In questo articolo affronteremo l’argomento detrazioni disabili per ausili e auto acquistati all’estero: spettano oppure no? (scopri le ultime notizie su Legge 104, invalidità civile, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Detrazioni disabili per ausili e auto acquistati all’estero
Cosa prevede l’Agenzia delle Entrate riguardo la detrazione IRPEF al 19% (articolo 15, comma 1, lettera c del DPR numero 917 del 1986) per le auto acquistate all’estero?
La circolare numero 20 del 13 maggio 2011 specifica che l’agevolazione fiscale spetta anche sulle spese mediche di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone e sui veicoli per disabili, i cui acquisti sono stati effettuati all’estero da persone residenti in Italia.
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Detrazioni ausili e auto acquistati all’estero: come funzionano?
Sull’acquisto di veicoli e di sussidi sostenuti all’estero, dunque, si applica lo stesso regime fiscale agevolato (IRPEF al 19%) delle spese sostenute in Italia.
Anche sull’acquisto di veicoli e sussidi effettuati all’estero sono confermate le condizioni previste dalla normativa italiana, per il diritto alla detrazione del 19%.
Vale a dire:
- beneficiare una sola volta in 4 anni dell’agevolazione fiscale;
- richiedere l’IRPEF agevolata su un solo veicolo di proprietà;
- acquistare un veicolo per un massimo di spesa non superiore a 18.075,99 euro.
Detrazioni ausili e auto acquistati all’estero: chiarimenti
Attenzione, però: cosa succede se una volta acquistato un veicolo all’estero, ho intenzione di acquistarne un altro in Italia? Avrò diritto due volte all’IRPEF al 19%? Posso cumulare l’agevolazione fiscale oppure no?
La normativa, in questo caso, non consente al contribuente che ha già usufruito della detrazione per il veicolo acquistato all’estero, di usufruire nuovamente dell’agevolazione fiscale nel quadriennio successivo.
Se il contribuente dovesse acquistare un secondo veicolo, entro 4 anni dall’acquisto del primo, effettuato all’estero, non potrà avvalersi del beneficio fiscale.
Lo stesso vale se il primo acquisto è stato effettuato in Italia e il secondo all’estero.
Ricordiamo che, per avere diritto alla detrazione IRPEF al 19%, è obbligatorio che l’autoveicolo acquistato venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio di persone titolari della Legge 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
Nel caso in cui i veicoli acquistati dai disabili e sui quali è stata applicata la detrazione agevolata, dovessero alienarsi prima del decorso del termine di due anni dal loro acquisto, al contribuente è dovuta la differenza fra l’imposta prevista in assenza di agevolazioni e quella che risulta dall’applicazione delle stesse agevolazioni.
Detrazioni ausili e auto acquistati all’estero: quali documenti presentare?
Al momento della richiesta della detrazione IRPEF agevolata, alla documentazione delle spese in lingua originale è necessario allegare una traduzione in lingua italiana.
La condizione non è obbligatoria, se la traduzione della documentazione originale redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente (secondo quanto riportato nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 730 o Modello Unico).
Legge 104: elenco detrazioni e deduzioni fiscali
Con la Legge 104 spettano detrazioni fiscali di vario tipo.
Ecco l’elenco completo:
- detrazioni per figli a carico (con reddito personale della persona fiscalmente a carico non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro fino a 24 anni);
- detrazioni per l’acquisto di strumenti tecnici e informatici;
- detrazioni per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti;
- detrazione per spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- detrazione per addetti all’assistenza personale (nel limite di 2.100 euro, se il reddito del richiedente è pari o inferiore a 40.000 euro annui);
- detrazioni sulle spese per veicoli per portatori di handicap (fino a 18.075,99 di spesa, ogni 4 anni);
- mantenimento dei cani guida.
Le spese deducibili con la Legge 104 sono le seguenti:
- deduzioni spese mediche di assistenza specifica (le visite mediche specialistiche danno diritto alla detrazione IRPEF al 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro).

Faq su detrazioni e deduzioni fiscali Legge 104
Quali spese non sono deducibili?
Tra le spese deducibili non rientrano:
- prestazioni svolte da un pedagogista. Secondo il Ministero della Salute, infatti, il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali;
- spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta;
- spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute ha precisato, infatti, che questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Quali documenti servono per comprare un’auto con la Legge 104?
Per comprare un’auto con la Legge 104, devi presentare:
- certificato di disabilità che mostra il diritto agli sconti;
- documento d’identità;
- codice fiscale.
Posso ottenere la detrazione IRPEF sull’acquisto della cucina?
Per richiedere l’agevolazione fiscale, l’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale 14 marzo 1998 prevede che tu debba presentare la seguente documentazione:
- il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
- la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
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