Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi

Scopri quali sono le novità a riguardo della Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi per trovare lavoro all'interno degli istituti scolastici.
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1/12/23

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Dal 27 aprile al 18 maggio sarà possibile presentare le domande per partecipare al concorso ATA 24 mesi 2023. Durante questo periodo, i candidati possono inserirsi nelle graduatorie ATA 24 mesi o aggiornare la loro posizione.

La nota ministeriale prevede che i bandi includano le novità inerenti alla Legge 104/92, che garantisce la priorità per l’assistenza ai familiari disabili. Vediamo quindi cosa indica la nota ministeriale e cosa sapere a riguardo della Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi.

INDICE

Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi: quali sono le novità?

Una nota ministeriale riguardante il concorso ATA 24 mesi, pubblicata qualche giorno fa, afferma che nel modello di domanda è necessario compilare un’apposita sezione chiamata “Modello H: Attribuzione priorità” per coloro che vogliono usufruire dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/1992.

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La nota ministeriale inoltre informa che la Legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e quindi i bandi di concorso devono essere adeguati di conseguenza.

La nota ministeriale a riguardo della Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi invita le Direzioni a specificare nei bandi di concorso che le dichiarazioni riguardanti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e quelle riguardanti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/1992, devono essere riformulate dai candidati che intendono aggiornare la graduatoria permanente, in quanto tali dichiarazioni si intendono non più possedute se non vengono riconfermate.

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Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi: cosa significa tale novità?

La novità della Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi si riferisce alle normative della Legge n.104/1992, che prevede permessi retribuiti per chi assiste persone con disabilità grave. Per richiedere tali permessi, è necessario compilare il Modello H, che stabilisce le priorità di utilizzo dei permessi.

Le novità riguardano anche l’abolizione del referente unico per i permessi della Legge 104. Ciò significa che più soggetti che assistono la stessa persona con disabilità grave possono richiedere i permessi, fino a un massimo di tre giorni al mese. Questo limite mensile può essere suddiviso tra i vari assistenti, a patto che non venga superato.

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Inoltre, se il coniuge, i genitori o il partner di una persona con disabilità grave sono mancanti, deceduti, affetti da patologie invalidanti o hanno superato i 65 anni di età, i permessi possono essere richiesti anche da parenti o affini fino al terzo grado di parentela. Tuttavia, per prestare assistenza a più persone con disabilità grave, il richiedente deve essere il coniuge, il partner o un parente o affine entro il primo o secondo grado, a seconda della situazione.

Infine, chi aveva già presentato le dichiarazioni relative alla priorità nella scelta delle sedi e intende aggiornare la propria richiesta di permessi, deve confermare di avere ancora il diritto a tali priorità.

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Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi
Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi – L’immagine mostra un insegnante seduto davanti a una lavagna.

Legge 104 e graduatorie Ata 24 mesi: quali sono i requisiti ATA 24 mesi?

Vediamo ora una sintesi dei requisiti richiesti per partecipare alle graduatorie Ata 24 mesi per il personale ATA della scuola statale:

  • Per poter partecipare alla graduatoria, i candidati devono essere in servizio come personale ATA a tempo determinato nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale in cui si concorre.
  • Tuttavia, se il personale non è in servizio nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale in cui si concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della stessa provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
  • In alternativa, il personale che non si trova nelle condizioni sopra indicate, conserva la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della stessa provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

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Per quanto riguarda l’anzianità di servizio richiesta, i candidati devono possedere:

  • Un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi), anche non continuativi, prestati in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato a tempo parziale viene computato per intero.
  • Inoltre, si tiene conto del servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale e nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale.
  • Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico, non viene considerato.
  • Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
  • Il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04, tale servizio è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.

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