Indennità di accompagnamento divieti e incompatibilità

Parliamo di quali sono divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento, ovvero cosa ti può far rischiare di non ottenere o di perdere il sussidio.
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2/12/23

Posso lavorare se percepisco indennità di accompagnamento? Cosa succede se ho diritto anche ad altre indennità a causa della mia invalidità? Se ho bisogno di un ricovero perdo l’indennità? Quali sono divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi)

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica concessa, indipendentemente dal reddito, a chi viene riconosciuta l’invalidità totale e la permanente difficoltà a deambulare da solo o a compiere gli atti normali della vita quotidiana senza assistenza.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con alcune prestazioni e sussidi e viene interrotta o revocata in presenza di alcune condizioni.

Per evitare che l’indennità di accompagnamento non ti venga riconosciuta o che sia interrotta o revocata, scopri quali sono divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento.

Indice

Divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento: con l’accompagnamento posso lavorare?

Tra le molte domande in merito a quali sono divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento che riceviamo dai nostri utenti, quella più frequente è: “Con l’accompagnamento posso lavorare?

Rispondiamo che sì, con l’accompagnamento puoi svolgere attività lavorativa. La domanda non è fuori luogo, perché è normale che si abbia il dubbio, visto che l’indennità viene concessa a chi non riesce a camminare da solo o a provvedere a se stesso senza un aiuto.

Del resto, se ci pensi, le persone con accompagnamento possono anche guidare un’automobile, quindi perché non dovrebbero essere in grado di lavorare?

Ovviamente, il lavoro deve essere attinente alle proprie capacità lavorative residue, ma non si esclude che possa essere eseguito.

L’unica prestazione che obbliga a non prestare attività lavorativa è la pensione di inabilità lavorativa. Tutte altre, comprese l’indennità di accompagnamento, permettono di poter continuare a lavorare.

Quindi, in questo caso ti diciamo che non hai alcun divieto. Una volta precisato questo aspetto importante, fonte di dubbi per molti percettori del sussidio, vediamo quali sono divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento.

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Divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento: l’indennità di accompagnamento è compatibile con le analoghe indennità per causa di guerra?

Sì, l’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe indennità elargite a causa di guerra, come ad esempio l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria.

Quindi, se già stai percependo l’indennità di assistenza e di accompagnamento e fai domanda per indennità di accompagnamento, questa non sarà accolta.

Tuttavia, hai la possibilità di scegliere per il trattamento economico a te più favorevole (articolo 1 della Legge 508/1988).

Uscire da solo con l’accompagnamento? Vediamo cosa stabilisce la normativa e se un invalido che percepisce indennità di accompagnamento rischia la sospensione del sostegno economico.

Il video sotto spiega tutte le novità sull’indennità di accompagnamento nel 2023:

Divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento: l’indennità di accompagnamento è compatibile con le analoghe indennità per causa di lavoro o di servizio?

Anche in questo caso, l’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio.

Se hai i requisiti per richiedere entrambe le indennità, puoi scegliere per il trattamento economico a te più favorevole.

Ti spieghiamo cosa sono assegno di cura e accompagnamento, e se puoi averli entrambi o devi rinunciare a uno dei due.

Divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento: l’indennità di accompagnamento è compatibile con l’indennità di frequenza?

No, l’indennità di accompagnamento non è compatibile l’indennità di frequenza concessa ai minori con difficoltà a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.

L’articolo 3 della legge 289 del 1990 vieta la concessione dell’indennità di frequenza se già titolari dell’indennità di accompagnamento.

La legge consente anche in questo di scegliere la prestazione più favorevole, soprattutto in termini economici. La facoltà di opzione va esercitata al momento della ricezione del verbale di invalidità emesso dalla commissione medica che ha effettuato la visita.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale, come spiegato dall’articolo 4 del Decreto numero 553 del 1992, bisogna comunicare all’INPS la presenza di trattamenti incompatibili con l’indennità di frequenza.

Se l’incompatibilità emerge al momento della concessione dell’indennità di frequenza, è comunque necessario comunicarlo all’INPS, entro 30 giorni dalla notifica del verbale.

Scopriamo quali sono i nuovi importi dell’indennità di frequenza nel 2023 e le novità da conoscere in merito a questa erogazione.

Divieti e incompatibilità con l'indennità di accompagnamento
Indennità di accompagnamento divieti e incompatibilità

Divieti e incompatibilità con l’indennità di accompagnamento: se ho bisogno di essere ricoverato e percepisco indennità di accompagnamento devo comunicarlo all’INPS?

Ecco un divieto che pone la normativa: non puoi percepire indennità di accompagnamento se sei ricoverato presso una struttura ospedaliera pubblica o in regime convenzionato che provvede al tuo sostentamento (articolo 14-septies, comma 2, Legge 33/1980 e articolo 12, comma 3, Legge 118/1971).

Hai l’obbligo di comunicare immediatamente all’INPS il ricovero. In questo caso, infatti, la prestazione economica verrà sospesa, per poi riprendere al momento delle tue dimissioni dalla struttura ospedaliera.

Si fa riferimento in questo caso al ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a questa retta si aggiunge una contribuzione da parte tua per un migliore trattamento.

Tuttavia, la sentenza n. 2270 del 02/02/2007 della Corte di Cassazione, stabilisce che, se la struttura ospedaliera pubblica non assicura le prestazioni e l’assistenza di cui necessita il disabile per la vita quotidiana, gli spetta l’accompagnamento anche durante il ricovero.

In questo caso, però, la stessa struttura pubblica deve predisporre un documento che attesta questa impossibilità e dovrai inviarlo all’INPS per poter continuare a ricevere l’indennità.

In ogni caso, come abbiamo detto, se viene sospesa l’indennità, una volta che verrai dimesso l’INPS tornerà a erogarla.

Precisiamo, infine, che il day hospital non è invece causa di incompatibilità, quindi non dovrai presentare alcuna comunicazione.

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