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Conferma assegno ordinario di invalidità: guida alla visita

Visita per l'Assegno ordinario di invalidità: come richiedere la visita di controllo per il rinnovo della prestazione e chi può farlo?
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23/9/23

Come richiedere la visita per l’Assegno ordinario di invalidità? Ecco una pratica guida su come confermare la prestazione INPS (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).

Indice

Visita per l’Assegno ordinario di invalidità: come richiederla?

Come avviene la visita per l’Assegno ordinario di invalidità, per confermare la prestazione scaduti i primi 3 anni?

L’Assegno, infatti, è riconosciuto dall’INPS per un periodo di 3 anni e può essere confermato per altri 2 trienni: dopo la seconda conferma la prestazione diventa definitiva, anche se sono previste revisioni straordinarie, per verificare che le condizioni sanitarie non siano cambiate.

Per confermare l’Assegno ordinario di invalidità è necessario presentare domanda per il rinnovo, prima della scadenza del triennio. In contemporanea, l’interessato può anche chiedere una valutazione dell’inabilità.

La domanda va inoltrata telematicamente sul sito dell’INPS, seguendo le indicazioni. In alternativa si può contattare il contact center dell’istituto telefonando al numero gratuito, da rete fissa, 803 164 oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento). Altrimenti è sempre possibile chiedere assistenza a un patronato o a intermediari autorizzati dall’INPS.

Una volta inoltrata la domanda, l’INPS sottoporrà il richiedente alla visita per la conferma dell’Assegno (e per l’eventuale valutazione dell’inabilità).

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Visita per l’Assegno ordinario di invalidità: chi può chiedere il rinnovo?

Possono richiedere il rinnovo dell’Assegno ordinario di invalidità:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

Alla domanda vanno allegati questi documenti:

  • carta d’identità e codice fiscale del richiedente;
  • codice fiscale del coniuge;
  • dichiarazione dei redditi;
  • la propria busta paga;
  • il certificato telematico SS3;
  • le quote incumulabili (le trattenute giornaliere effettuate dal datore di lavoro).

La revisione dell’Assegno può essere richiesta dall’INPS oppure, previa domanda, dall’interessato, a prescindere dai 3 anni previsti per il rinnovo della prestazione.

La revoca della prestazione scatta nel momento in cui, dalla visita di revisione, si evince la cessazione dello stato invalidante.

Al compimento dell’età pensionabile (67 anni), in presenza dei requisiti di legge, l’Assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. Ai fini del diritto alla pensione sono utili i periodi in cui si è goduto dell’Assegno, a patto che non sia stata prestata alcuna attività lavorativa.

Visita per l'Assegno ordinario di invalidità
Visita per l’Assegno ordinario di invalidità: in foto un uomo in carrozzina abbracciato da una donna.

Visita per l’Assegno ordinario di invalidità: a chi spetta la prestazione?

Una volta visto come richiedere la visita per l’Assegno ordinario di invalidità, vediamo insieme gli aspetti più importanti di questa prestazione.

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale che l’INPS eroga, a domanda, ai lavoratori dipendenti privati, agli autonomi e agli iscritti alla Gestione Separata.

Le condizioni affinché la prestazione venga riconosciuta sono due:

  • una capacità lavorativa inferiore a un terzo (66% di invalidità);
  • l’aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 anni negli ultimi 5 anni prima di presentare la domanda.

Come visto in precedenza, l’Assegno ha una durata di 3 anni e può essere confermato o meno, sempre previa domanda, per altri due trienni.

L’importo dell’Assegno è calcolato sui contributi versati dal lavoratore al momento in cui ha presentato la domanda. Inoltre, è prevista l’integrazione al trattamento minimo qualora non si superano i limiti di reddito personali e coniugali.

Nel 2023, il limite di reddito personale è 13.085,02 euro; il limite di reddito coniugale è 19.627,53 euro.

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