Sanzioni per chi non assume categorie protette: scopriamo nel dettaglio quali sono le conseguenze a cui vanno incontro aziende e organizzazioni se non rispettano la quota di riserva prevista dalla normativa a tutela delle persone disabili (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le altre guide complete di IED. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
La legge n. 68/1999 stabilisce le disposizioni per il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità e dei soggetti parificati.
Recentemente, i decreti ministeriali n. 193 e n. 194 del 30 settembre 2021 hanno apportato modifiche alle sanzioni amministrative previste per le violazioni di tali disposizioni. Queste nuove sanzioni sono efficaci a partire dal 1° gennaio 2022.
In questo articolo, esploreremo le mancanze principali che possono verificarsi e le sanzioni per chi non assume categorie protette.
Indice
- Sanzioni per chi non assume categorie protette: cosa succede in caso di ritardata o omessa presentazione del “prospetto informativo disabili”?
- Sanzioni per chi non assume categorie protette: cosa succede in caso di mancata assunzione del lavoratore disabile?
- Sanzioni per chi non assume categorie protette: cosa succede in caso di omesso o inesatto versamento dei contributi esonerativi?
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Sanzioni per chi non assume categorie protette: cosa succede in caso di ritardata o omessa presentazione del “prospetto informativo disabili”?
A partire dal 1° gennaio 2022, a seguito del decreto ministeriale n. 194/2021, tra le sanzioni per chi non assume categorie protette, l’omissione o la presentazione tardiva del prospetto informativo del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 702,43 euro, con un aumento di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.
Il “prospetto informativo disabili” deve essere inviato esclusivamente tramite modulo “UNIPI-Prospetto Informativo” entro il 31 gennaio di ogni anno, anche se cadente di sabato o in un giorno festivo. Tale termine, inoltre, non è prorogabile.
L’articolo 40, comma 4, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, ha stabilito che la trasmissione del prospetto informativo non è necessaria negli anni successivi se non ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale che modificano l’obbligo o che influiscono sul calcolo della quota di riserva.
Tuttavia, in caso di mancata o ritardata presentazione del prospetto, la sanzione aumenterà in proporzione al numero di giorni di ritardo e la maggiorazione giornaliera verrà calcolata per i giorni di calendario dal giorno successivo a quello in cui è scattata l’inadempienza.
L’importo minimo della sanzione è di 736,45 euro, che include già il primo giorno di ritardo per la maggiorazione, mentre l’importo massimo della sanzione è di 13.119,73 euro, che corrisponde alla maggiorazione per ogni giorno di ritardo fino a un totale di 365 giorni per ogni prospetto annuale omesso.
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Sanzioni per chi non assume categorie protette: cosa succede in caso di mancata assunzione del lavoratore disabile?
Cosa succede se non si assumono categorie protette? La seconda violazione, tra le sanzioni per chi non assume categorie protette, riguarda il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo e la quota di obbligo non è coperta a causa di questa situazione.
In questo caso, la sanzione amministrativa è fissata a 196,05 euro al giorno per ogni lavoratore con disabilità non occupato, pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo.
La sanzione si applica solo se la causa è imputabile al datore di lavoro.
Ad esempio, il Ministero del Lavoro ha stabilito che le sanzioni per chi non assume categorie protette sono applicabili anche se il prospetto informativo inviato è lacunoso e impedisce, aggrava o rallenta l’azione amministrativa per l’inserimento lavorativo dei disabili.
Al contrario, non è sanzionabile il datore di lavoro se non ci sono disabili disponibili per la qualifica richiesta, se c’è una carenza di disabili con qualifiche simili o se il disabile segnalato e avviato dall’azienda rinuncia al posto di lavoro.
In caso di violazione sia dell’obbligo di inviare il prospetto informativo che della mancata copertura della quota obbligatoria, il datore di lavoro responsabile sarà soggetto a entrambe le sanzioni.
Quando scatta l’obbligo di assunzione di un disabile? Tutte le aziende che hanno almeno 14 dipendenti devono assumere lavoratori invalidi quando raggiungono il 15° dipendente o quando si libera un posto già occupato da un disabile, al fine di garantire loro una maggiore inclusione nel mercato del lavoro.
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Per il calcolo della sanzione, questa va calcolata per ogni “giorno lavorativo” in base alle disposizioni sulle distribuzioni settimanali dell’orario di lavoro stabilite dal contratto collettivo nazionale o aziendale applicabile e considerando la situazione concreta dell’orario di lavoro nell’azienda interessata.
Ad esempio, se l’orario settimanale è distribuito su cinque giorni, la sanzione sarà calcolata su quelle, se invece il sabato è considerato un giorno lavorativo, la sanzione sarà calcolata anche per questa giornata. Inoltre, è possibile pagare una sanzione ridotta.

Sanzioni per chi non assume categorie protette: cosa succede in caso di omesso o inesatto versamento dei contributi esonerativi?
Questa violazione, tra le sanzioni per chi non assume categorie protette, consiste nell’omissione o nel versamento insufficiente del contributo esonerativo stabilito per ogni unità non assunta e per ogni giorno lavorativo dall’articolo 5, commi 3 e 7, della legge n. 68/1999.
Se un datore di lavoro, parzialmente esonerato dall’obbligo di assumere, non versa il contributo previsto di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ogni disabile non occupato ai sensi del DM n. 193/2021, il servizio competente gli darà un termine per adempiere e regolarizzare la propria posizione debitoria.
Se il termine non viene rispettato, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro dove ha sede la richiesta di esonero parziale, applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 5, comma 5, della legge n. 68/1999, ordinando il pagamento del contributo maggiorato, a titolo di sanzione, calcolando le maggiorazioni tra il 5% e il 24% su base annua dell’importo originariamente dovuto, tenendo conto dell’entità della violazione rilevata e procederà, previa notifica dell’illecito, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689/1981.
Se il datore di lavoro non adempie, successivamente all’applicazione delle sanzioni amministrative, all’ordine di pagamento delle sanzioni stesse e al versamento del contributo esonerativo, il servizio competente dichiarerà la decadenza dall’esonero parziale.
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