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Quando non spettano i contributi figurativi con l’invalidità?
Non è sempre possibile godere dei contributi figurativi con l’invalidità.
Chiariamo subito un concetto importante: ai titolari di pensione di invalidità civile non spettano, assolutamente, contributi figurativi. Non è possibile, dunque, ottenere alcun tipo di vantaggio contributivo nel momento in cui si ha accesso a una pensione di tipo previdenziale.
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Contributi figurativi con l’invalidità con la pensione di inabilità
Nel caso della pensione di inabilità la legge numero 222 del 1984, all’articolo 4, comma 4 precisa che, se in seguito al recupero delle capacità lavorative, l’interessato dovesse perdere il diritto alla pensione di inabilità, questi avrà diritto all’accredito della contribuzione figurativa per tutto il periodo in cui ha beneficiato della prestazione.
Dunque, si ha diritto alla contribuzione figurativa soltanto quando la cessazione del diritto è causata dalla perdita dello stato di inabilità, a causa di un miglioramento delle condizioni di salute.
Solo in questo caso, dunque, la contribuzione figurativa potrà essere sfruttata sia per il diritto alla pensione, che per migliorare l’importo dell’assegno percepito, come stabilito dalla circolare dell’INPS numero 262 del 1984.
Tutte le altre cause che comportano la perdita del diritto alla pensione di inabilità non danno diritto a contribuzione figurativa.
Contributi figurativi con l’invalidità con l’AOI
Come funziona per i contributi figurativi con l’invalidità, se si percepisce l’Assegno ordinario di invalidità?
Per quanto riguarda questa prestazione, erogata dall’INPS a chi ha subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi (almeno il 67%), l’articolo 1, comma 6, della legge 224 del 1984 ritiene validi, ai fini del diritto alla contribuzione figurativa, soltanto i periodi in cui, durante il godimento della prestazione, l’interessato non ha svolto alcuna attività lavorativa.
Infatti, chi percepisce l’Assegno ordinario di invalidità, a differenza dei titolari di pensione di inabilità, può tranquillamente continuare a lavorare. Ma, chiaramente, mentre presta attività lavorativa vedrà versati i contributi obbligatori, che concorreranno, poi, al diritto e alla misura della pensione di vecchiaia.
Contributi figurativi con l’invalidità con l’AOI: differenze con la pensione di inabilità
Un’altra differenza tra l’Assegno e la pensione di inabilità riguarda i periodi di godimento della prestazione: questi saranno utili soltanto ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, ma non determineranno un miglioramento dell’importo dell’assegno mensile.
Ad esempio: se il lavoratore titolare dell’Assegno ordinario di invalidità ha maturato 16 anni di contributi obbligatori e per 4 anni non ha lavorato, avrà diritto ad altrettanti anni di contribuzione figurativa, che gli permetteranno di maturare i 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di vecchiaia.
Ma quei 4 anni di contributi figurativi non gli permetteranno di migliorare l’importo della pensione, calcolato soltanto sui 17 anni lavorati.
Contributi figurativi con l’invalidità al 75%
La contribuzione figurativa spetta anche ai lavoratori invalidi civili, sordi civili, invalidi di guerra, civili di guerra, invalidi per causa di servizio o del lavoro (invalidità riconosciuta dall’INAIL), dipendenti pubblici o privati, con una percentuale superiore al 74%.
Per ogni anno di lavoro svolto si ha diritto a 2 mesi di contributi figurativi, fino a un massimo di 5 anni, utili per anticipare la pensione.
La maggiorazione contributiva vale solo per il diritto alla pensione, ma non per la misura dell’assegno (l’unica eccezione riguarda le pensioni calcolate interamente col sistema retributivo).
In pratica si può anticipare l’uscita dal mondo del lavoro, ma non è possibile né abbassare l’età anagrafica (che rimane 67 anni), né migliorare l’importo della pensione.
Ad esempio: se un lavoratore ha prestato attività lavorativa con una percentuale pari o superiore al 75% di invalidità per 6 anni, avrà diritto a un anno di contributi figurativi; se ha lavorato 12 anni, gli spetteranno 2 anni di contributi figurativi e così via, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa (30 anni di lavoro).
Se, ad esempio, il lavoratore ha prestato servizio per 40 anni, ma nei primi 10 anni di carriera non aveva alcuna limitazione fisica o psichica tale da vedersi riconoscere un’invalidità al 75%, questi anni non concorreranno al calcolo della contribuzione figurativa.

Faq sulla maggiorazione contributiva
Come funziona la maggiorazione contributiva?
La maggiorazione contributiva non è un diritto automatico, ma deve essere richiesta al momento del pensionamento o della liquidazione del supplemento di pensione.
Come posso fare domanda per la maggiorazione contributiva?
Per richiedere la maggiorazione contributiva è necessario presentare domanda al momento della liquidazione della pensione o del supplemento di pensione. La domanda deve essere accompagnata da una serie di documenti, tra cui il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche dell’Asl e, nel caso di invalidi di guerra o per causa di servizio, una copia del provvedimento amministrativo di concessione.
Posso richiedere la maggiorazione contributiva se ho riconosciuto l’invalidità prima del 2002?
Sì, se sei stato riconosciuto invalido civile con una percentuale minima del 74%, prima del 1° gennaio 2002, hai diritto alla maggiorazione contributiva anche per i periodi di attività lavorativa precedenti a questa data.
Che cos’è l’Assegno ordinario di invalidità?
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata dall’INPS a diverse categorie di lavoratori che hanno una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. L’Assegno ha una durata di tre anni, al termine dei quali il beneficiario deve presentare una domanda di conferma dell’Assegno. In caso di tre riconoscimenti consecutivi, l’Assegno diventa definitivo.
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