Una persona non vedente può firmare un atto, anche solo con una semplice X? Quali sono i casi in cui un non vedente deve farsi assistere da altre persone? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Per legge, una persona non vedente può firmare un atto senza alcuna assistenza e la firma apposta in calce a un documento è pienamente valida e obbliga il non vedente al rispetto di quanto contenuto nel documento (Legge 3 febbraio 1975, n. 18).
Tuttavia, è sua facoltà farsi assistere da qualcuno e, in alcuni casi, questa assistenza è obbligatoria. Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce la legge.
Indice
- Una persona non vedente può firmare un atto?
- Cosa succede se una persona non vedente può firmare un atto solo con una X o non lo può firmare?
- Una persona non vedente può firmare un atto privato e anche pubblico?
- Una persona non vedente può firmare un atto con la firma digitale?
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Una persona non vedente può firmare un atto?
Sì, la legge stabilisce che una persona non vedente può firmare un atto. Se la persona non vedente non è in grado di apporre la firma, può effettuare la sottoscrizione con un segno di croce.
Se non può sottoscrivere nemmeno con il segno di croce, sul documento da firmare verrà apposta la formula “impossibilitato a sottoscrivere”.
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Cosa succede se una persona non vedente può firmare un atto solo con una X o non lo può firmare?
Se una persona non vedente può firmare un atto solo con una X o non può firmarlo, il documento deve essere perfezionato con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal non vedente e di sua fiducia.
La legge prevede infatti che una persona non vedente in piena capacità di agire, può sottoscrivere atti in autonomia, anche se con la sola X.
In questo caso, però, come abbiamo detto, è necessaria l’assistenza di due persone in qualità di testimoni.
Una persona non vedente può firmare un atto privato e anche pubblico?
No, la Legge n. 18/1975 stabilisce che una persona non vedente può firmare un atto privato, ma per firmare un atto pubblico deve essere necessariamente assistita da due testimoni.
L’articolo 48 della Legge n. 89/1913 (legge notarile), inoltre, stabilisce che, se il non vedente è parte della formazione di un atto notarile, deve necessariamente farsi assistere da due testimoni.
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Una persona non vedente può firmare un atto con la firma digitale?
In linea generale, una persona non vedente può firmare un atto con la firma digitale, e questa è valida sia per le scritture private che per quelle pubbliche.
Diciamo “in linea generale” perché, purtroppo, a causa della datata normativa, molti non vedenti riscontrano ancora molta difficoltà nell’usare la PEC (Posta Elettronica Certificata) per la firma degli atti.
Ci vorrebbe un’innovazione normativa e ulteriori chiarimenti di quella già esistente, per rendere più agevole la possibilità di firma digitale da parte dei non vedenti.
In realtà, all’esame della Camera dei deputati esiste la proposta di Legge n. 2941 “Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell’impronta digitale per le persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell’uso delle mani”.
In merito a questa proposta di legge, l’UICI (Unione Italiana Ciechi) si sta impegnando con un intervento volto ad aggiungere nel titolo della proposta l’inciso: “o mediante firma digitale per ciechi e ipovedenti”.
Inoltre, all’art. 1 propone l’introduzione di un secondo comma, con la seguente previsione: “altresì le persone cieche e ipovedenti possono apporre la propria firma digitale ai contratto e agli atti notarili. Pertanto viene abrogato l’art.48 della legge notarile”.
Se la proposta dovesse essere approvata con la possibile estensione delle norme in essa contenute anche ai non vedenti, si potrebbe finalmente realizzare quella piena autonomia contrattuale per i non vedenti che attualmente è soffocata dall’obbligo per la stipula di atti pubblici di due testimoni.
L’uso della firma digitale, infatti, esclude possibili contraffazioni della firma e darebbe la possibilità anche a quei non vedenti che presentano l’annotazione sulla propria carta di identità “impossibilitato alla firma” una partecipazione diretta alla stesura dell’atto.
Si attendono inoltre anche i positivi esiti di un intervento di modifica al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 in materia di ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato, volto a prevedere l’obbligatorietà per i notai di redigere e di rogare atti pubblici o di autenticare scritture private con modalità e in formato elettronico, quando tra le parti vi sia un non vedente.
Attualmente, infatti, per effetto del decreto n.110/2010 i comparenti hanno facoltà di scegliere e di richiedere al notaio di stipulare l’atto negoziale di proprio interesse con le forme dell’atto notarile in formato elettronico al posto di quello cartaceo solo su richiesta e conseguente consenso di tutte le parti interessate (comparenti e notaio).
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