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INDICE:
- Disabili al voto: agevolazioni
- Disabili al voto: accompagnatore in cabina elettorale
- Disabili al voto: voto domiciliare
- Disabili al voto: cambio di sezione
- Disabili al voto: servizi di trasporto
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Disabili al voto: agevolazioni
Domenica 25 settembre gli italiani saranno chiamati a votare per il nuovo Governo: anche le persone disabili forniranno il loro contributo alla democrazia, fruendo di alcune agevolazioni previste dalla legge.
Cosa accade quando il disabile è impossibilitato a spostarsi dal suo domicilio o a votare autonomamente? E se la persona disabile è ricoverata in ospedale? Qual è la soluzione per eliminare le barriere architettoniche che ostacolano il passaggio di votanti in carrozzina o non vedenti?
Sono tutte domande lecite, che proveremo a esaudire in questo approfondimento. Continua a leggere.
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Disabili al voto: accompagnatore in cabina elettorale
Iniziamo il nostro percorso dal voto assistito con accompagnatore in cabina elettorale.
Poniamo il caso di un cittadino con disabilità, che vuole votare il suo candidato o partito preferito, ma è fisicamente impedito.
Questi può farsi accompagnare da un’altra persona, il coniuge, un familiare o un conoscente, che possa aiutarlo a votare, come prevede l’articolo 29 della Legge 104.
Con il termine fisicamente impedito ci riferiamo a:
- persone non vedenti;
- persone che hanno subito l’amputazione delle mani;
- persone affette da paralisi o da altri impedimenti di gravità analoga.
Se il cittadino rientra in una di queste categorie tutelate dalla Legge 104, può scegliere l’accompagnatore che lo seguirà in cabina elettorale aiutandolo a esprimere la propria preferenza.
L’accompagnatore può essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano, come prevede la Legge numero 17 del 5 febbraio 2003. Questi potrà svolgere la funzione soltanto per una sola persona con disabilità. Il suo nominativo sarà segnalato dal presidente del seggio elettorale.
Se la disabilità del votante non dovesse essere evidente, sarà necessario esibire l’apposito certificato rilasciato dalla commissione medica dell’Asl competente, sul quale dovrà essere indicata l’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il suo voto senza l’aiuto di un accompagnatore (di un altro elettore).
Oppure, per evitare che l’elettore possa ogni volta esibire il certificato, questi può richiedere di far annotare l’esigenza del voto assistito sulla sua tessera elettorale (un simbolo o un codice), da parte del Comune di iscrizione elettorale.
Ricapitolando, per avere il diritto a votare con un accompagnatore a seguito, è necessaria una delle seguenti condizioni:
- l’impedimento fisico è evidente;
- sulla tessera elettorale dell’elettore con disabilità il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”.
- l’elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973,n. 854. All’interno del libretto, recante, tra l’altro, la fotografia del titolare, oltre all’indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15;
- 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
- l’elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Sono esclusi dalla possibilità di poter votare con un accompagnatore a seguito, le persone con patologie di natura psichica o con patologie che incidono sulle proprie capacità intellettive.
Disabili al voto: voto domiciliare
Ma per chi, invece, è impossibilitato a presentarsi al seggio elettorale, quali sono le agevolazioni a disposizione?
Agli elettori affetti da gravissime infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali, quindi intrasportabili dal proprio domicilio, è consentito il voto domiciliare previsto dalla Legge 22 del 27 gennaio 2006, successivamente modificata dalla Legge numero 46 del 7 maggio 2009.
La richiesta deve essere inviata al Sindaco del proprio Comune di residenza. L’elettore deve essere in possesso di una certificazione rilasciata dalla commissione medica designata. Il certificato andrà consegnato al Sindaco entro 20 giorni dalla data di votazione.
Al certificato, che deve essere rilasciato non prima di 45 giorni dalla data della votazione, verrà allegata una dichiarazione in carta libera, che attesti la volontà dell’elettore di votare presso la sua abitazione. Nella dichiarazione verrà segnalato l’indirizzo del domicilio.

Disabili al voto: cambio di sezione
Arriviamo, ora, all’impossibilità da parte dell’elettore di accedere al seggio elettorale a causa della presenza di barriere architettoniche.
La legge numero 15 del 15 gennaio 1991 prevede, all’articolo 1, che l’elettore possa richiedere di votare in un’altra sezione.
L’opzione è prevista tramite l’esibizione di un’attestazione medica rilasciata gratuitamente dall’Asl locale, oltre al certificato elettorale. Nell’attestazione medica deve risultare l’impossibilità o la capacità ridotta di deambulazione dell’elettore.
Disabili al voto: servizi di trasporto
L’ultima agevolazione è legata ai servizi di trasporto e accompagnamento dell’elettore con difficoltà motorie.
I Comuni devono assicurare il servizio di trasporto pubblico per garantire all’elettore di raggiungere il seggio elettorale, per il voto.
Inoltre, se l’elettore necessita di essere accompagnato fino all’esterno della cabina, senza essere assistito all’interno di questa, potrà farsi accompagnare da una terza persona, senza l’esibizione di certificati.
Vi consigliamo, dunque, di consultare il proprio Comune di residenza per conoscere tutte le modalità organizzate per il servizio di trasporto e l’accompagnamento al seggio.
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