Barriere architettoniche in condominio: come abbatterle, le procedure, le difficoltà, i diritti da far rispettare. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE- Barriere architettoniche in condominio: cos’è
- Barriere architettoniche in condominio: tre criteri
- Barriere architettoniche in condominio: procedura
- Barriere architettoniche in condominio: delibera
- Barriere architettoniche in condominio: a proprie spese
- Barriere architettoniche in condominio: in autonomia
- Barriere architettoniche in condominio: lavori con agevolazioni
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L’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio può essere una operazione complessa, per non dire estenuante. Potrebbe servire la maggioranza dei condomini e la successiva ripartizione delle spese. E come spesso capita, c’è sempre qualcuno che si oppone alla realizzazione dei lavori necessari.
È anche vero che la legge viene incontro alle esigenze delle persone con disabilità. In particolare richiedendo maggioranze più ridotte o consentendo la realizzazione delle operare a proprie spese anche se il condominio continua a opporsi. Insomma c’è qualche via d’uscita, anche di fronte a uno “stallo condominiale”. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni della legge.
Barriere architettoniche in condominio: cos’è
Intendiamoci prima su cos’è una barriera architettonica. Una definizione è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica, numero 503, del 24 luglio 1996:
«Per barriere architettoniche si intendono gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti».
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Barriere architettoniche in condominio: tre criteri
In Italia la normativa di riferimento per le barriere architettoniche è la legge 13 del 1989. Viene anche prevista l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, destinati alle persone che hanno delle limitazioni di movimento.
Devono essere garantiti tre diritti fondamentali:
- Visitabilità: i luoghi privati, i contesti pubblici e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte può raggiungere gli spazi di relazione.
- Accessibilità: un edificio privato o pubblico è accessibile se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta possono entrare e vivere gli spazi in autonomia.
- Adattabilità: è adattabile quando uno spazio viene modificato per renderlo accessibile e fruibile anche da soggetti disabili, ipovedenti e con difficoltà di deambulazione.
Barriere architettoniche in condominio: procedura
Vediamo qual è la procedura che deve seguire un condomino quando ritiene indispensabile l’abbattimento delle barriere architettoniche in uno stabile, magari chiedendo la realizzazione di un montascale o di una rampa accanto ai gradini per facilitare il passaggio di una sedia a rotelle.
La prima cosa da fare è chiedere all’amministratore la convocazione di una assemblea che dovrà deliberare sull’esecuzione delle opere.
Bisogna presentare una richiesta scritta, dove sono indicate le modalità dell’intervento richiesto.
A sua volta l’amministratore ha 30 giorni di tempo per convocare l’assemblea.
Barriere architettoniche in condominio: delibera
La delibera può essere approvata con la maggioranza dei presenti, ma solo se rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
Se la delibera passa si possono realizzare tutti i lavori richiesti nel rispetto della normativa.
Il costo delle opere dovrà essere ovviamente ripartito tra i condomini. Sempre con la stessa modalità: a seconda dei rispettivi millesimi.
La delibera approvata a maggioranza obbliga anche i condomini che non sono d’accordo a pagare le quote di spesa.
Barriere architettoniche in condominio: a proprie spese
Fin qui tutto bene. E se invece il condominio non dovesse deliberare per la realizzazione dei lavori richiesti? Se cioè non si raggiunge la maggioranza?
In questo caso sarà la persona con disabilità o chi lo rappresenta a far installare a proprie spese le strutture rimovibili necessarie per superare le barriere architettoniche.
Si dovrà rispettare solo un requisito: non arrecare alcun danno alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio.
Barriere architettoniche in condominio: in autonomia
In questo caso la persona disabile che vuole realizzare i lavori a proprie spese non ha bisogno di comunicarlo all’assemblea e neppure di attendere il permesso degli altri condomini.
Ovviamente non dovrà impedire l’utilizzo (ad esempio delle scale o di un ingresso) agli altri condomini.
Il condominio non può opporsi invece per questioni di decoro. Perché, come recita la legge numero 13 del 1989 (modificata nel 2020 con il decreto semplificazioni) «le innovazioni non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato».
Ma se ad esempio il montascale realizzato da un disabile dovesse essere usato negli anni successivi anche da qualche altro condomino sarà necessario contribuire alle spese sostenute (rivalutate) e alla manutenzione dell’opera.
Per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche i giudici autorizzano spesso la realizzazione di un ascensore esterno, in particolare se non può essere realizzato all’interno delle scale.
Per l’installazione di questi impianti possono anche non essere rispettate le distanze legali. Anche perché questo intervento viene ritenuto indispensabile per l’abitabilità di un edificio e connesso alle esigenze generali dei cittadini.

Barriere architettoniche in condominio: lavori con agevolazioni
Questi che elenchiamo sono i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un condominio, rientrano anche in bonus e agevolazioni:
- installazione ascensori e montacarichi;
- installazione montascale;
- realizzazione di un elevatore esterno;
- costruzione rampe;
- interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata;
- ristrutturazione viali d’accesso per ipovedenti;
- sistemazione posti auto con la creazione di aree di parcheggio riservate ai disabili;
- interventi di adeguamento di servizi igienici e lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni e domotici, per consentire a tutti piena accessibilità, manovrabilità e utilizzo degli apparecchi.
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