico.
Al ricorso è necessario allegare:
- una copia del verbale;
- la documentazione medica che attesti la condizione di salute di chi presenta ricorso;
- la documentazione reddituale di chi presenta ricorso e quella dei familiari conviventi nel caso in cui si voglia ottenere l’esenzione dalla condanna al pagamento delle spese legali;
- lo stato di famiglia;
- la documentazione che attesti il possesso degli altri requisiti non sanitari e non reddituali del diritto assistenziale richiesto.
In caso di decesso di chi presenta ricorso, i familiari superstiti possono portare avanti il procedimento giudiziario e proporre appello e ricorso in Cassazione.
È possibile anche ricorrere nel caso in cui l’invalido sia deceduto dopo essere stato sottoposto alla visita di controllo.
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