Oggi vi parliamo di rinvio del congedo con Legge 104: l’azienda può farlo davvero? (scopri le ultime notizie su Legge 104, invalidità civile, categorie protette, diritto del lavoro, sussidi, offerte di lavoro e concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Indice
Cos’è il congedo con Legge 104?
Quando parliamo di congedo con Legge 104 ci riferiamo a quella agevolazione lavorativa concessa ai lavoratori dipendenti che assistono il coniuge o un familiare con disabilità grave certificata (legge numero 388, articolo 80, comma 2 del 23 dicembre 2000 e legge numero 53, articolo 4 dell’8 marzo 2020).
Il congedo ha una durata biennale: significa che il dipendente può assentarsi dal lavoro per 2 anni, in via continuativa, o frazionata (è necessaria l’effettiva ripresa da lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione) e “spalmata” in tutta la sua carriera lavorativa.
Il congedo è coperto da retribuzione (il dipendente percepirà lo stesso stipendio percepito nell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo) e da contribuzione figurativa.
Ai fini del calcolo dell’indennità sono compresi anche i ratei di tredicesima, le eventuali mensilità aggiuntive, le gratifiche, le indennità, i premi e altro ancora, a condizione che l’importo totale di retribuzione e contribuzione non superi i 53.687 euro, nel 2023.
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Rinvio del congedo con Legge 104: è possibile?
Ora arriviamo al tema del nostro approfondimento: il rinvio del congedo con Legge 104. L’azienda può farlo davvero?
Iniziamo col dirvi che la decorrenza del congedo straordinario scatta dalla data indicata sulla domanda, ma l’azienda può riservarsi il diritto di fissare una data diversa, a patto che l’intenzione venga comunicata sia al lavoratore, sia all’INPS.
Il datore di lavoro privato o l’ente pubblico possono rinviare l’inizio del congedo straordinario fino a un massimo di 30 giorni, per esigenze d’ufficio, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati.
Lo stabilisce l’articolo 2, comma 1, lettera n del d.lgs. 105/2022, che sostituisce l’articolo 52, comma 5 e spiega che “il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 4, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro 30 giorni dalla richiesta”.
In ogni caso, fino a quando il datore di lavoro non abbia comunicato l’accoglimento della decorrenza, il lavoratore non potrà assentarsi dal lavoro usufruendo del congedo straordinario (potrà, ad esempio, mettersi in ferie).
L’ente, però, oltre a valutare le proprie esigenze dovrà soprattutto valutare le esigenze del suo dipendente, dal momento che il congedo viene concesso per l’assistenza a familiari disabili.
Chi ha diritto a richiedere il congedo con Legge 104?
Hanno diritto a richiedere e a fruire del congedo straordinario con Legge 104, i lavoratori dipendenti che siano:
- genitori (anche se adottivi e affidatari) di soggetti portatori di handicap per i quali è stata accertata la situazione di gravità, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che abbiano diritto ai benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo straordinario.
- In caso di figli minorenni la fruizione del congedo spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza ma a condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre o in caso di affidamento a uno degli affidatari.
- fratelli o sorelle del soggetto portatore di handicap grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori di quest’ultimo o di totale inabilità; oppure se il fratello portatore di handicap grave non è coniugato o non conviva col coniuge, oppure laddove sia coniugato e convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo straordinario;
- coniuge convivente del soggetto portatore di handicap grave;
- figli conviventi del soggetto portatore di handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona. Per stabilire la convivenza di deve far riferimento al concetto di residenza.
Il congedo straordinario è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti con l’esclusione di alcune particolari categorie, come i lavoratori domestici e i lavoratori a domicilio, per le quali non si applica la disciplina di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come presentare domanda per il congedo con Legge 104?
La domanda va presentata all’INPS in duplice copia utilizzando l’apposita modulistica fornita dall’Istituto.
Una delle copie verrà restituita al richiedente per la consegna al datore di lavoro (o al dirigente scolastico, nel caso in cui fosse un docente a richiedere il congedo), autorizzato (e obbligato) a erogare la prestazione.
Alla domanda va inoltre allegata la documentazione relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Alla domanda presentata per l’assistenza a un figlio disabile va corredata la dichiarazione dell’altro genitore nella quali si attesti di non aver fruito del beneficio.

Faq sul congedo con Legge 104
Congedo 104 per assistere il figlio: è possibile se la moglie è casalinga?
Sì, è possibile. La legge 53/2000 prevede permessi per l’assistenza ai figli con disabilità anche se il coniuge non ha diritto, come nel caso di una moglie casalinga. Questa regola vale sia se il disabile è minorenne che se è maggiorenne, a condizione che la persona disabile conviva con i genitori.
Due coniugi separati possono usufruire dei permessi e del congedo 104?
Sì, i coniugi, anche se separati, possono continuare a utilizzare i permessi retribuiti di cui alla Legge 104. Tuttavia, in caso di congedo straordinario, in situazione di separazione o divorzio, non spetta più all’ex coniuge poiché la condizione di “separazione” rimanda allo stato di “mancanza” che il legislatore ha previsto come condizione per far accedere al beneficio il familiare successivo nell’elenco dei beneficiari.
Devo avvisare il datore di lavoro se interrompo il congedo Legge 104 per malattia?
Se decidi di interrompere il congedo Legge 104 a causa di una malattia, è importante comunicare tempestivamente al tuo datore di lavoro la tua nuova situazione. Anche se stai usufruendo del congedo Legge 104, il tuo datore di lavoro ha il diritto di essere informato della tua assenza per motivi di salute. La comunicazione può avvenire tramite canali convenzionali come email, telefonata o tramite un modulo apposito fornito dall’azienda. È consigliabile inviare la comunicazione il prima possibile.
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