Congedo 104 per famiglia estesa: è arrivata la prima pronuncia della Corte Costituzionale che sancisce il diritto delle coppie conviventi ad avere gli stessi diritti rispetto alla fruizione del congedo biennale retribuito riconosciuti ai coniugi e ai conviventi di fatto.
Indice
Congedo 104 per famiglia estesa: perché è rilevante
La sentenza, di cui parleremo nei dettagli nei paragrafi successivi, è interessante perché porta all’attenzione (in particolare dei legislatori, che dovrebbe intervenire) un’altra questione: se i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi e delle parti dell’unione civile, per quale motivo non possono estendere la possibilità di fruizione dei congedo 104 anche ai familiari del convivente?
Dopo questa sentenza, che si richiama come è ovvio alla direttiva Ue numero 1150 del 2019 e al decreto legislativo numero 105 del 2022, la questione potrebbe essere proposta ai giudici con discrete possibilità di successo.
In caso contrario si potrebbe sollevare una oggettiva questione di discriminazione nei confronti delle coppie di fatto rispetto ai congiunti o alle unioni civili.
La legge dell’agosto 2022
Come sai il decreto legislativo numero 105 del 2022, quello relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e caregiver che assistono parenti con disabilità grave (legge 104, articolo 3, comma 3) ha inserito anche il convivente di fatto tra coloro che possono godere della concessione del congedo straordinario.
Come si dimostra la convivenza di fatto?
L’ordinanza numero 158 del 20 luglio 2023 (la trovi alla fine di questo paragrafo), emessa dai giudici della Corte Costituzionale, ha ribadito che dopo l’applicazione di quella normativa anche il convivente ha diritto di usufruire del congedo per l’assistenza del compagno/a che vive in una situazione di disabilità grave.
Era scontato? Probabile, ma comunque si è arrivati davanti alla Consulta perché l’INPS aveva rigettato la richiesta.
Legge 104 per conviventi e per i figli?
Ma, come detto, la vicenda giudiziaria impone che sia affrontata anche l’altra questione: i conviventi di fatto avranno la possibilità di assistere con la Legge 104 (e in particolare usufruendo del congedo) anche i familiari di primo grado della persona che vive con lui/lei?
Il caso
Questa storia si è verificata a Trieste. Un uomo ha presentato ricorso in Tribunale perché l’INPS ha rigettato la richiesta di congedo straordinario per assistere la sua compagna convivente, disabile in situazione di gravità.
Sono stati i giudici di primo grado a sollevare una questione di legittimità costituzionale per l’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo numero 151 del 2001 (per come era stato formulato prima della modifica introdotta nell’agosto del 2022) nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra le persone beneficiarie del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave.
In particolare la normativa andava in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.
Ve li ribadiamo per chiarezza:
- Articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
- Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
- Articolo 32: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Congedo anche per i familiari del convivente?
Ebbene in questi tre articoli della Costituzione sono richiamati concetti e disposizioni che aprono uno spiraglio per far equiparare del tutto una coppia convivente alle coppie legate da un matrimonio o dall’unione civile.
Al momento il congedo per un familiare di primo grado del convivente di fatto viene negato sulla base di questo principio: i parenti dell’altro partner non possono essere ritenuti affini perché la convivenza more uxorio non è un istituto giuridico, ma una situazione di fatto.
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E quindi, il convivente di fatto, può usufruire del congedo solo per assistere il convivente, non i familiari del convivente (nei casi, ovviamente, in cui ne avrebbe diritto).
Contratto di convivenza
Eppure molte coppie di fatto hanno sottoscritto dei contratti di convivenza poi depositati all’ufficio anagrafe del Comune di residenza dove sono stati inseriti, tra l’altro:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Cosa serve per certificare la convivenza.
Per quale motivo questo “contratto” non può essere equiparato al matrimonio e all’unione civile, in particolare quando riguarda l’assistenza di una persona con disabilità grave?
I conviventi sono una “formazione sociale”
Ebbene, la Corte Costituzionale nella trascrizione dell’ordinanza ha richiamato due precedenti sentenze (la numero 138 del 2010 e la numero 237 del 1986, che definiscono la convivenza stabile tra due persone come una nozione di formazione sociale.
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C’è poi la sentenza della Corte Costituzionale numero 203 del 2013 che, riconoscendo il congedo straordinario anche ai parenti e gli affini entro il terzo grado, se conviventi con l’assistito, ha compreso negli aventi diritto del beneficio anche i componenti della famiglia estesa, che viene valorizzata «come formazione in cui è garantito il diritto fondamentale alla salute della persona disabile».
Le ragioni dell’INPS
L’INPS aveva rigettato la richiesta di congedo per una serie di motivazioni:
- la prima è la più ovvia, prima dell’agosto dello scorso anno non era stata equiparata per la fruizione del congedo legge 104 la convivenza di fatto all’unione matrimoniale e all’unione civile;
- per l’istituto la questione di legittimità sarebbe stata infondata perché nelle occasioni in cui è stata disposta l’equivalenza tra matrimonio e convivenza di fatto (come formazione sociale) è avvenuto solo in ragione di un diritto inviolabile non della coppia, ma del minore da assistere;
- e infine la normativa elenca (meglio dire elencava) gli aventi diritto e non c’era la coppia di fatto.
Le osservazioni dell’INPS sono state rigettate, e non solo perché nel frattempo la normativa è stata aggiornata. Deve indurre una riflessione la citazione di ben 3 articoli della Costituzione.

FAQ (domande e risposte)
Cosa dice la recente pronuncia della Corte Costituzionale sul congedo 104 per famiglia estesa?
La recente pronuncia della Corte Costituzionale ha stabilito il diritto delle coppie conviventi a usufruire dei medesimi diritti relativi al congedo biennale retribuito, al pari dei coniugi e dei conviventi di fatto.
Per quale motivo questa sentenza della Consulta è rilevante?
La sentenza è rilevante perché solleva un’importante questione: se i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi e delle parti dell’unione civile, perché non possono estendere la possibilità di fruizione del congedo 104 anche ai familiari del convivente? Questa pronuncia potrebbe portare ad un intervento dei legislatori e sollevare una questione di discriminazione nei confronti delle coppie di fatto.
Che cosa ha stabilito il decreto legislativo numero 105 del 2022 in relazione al congedo 104?
Il decreto legislativo numero 105 del 2022, relativo all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e caregiver che assistono parenti con disabilità grave (legge 104, articolo 3, comma 3), ha inserito il convivente di fatto tra coloro che possono godere della concessione del congedo straordinario.
Qual è stato il motivo del ricorso presentato da un uomo a Trieste in relazione al congedo 104?
Un uomo a Trieste ha presentato ricorso in Tribunale a seguito del rifiuto dell’INPS della sua richiesta di congedo straordinario per assistere la sua compagna convivente, che è disabile in situazione di gravità. I giudici di primo grado hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo numero 151 del 2001, poiché non considerava il convivente di fatto come beneficiario del congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave.
Come viene considerata la convivenza stabile dalla Corte Costituzionale?
La Corte Costituzionale, nella trascrizione dell’ordinanza, ha richiamato due precedenti sentenze che definiscono la convivenza stabile tra due persone come una “nozione di formazione sociale”. La sentenza della Corte Costituzionale numero 203 del 2013 ha ulteriormente riconosciuto il diritto al congedo straordinario anche ai componenti della famiglia estesa, valorizzando questa formazione come garanzia del diritto fondamentale alla salute della persona disabile.