Supplenze scuola, quando inserire disabilità e Legge 104

Supplenze a scuola e disabilità: titoli di riserva, precedenza nelle graduatorie, scelta prioritaria della sede e procedura di inserimento dei titoli per l’assegnazione delle supplenze da GPS.
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6/12/23

A cosa ho diritto se sono persona disabile e chiedo l’inserimento nelle graduatorie GPS? Ho delle precedenze se sono titolare di Legge 104? Cosa è previsto per supplenze a scuola e disabilità? Quando posso inserire disabilità e Legge 104 per ottenere i relativi benefici? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

Quando si parla di supplenze annuali nell’ambito della scuola, si fa riferimento alle cosiddette GPS o graduatorie provinciali e supplenze, che permettono di accedere al ruolo di insegnante per un anno, solitamente dal 1° settembre al 30 giugno.

Per concorrere alla GPS è necessario presentare domanda online e seguire la procedura richiesta.

Vediamo cosa è previsto in caso di supplenze scuola e disabilità: cosa sono i titoli di riserva, chi ha la precedenza nelle graduatorie e il diritto di scelta prioritaria della sede , quando è possibile inserire l’invalidità civile e la 104 nelle GPS.

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Indice

Supplenze a scuola e disabilità: cosa sono i titoli di riserva

Nella domanda per le supplenze a scuola e disabilità, la colonna titoli di riserva si riferisce invece ai candidati che possono beneficiare della Legge 68/1999.

L’art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.

La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti.

Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.

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Supplenze a scuola e disabilità: chi sono i beneficiari della riserva di posti per l’assegnazione delle supplenze?

Sono beneficiari della riserva di posti per l’assegnazione delle supplenze a scuola e disabilità le seguenti categorie:

  • superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche;
  • invalidi di guerra;
  • invalidi civili di guerra;
  • invalidi per servizio;
  • invalidi del lavoro;
  • orfani o profughi o vedovi di guerra, per servizio e per lavoro;
  • invalidi civili;
  • non vedenti o sordomuti.

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Supplenze a scuola e disabilità. Ecco come richiedere e utilizzare la Legge 104 a scuola: cosa prevedono i permessi, qual è la procedura per fare domanda e quale documentazione presentare.

Supplenze a scuola e disabilità: chi ha diritto alla precedenza nella scelta della sede?

I candidati con disabilità personale (art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) hanno diritto alla scelta prioritaria della sede.

Il diritto alla scelta prioritaria della sede si ha solo se il candidato che lo presenta rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Per fare un esempio pratico: sono disponibili 30 posti per le assunzioni da ADSS (Sostegno scuola secondaria di Secondo grado).

Se la persona interessata si trova in posizione 30, allora sceglierà per prima rispetto agli altri 29 anche se il suo punteggio è inferiore. Se, invece, la persona si trova al 31° posto, non avrà alcuna precedenza (e non verrà nemmeno assunta), semplicemente perché non rientra nel contingente dei nominati.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede.

Tra l’altro, la priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica, la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente\affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno invece scegliere su tutto il territorio della provincia.

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Supplenze a scuola e disabilità: chi ha la priorità nella scelta della sede?

La priorità nella scelta della sede per supplenze a scuola e disabilità spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92, nello specifico, agli aspiranti di cui:

  • all’articolo 21 della Legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge n. 648/1950);
  • all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
  • all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
  • all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Supplenze a scuola e disabilità. Scopri il processo da seguire per richiedere l’insegnante di sostegno e aiutare uno studente disabile.

Supplenze a scuola e disabilità
Supplenze scuola, quando inserire disabilità e legge 104

Supplenze a scuola e disabilità: quando è possibile inserire la 104 e l’invalidità civile nelle GPS?

L’invalidità civile, costituente uno dei titoli di riserva, e la legge 104/92 vanno dichiarati in momenti e domande distinte:

  • i titoli di riserva sono dichiarati nella domanda  di inserimento/aggiornamento delle GPS oppure in quelle per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia della GPS posto comune e sostegno;
  • la Legge 104/92 va dichiarata nell’istanza per l’assegnazione delle supplenze, quindi quando si scelgono le 150 preferenze.

Quanto alla possibilità di inserire i titoli di riserva all’atto dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, precisiamo che gli stessi titoli devono essere dichiarati solo se l’aspirante non risulti incluso nelle GPS.

Qualora, invece, l’aspirante sia già incluso nelle GPS, i titoli di riserva già dichiarati vengono visualizzati protetti e sono validi anche per la graduatoria degli elenchi aggiuntivi.

Inoltre, nel caso in cui l’aspirante sia già inserito nelle GPS e dichiari i titoli di riserva con la domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi, i predetti titoli sono validi per le sole graduatorie di I fascia, per cui si sta chiedendo l’inclusione negli elenchi aggiuntivi, e non anche per le graduatorie di inizio biennio

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