È possibile collegare pensione di inabilità e contributi figurativi? La pensione di inabilità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
La pensione di inabilità non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, come invece accade per l’assegno ordinario di invalidità.
I periodi di godimento della prestazione non possono essere considerati come contributi figurativi, tranne che in un caso, come ti spieghiamo in questo approfondimento in cui parleremo, appunto di pensione di inabilità e contributi figurativi.
Indice
- Quando è possibile pensione di inabilità e contributi figurativi?
- Pensione di inabilità e contributi figurativi: cos’è la contribuzione figurativa
- Pensione di inabilità e contributi figurativi: in quali casi vengono riconosciuti i contributi figurativi?
- Come si calcola l’importo della pensione ordinaria dopo la pensione di inabilità e contributi figurativi?
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Quando è possibile pensione di inabilità e contributi figurativi?
Come ti abbiamo anticipato, pensione di inabilità e contributi figurativi è permesso solo in un caso, ovvero quando recuperi la capacità lavorativa e la prestazione cessa di essere erogata dall’INPS.
Solo in questo caso, l’art. 4, comma 4 della Legge n. 222/1984, stabilisce che chi è stato riconosciuto inabile al lavoro ma recupera nel tempo la capacità lavorativa, cessa di ricevere la pensione di inabilità ma ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha fruito della prestazione.
Quindi, in parole povere: se, mentre stai godendo della pensione di inabilità, hai un miglioramento delle tue condizioni fisiche o mentali e sei nuovamente riconosciuto abile al lavoro, l’INPS non ti eroga più la pensione di inabilità e gli anni in cui hai goduto della prestazione ti saranno utili per il diritto alla pensione ordinaria.
Attenzione: potrai utilizzare la contribuzione riconosciuta solo per il raggiungimento del diritto della pensione ordinaria ma non per il calcolo del suo assegno mensile. Questo calcolo sarà fatto, invece, sulla base dei contributi che avrai effettivamente versato.
Una volta chiarito qual è l’unico caso in cui è possibile pensione di inabilità e contributi figurativi, cerchiamo di capire meglio cosa prevede la contribuzione figurativa.
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Pensione di inabilità e contributi figurativi: cos’è la contribuzione figurativa
Abbiamo parlato di quando è possibile pensione di inabilità e contributi figurativi. Ma cosa si intende esattamente per contribuzione figurativa?
In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione, invalidità ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali.
Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, in alcuni casi giudicati meritevoli di tutela, la legge prevede l’accreditamento sul conto assicurativo dei lavoratori iscritti pressol’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) dei relativi contributi.
Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono quindi coperti sul piano pensionistico e vengono considerati, salvo rare eccezioni, utili sia fini del diritto che della misura della pensione.
I contributi figurativi sono, pertanto, una sorta di copertura “fittizia” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro né del lavoratore.
La legge individua tassativamente le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato.
Per questo motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore così come i contributi volontari.
In questo articolo parliamo di cosa prevede la Legge 104 e contributi figurativi per la pensione e in quali casi puoi essere penalizzato nell’importo che ti spetterebbe.
Pensione di inabilità e contributi figurativi: in quali casi vengono riconosciuti i contributi figurativi?
Pensione di inabilità e contributi figurativi fanno parte delle eccezioni in cui non vengono versati simbolicamente dall’INPS, tranne nel caso in cui vi sia un recupero della capacità lavorativa, la conseguente perdita della prestazione previdenziale e solo per il diritto alla pensione ordinaria, ma non al calcolo del suo importo.
Negli altri casi, la contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio:
- per i periodi durante i quali il lavoratore fruisce della disoccupazione indennizzata (si pensi, in particolare, alla Naspi);
- all’indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- per i periodi di fruizione della disoccupazione per i collaboratori (cosiddetta Dis-Coll);
- per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità di natura previdenziale (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità seppur, come abbiamo visto, a determinate condizioni);
- per i periodi di assistenza antitubercolare;
- nei contratti di solidarietà (per la parte di contribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro).
L’accredito di questi eventi è quindi obbligatorio, in quanto discende da una specifica disposizione di legge e non può essere oggetto di rinuncia da parte.
Possono essere accreditati, invece, a domanda dell’interessato:
- il servizio militare e periodi equiparati;
- il congedo per maternità e paternità ed il congedo parentale;
- le assenze per malattia del figlio;
- le assenze dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di handicap;
- le assenze retribuite per assistere i portatori di handicap;
- le assenze per malattia e infortunio (entro un massimo di 22 mesi);
- le assenze per donazione di sangue o per donazione del midollo osseo;
- le assenze per aspettativa dovuta a cariche pubbliche o sindacali.
L’accredito, in questo caso, ha natura facoltativa in quanto spetta all’assicurato decidere se chiedere l’accredito di questi eventi sul proprio conto assicurativo.
Si ricorda che il calcolo della misura dell’accredito figurativo, valido per la determinazione della misura e del diritto alla pensione, è regolata dall’articolo 8 della Legge 155/1981.
A questo punto ti starai probabilmente chiedendo: come si calcola l’importo della pensione ordinaria, dopo aver ricevuto la pensione di invalidità? Vediamolo.
Come funziona la revisione della pensione di inabilità? Ecco a cosa prestare attenzione e cosa accade in caso di riduzione della percentuale di inabilità.

Come si calcola l’importo della pensione ordinaria dopo la pensione di inabilità e contributi figurativi?
Cerchiamo quindi di capire come si calcola l’importo della pensione di inabilità e contributi figurativi nel momento in cui maturi il diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni nel 2023).
Abbiamo detto che, in linea generale, la prestazione viene calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati (sistema contributivo).
Il nostro sistema previdenziale consente, sostenendo dei costi, di versare volontariamente dei contributi per avvicinare il raggiungimento del requisito contributivo minimo e incrementare l’importo della pensione.
Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si applica il sistema retributivo (la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi).
Il sistema misto (contributivo + retributivo) si applica invece ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.
La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo.
Tuttavia, ai fini della determinazione della misura della pensione, c’è una specifica normativa, che permette di “sganciare” l’importo della pensione dai contributi versati per aiutare a conseguire un assegno più elevato.
Nello specifico, per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel sistema contributivo, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età (Messaggio INPS n. 219/2013).
Questa contribuzione deve essere quantificata, prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3 comma 5 Decreto Legislativo n. 503/1992.
Il coefficiente di trasformazione, come per gli assegni di invalidità, dovrà essere quello relativo all’età di 57 anni per coloro che hanno un’età inferiore.
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