Importi accompagnamento ciechi assoluti 2023

Importi dell'indennità di accompagnamento per ciechi: ecco quelli aggiornati al 2023 e come richiedere la prestazione all'INPS.
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10/12/23

Cosa è cambiato nel 2023 e quali sono gli importi dell’indennità di accompagnamento per ciechi? Scopriamolo in questo articolo (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

INDICE

Importi dell’indennità di accompagnamento per ciechi

L’indennità per ciechi assoluti è una prestazione di tipo assistenziale che l’INPS eroga alle persone cieche assolute, ovvero a coloro che hanno un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con eventuali correzioni.

Nel 2023 gli importi dell’indennità di accompagnamento per ciechi sono migliorati di qualche euro, per effetto della rivalutazione.

Dal 1° gennaio 2023, l’importo è di 959,21 euro al mese, rispetto ai 946,80 euro mensili erogati nel 2022 (circa 13 euro in più al mese). L’indennità viene versata per 12 mensilità, tredicesima esclusa.

Alle persone non vedenti spetta anche un altro tipo di indennità: quella speciale per ciechi parziali o ventesimisti, erogata a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Nel 2023 l’importo di questa indennità è stato portato a 217,64 euro al mese, per 12 mensilità, tredicesima esclusa.

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Importi dell’indennità di accompagnamento per ciechi: reddito e compatibilità

L’indennità di accompagnamento per ciechi, come l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, spetta a prescindere dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

L’unica condizione da rispettare, oltre al fatto di essere residente sul territorio nazionale (possono richiedere la prestazione anche i cittadini europei ed extracomunitari), è sanitario e lo abbiamo anticipato in apertura: il residuo visivo in entrambi gli occhi deve essere inesistente.

Chi riceve l’indennità può svolgere un’attività lavorativa e la prestazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento per invalidi civili o sordomuti, a patto che sia stata riconosciuta per minorazioni differenti.

Non è possibile, invece, cumulare l’indennità di accompagnamento per ciechi con le prestazioni concesse per invalidità analoghe per cause di guerra, lavoro o di servizio.

La persona non vedente può richiedere il supporto di un accompagnatore qualora abbia necessità per motivi sanitari, lavorativi o sociali.

Perché sia previsto l’accompagnamento è necessario certificare la sussistenza delle condizioni che lo richiedono.

Possono farlo:

  • il datore di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • gli ordini o gli albi professionali per i lavoratori autonomi;
  • gli enti o le associazioni per chi svolge un’attività sociale;
  • il medico di famiglia.

Quando si fruisce dell’accompagnatore è prevista una riduzione di 93 euro al mese sull’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi (vale anche per l’indennità speciale per ciechi parziali), come stabilito dall’articolo 40, comma 4, della legge 289 del 2002.

Leggi anche: Una persona non vedente può firmare un atto?

Importi dell'indennità di accompagnamento per ciechi
Importi dell’indennità di accompagnamento per ciechi: nella foto due statue, una ha una benda sugli occhi.

Importi dell’indennità di accompagnamento per ciechi: richiesta e altre prestazioni

Per avere diritto all’indennità di accompagnamento per ciechi è necessario sottoporsi a una visita medica tenuta dalla competente commissione medica dell’Asl, integrata da un medico dell’INPS.

I ciechi civili sono coloro che sono affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi.

La causa della cecità può essere congenita o contratta, a patto che non derivi da menomazioni subite in guerra, sul lavoro o in servizio.

Nel caso in cui dovesse essere evidenziata una cecità totale si ha diritto alla pensione per ciechi assoluti (339,48 euro al mese, con un limite di reddito personale di 17.920 euro annui).

Se ricoverata, la persona cieca assoluta ha comunque diritto alla pensione, ma di importo minore: 313,91 euro al mese, con un limite di reddito personale di 17.920 euro annui.

Se riconosciuti ciechi parziali o ventesimisti si ha diritto a una pensione di 313,91 euro al mese, con un limite di reddito personale di 17.920 euro annui.

La pensione è compatibile con tutte le pensioni di invalidità e con le prestazioni erogate per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. Se in presenza di più di una minorazione, la pensione è cumulabile anche con le pensioni di invalidità civile e per sordità.

La pensione per ciechi, invece, è incompatibile con l’Assegno Sociale (o Pensione Sociale). Le due prestazioni, però, possono essere erogate dall’INPS in misura differente se l’importo dell’Assegno Sociale superi quello della pensione per ciechi.

Se il non vedente assoluto è minorenne, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 508 del 1988, l’INPS erogherà soltanto l’indennità di accompagnamento per ciechi.

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