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INDICE:
- Pensione di invalidità: cos’è e a chi spetta?
- Pensione di invalidità: importi e maggiorazioni
- Pensione di invalidità: come fare a non perderla?
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Pensione di invalidità: cos’è e a chi spetta?
La pensione di invalidità è una prestazione di tipo assistenziale erogata dall’INPS in presenza di alcune determinate condizioni.
Questa spetta alle persone con un’invalidità civile riconosciuta del 100% (quindi inabili al lavoro), residenti in Italia, e con un reddito personale annuo non superiore a 17.050,42 euro (5010,20 euro per invalidi parziali e minori).
La misura è erogata su domanda. Per avviare la procedura per l’ottenimento della pensione di invalidità è necessario recarsi dal medico curante, che inoltrerà un certificato introduttivo all’INPS, in via telematica, rilasciando un numero di protocollo al richiedente, da utilizzare al momento della presentazione della domanda.
Entro 90 giorni il richiedente dovrà inoltrare regolare domanda all’INPS che, tramite raccomandata, comunicherà la data, il luogo e l’orario in cui il soggetto dovrà sottoporsi a visita medica, effettuata dall’apposita commissione medica dell’Asl integrata da un medico dell’INPS.
Al termine del controllo, la commissione medica rilascerà un verbale, inviato in duplice copia al paziente, sul quale verrà indicata la percentuale di invalidità civile riconosciuta.
In base al punteggio assegnato, il nostro ordinamento prevede la concessione di agevolazioni sanitarie, lavorative e fiscali, fino all’erogazione di una prestazione economica: l’assegno mensile di assistenza, per gli invalidi dal 74 al 99%, e, appunto, la pensione di invalidità, per gli inabili totali (100%).
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Pensione di invalidità: importi e maggiorazioni
Nel 2022, l’importo della pensione di invalidità è di 291,69 euro al mese, per 13 mensilità (ciechi parziali 215,35 euro; ciechi assoluti 315,45 euro). Ai fini dell’accertamento dei requisiti reddituali, in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi del richiedente relativi all’anno in corso, mentre per gli anni successivi vengono considerati i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento (per la pensione) oppure gli importi percepiti negli anni precedenti (per le altre tipologie di redditi).
In determinate condizioni di reddito, l’importo della pensione può ricevere una maggiorazione mensile, stabilita dalla legge, pari a 10,33 euro al mese, a condizione che non si superano le soglie di reddito di 6.213,74 euro (pensionato non coniugato) o 13.023,53 euro (pensionato coniugato).
Inoltre è prevista un’ulteriore maggiorazione degli importi chiamata incremento al milione, pari a 368,58 euro, erogata a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, a condizione che il loro reddito non supera i 8.583,51 (pensionato non coniugato) o 14.662,96 euro (pensionato coniugato).
La pensione di invalidità può essere cumulata con le pensioni per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
Ma anche con le pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
È compatibile anche con l’attività lavorativa: l’invalido totale può continuare o riprendere a lavorare.

Pensione di invalidità: come fare a non perderla?
Per continuare a beneficiare della pensione di invalidità è necessario presentare, ogni anno, una dichiarazione dei redditi, che attesti la conferma dei requisiti richiesti per l’erogazione della prestazione assistenziale.
La pensione di invalidità può essere sospesa se:
- il reddito del pensionato è superiore a due volte l’ammontare della pensione percepita;
- l’importo della pensione, sommato al reddito da lavoro dichiarato, sia superiore a tre volte il valore della pensione minima.
La sospensione decorre dal 1° gennaio successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione reddituale. L’erogazione è ripristinata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene dimostrato di aver rispettato il limite reddituale.
L’erogazione della pensione può essere sospesa anche nel caso in cui il pensionato invalido non dovesse presentarsi alla visita di revisione, mentre scatta la revoca della prestazione quando non sussistono più le condizioni invalidanti che hanno portato all’ottenimento della misura previdenziale.
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