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La Legge 104/92 rappresenta una delle norme più rilevanti in Italia per la tutela delle persone disabili e dei loro familiari. La sua finalità è quella di garantire ai soggetti con difficoltà motorie, sensoriali o psichiche il diritto alla libertà e all’autonomia, promuovendo la loro integrazione in tutti gli aspetti della vita, come la famiglia, la scuola, il lavoro e la società.
La Legge 104 si impegna a prevenire e rimuovere le condizioni che impediscono ai disabili di sentirsi parte della comunità e di realizzarsi attraverso il godimento dei diritti civili, politici e patrimoniali. Tra gli ostacoli più evidenti alla libertà e all’autonomia delle persone disabili vi sono le barriere architettoniche, che sono affrontate dalla Legge 104 agli articoli 23 e 24.
Vediamo più nel dettaglio l’argomento Legge 104 e barriere architettoniche analizzando cosa dicono i due articoli relativi e quali sono le varie agevolazioni.
Indice
- Legge 104 e barriere architettoniche: cosa dice l’articolo 23?
- Legge 104 e barriere architettoniche: cosa dice l’articolo 24?
- Legge 104 e barriere architettoniche: quali sono le agevolazioni previste?
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Legge 104 e barriere architettoniche: cosa dice l’articolo 23?
L’articolo 23 della Legge 104/92 si occupa dell’eliminazione degli ostacoli all’esercizio delle attività sportive, turistiche e ricreative per le persone disabili.
Il legislatore italiano si preoccupa di rimuovere le barriere architettoniche che impediscono ai soggetti disabili di vivere appieno alcuni momenti di vita fondamentali, come fare sport, viaggiare e divertirsi.
L’articolo prevede che l’attività e la pratica sportiva debbano essere incoraggiate senza limitazioni, pertanto le Regioni, i Comuni e il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) devono rimuovere le barriere architettoniche negli impianti sportivi di loro competenza per permettere alle persone disabili di accedere e fruire delle strutture e dei servizi connessi.
Inoltre, le concessioni demaniali degli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono riconosciuti solo se le persone con disabilità possono accedere al mare e se gli impianti rispettano il requisito della visitabilità, ovvero sono strutturati in modo che le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possano accedere agli spazi di relazione e ad almeno un bagno. Lo stesso vale per le concessioni autostradali e i loro rinnovi, che devono rispettare il requisito della visitabilità.
Infine, l’articolo 23 sancisce che i pubblici esercizi che discriminano le persone disabili sono puniti con una sanzione amministrativa e la chiusura da uno a sei mesi.
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Legge 104 e barriere architettoniche: cosa dice l’articolo 24?
L’articolo 24 della Legge 104/92 stabilisce le procedure e gli adempimenti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La normativa Legge 104 e barriere architettoniche richiede che tutte le opere edilizie relative a edifici pubblici e privati aperti al pubblico rispettino le regole sul superamento delle barriere architettoniche in vigore.
Inoltre, si stabilisce che l’autorizzazione edilizia per queste opere viene concessa solo dopo che l’ufficio tecnico o il tecnico incaricato dal Comune abbiano verificato che il progetto sia conforme alle norme sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere.
Nel momento in cui si vuole modificare la destinazione d’uso di un edificio in luogo pubblico o aperto al pubblico, è necessario presentare anche la dichiarazione di conformità alle norme sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche vigenti. Inoltre, i certificati di agibilità e di abitabilità vengono rilasciati solo dopo che un tecnico ha verificato che lo stato dell’immobile corrisponda a quanto indicato nella dichiarazione.
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Legge 104 e barriere architettoniche: quali sono le agevolazioni previste?
La Legge 104 e barriere architettoniche prevede delle tutele e agevolazioni per le persone che vivono in una condizione di disabilità fisica, psichica o sensoriale stabile o in evoluzione.
Tra queste agevolazioni, è prevista una detrazione a fini IRPERF del 50% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024.
Tale detrazione riguarda le spese sostenute per l’installazione di ascensori, montacarichi ed elevatori esterni all’abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici sia nelle singole unità immobiliari e la realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei successivi.
Inoltre, è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 4% per le prestazioni di servizi relativi all’appalto di questi lavori.
Si consiglia di consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti recenti.
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