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INDICE- Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: è automatico?
- Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: le differenze
- Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: cosa c’è da sapere?
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Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: è automatico?
Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: il diritto è automatico oppure è necessario presentare un’apposita domanda per ottenere l’indennità?
Il nostro ordinamento prevede che, anche se la persona è stata riconosciuta disabile grave (Legge 104 art 3 comma 3), il diritto all’indennità di accompagnamento non è automatico.
Significa che, anche se si è stati riconosciuti disabili gravi, per ottenere l’accompagnamento è comunque necessario sottoporsi a una visita medica, effettuata presso l’Asl di riferimento dalla commissione medica competente in materia di disabilità e accompagnamento.
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Per ottenere l’accompagnamento con la Legge 104, dunque, è necessario richiedere il certificato di invalidità, che viene rilasciato dalla commissione medica soltanto in seguito alla visita di controllo.
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Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: le differenze
Abbiamo visto che Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento non sono automatici: una persona con disabilità grave, per ottenere l’indennità per gli invalidi non autosufficienti, dovrà necessariamente sottoporsi a una visita medica di controllo.
Solo nel caso in cui è accertata l’invalidità totale (100%) e l’impossibilità a deambulare senza accompagnatore o a svolgere azioni quotidiane di vita come lavarsi, vestirsi o mangiare, senza l’aiuto permanente di un assistente, si avrà diritto all’indennità di accompagnamento.
Questo perché bisogna distinguere tra invalidità ed handicap, sia dal punto di vista giuridico, che dal punto di vista medico. Infatti, l’accertamento sanitario viene effettuato da commissioni mediche diverse.
Per invalidità civile intendiamo la limitazione o la totale perdita della possibilità di svolgere un’attività lavorativa o normali azioni di vita quotidiana, a causa di menomazioni o deficit fisici, psichici o sensoriali.
Con handicap, invece, ci riferiamo alla difficoltà per l’individuo di inserirsi socialmente, a causa di patologie o menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, causando uno svantaggio sociale.

Legge 104 art 3 comma 3 e accompagnamento: cosa c’è da sapere?
La Legge 104 è una normativa nazionale in vigore dal 1992, che si riferisce all’assistenza, all’integrazione e ai diritti dei disabili affetti da handicap.
Ai titolari della 104 e ai familiari che l’assistono spettano agevolazioni fiscali o lavorative. Bisogna, però, distinguere tre diversi livelli di handicap, perché ognuno di questi dà diritto a benefici differenti:
- handicap non grave (Legge 104, art 3 comma 1);
- handicap in situazione di gravità (art 3 comma 3);
- handicap superiore a 2/3.
Per l’articolo 3 comma 1 la persona con disabilità «presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».
Per l’articolo 3 comma 3, «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».
Ad esempio chi rientra nell’articolo 3 comma 1 non ha diritto a provvidenze o a indennità particolari, come quelle erogate agli invalidi civili, ai non vedenti e ai sordomuti (indennità di accompagnamento compresa).
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