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Assegno ordinario di invalidità se si smette di lavorare: spetta ancora?
Si ha diritto a ricevere l’Assegno ordinario di invalidità se si smette di lavorare? Rispondiamo subito alla domanda: chi percepisce la prestazione erogata dall’INPS può smettere di lavorare, continuando a ricevere l’assegno mensile.
Infatti, l’Assegno ordinario di invalidità è compatibile con l’attività lavorativa (il titolare può lavorare e percepire la prestazione previdenziale) e non cessa di esistere nel momento in cui il beneficiario decide di smettere di lavorare.
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Una volta riconosciuto, l’Assegno continua a essere erogato anche in assenza di un lavoro, fino a quando il titolare conserva i requisiti sanitari per averne diritto.
Attenzione, però. Essendo l’Assegno ordinario di invalidità una prestazione a scadenza e rinnovabile ogni tre anni, può accadere che, in caso di miglioramento dello stato di salute, si possa perdere il diritto all’indennità.
Il rischio che si corre è che, una volta interrotta l’attività lavorativa, non è escluso che si possa perdere il diritto all’Assegno, finendo per ritrovarsi senza un lavoro e senza indennità.
Il consiglio che ci sentiamo di offrirvi è di continuare a lavorare (se le vostre condizioni di salute lo consentono), soprattutto se dovessero mancarvi pochi anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. In modo tale da avere le spalle coperte nel caso in cui non doveste superare la visita di revisione e perdere la prestazione.
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Assegno ordinario di invalidità se si smette di lavorare: a chi spetta?
Abbiamo visto che è possibile continuare a percepire l’Assegno ordinario di invalidità se si smette di lavorare, ma anche che questa prestazione è rinnovabile e può non durare per sempre.
L’Assegno spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati, ma non ai lavoratori del pubblico impiego, che a causa di una patologia o di una menomazione si sono visti riconoscere una percentuale di invalidità superiore al 66%.
Oltre al requisito medico-legale, per avere diritto alla prestazione occorre aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni prima della presentazione della domanda.
Non rientrano nel calcolo dell’anzianità contributiva:
- i periodi di astensione facoltativa dopo il parto (congedo parentale);
- i periodi di lavoro all’estero non protetti dalle assicurazioni in base a convenzioni o accordi internazionali;
- i periodi di servizio militare eccedenti alla leva;
- i periodi di malattia superiori a un anno;
- i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatoria diverse da quelle sostitutive.
Assegno ordinario di invalidità se si smette di lavorare: domanda e rinnovo
Come visto, l’Assegno ordinario di invalidità ha una durata triennale. Al termine dei 3 anni, la prestazione può essere confermata se rimangono invariate le condizioni medico-legali precedenti, dopo la visita di revisione a cui il beneficiario è obbligato a sottoporsi.
La domanda di rinnovo va presentata entro 6 mesi dalla scadenza del triennio e fino al 120esimo giorno successivo alla scadenza.
Dopo il terzo rinnovo, la prestazione spetta di diritto in modo permanente, anche se il beneficiario può comunque essere sottoposto a una visita di revisione periodica o può richiedere di effettuarne una, in caso di un peggioramento dello stato di salute.

Assegno ordinario di invalidità se si smette di lavorare: importo
L’importo della prestazione è calcolato allo stesso modo delle altre prestazioni previdenziali, con il sistema contributivo (se tutti i contributi sono stati versati a partire dal 1996), con il sistema retributivo (se tutti i contributi sono stati versati prima del 1996) e con il sistema misto, se i contributi sono stati versati prima e dopo il 1996.
Se l’importo dell’Assegno ordinario di invalidità è inferiore alla soglia minima prevista dalla legge (563 euro al mese), si avrà diritto all’integrazione al trattamento minimo.
Per ottenerlo, però, è necessario avere un reddito personale annuo non superiore a 14.876,68 euro e un reddito da coniugato annuo non superiore a 22.315,02 euro.
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