Bonus barriere architettoniche. Novità da parte dell’Agenzia delle Entrate che, in merito alla detrazione del 75 per cento per le barriere architettoniche, non pone limiti ai soggetti beneficiari né vincoli di natura soggettiva o oggettiva (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
INDICE:
- Bonus barriere architettoniche 75 per cento: cos’è
- Novità bonus barriere architettoniche 75 per cento
- Bonus barriere architettoniche al 75 per cento: le spese ammissibili
- Bonus barriere architettoniche: detrazione al 50%
- Bonus barriere architettoniche: detrazione al 110%
- Bonus barriere architettoniche: cosa si intende per “barriere architettoniche”
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Bonus barriere architettoniche 75 per cento: cos’è
Il bonus barriere architettoniche 75 per cento è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) con l’articolo 119-ter al dl n. 34/2020.
Si tratta di un’agevolazione autonoma e aggiuntiva rispetto a quella contenuta nell’art. 16-bis Tuir, che prevede la detrazione del 50% sulle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, nell’ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Parleremo a breve anche di questa agevolazione, ma al momento concentriamoci sul bonus barriere architettoniche al 75 per centro, perché è in merito a questo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Questa misura prevede una detrazione del 75% con tetti autonomi per le spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
I limiti di spesa sono pari a:
- 50mila euro per le unifamiliari e per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi all’esterno;
- 40mila/30mila euro per ciascuna unità familiare in caso di installazione in complessi condominiali. In questo caso, la detrazione spetta ai condomini sulla base delle quote millesimali.
Come dicevamo, è proprio in merito al bonus barriere architettoniche 75 per cento che è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con un chiarimento. Vediamo di cosa si stratta nel prossimo paragrafo.
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Novità bonus barriere architettoniche 75 per cento
Novità bonus barriere architettoniche 75 per cento. L’Agenzia delle Entrate, con un chiarimento all’interpello n. 444 del 6 settembre 2022, ha affermato che il bonus al 75 per cento per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche alle imprese.
Inoltre, non ci sono limiti per quel che riguarda la qualificazione degli immobili. Questo vuol dire che la detrazione spetta sia sugli immobili strumentali e sia sui beni merce o patrimoniali.
Inoltre, potrà fruire della detrazione fiscale anche il detentore dell’immobile, a condizione però che abbia sostenuto direttamente le spese per i lavori.
La detrazione è subordinata al rispetto dei requisiti previsti nel decreto ministeriale n. 236/1989, mentre non vi sono vincoli di natura soggettiva o oggettiva.
La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Ricordiamo che questo tipo di agevolazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità
Il messaggio è chiaro: la platea dei beneficiari è davvero ampia, visto che l’obiettivo è quello di favorire i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sugli edifici già esistenti.
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Bonus barriere architettoniche al 75 per cento: le spese ammissibili
Bonu barriere architettoniche. L’articolo 1, comma 42 della legge di Bilancio 2022 stabilisce che in bonus barriere architettoniche spetta per:
- ogni tipo di intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità familiari ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione degli impianti, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali, e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.
Non sono invece agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti immobili di nuova costruzione.
Per ottenere il bonus, tutte le spese devono essere tracciabili e dimostrabili.
Ecco alcuni esempi di spese ammesse:
- rampe inclinate;
- ascensori;
- piattaforme elevatrici;
- interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili;
- adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi;
- lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.
Andiamo a vedere adesso quali sono le altre agevolazioni riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche. Cominciamo con la detrazione al 50%, di cui avevamo iniziato a parlare poco fa.
Scopri anche l’agevolazione che spetta per l’installazione di un montascale.
Bonus barriere architettoniche: detrazione al 50%
Vediamo quali sono gli altri bonus barriere architettoniche. Della detrazione al 50% ti abbiamo già detto che è riservata a interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche nell’ambito delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Tra le spese detraibili sono comprese quelle relative all’installazione di ascensori e montacarichi, sia in singole unità immobiliari e sia in un complesso condominiale, nell’ambito delle parti comuni.
La circolare 7/E/2021, inoltre, ha precisato che la detrazione spetta anche se l’intervento è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
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Bonus barriere architettoniche: detrazione al 110%
Bonus barriere architettoniche. Veniamo all’ultima opzione disponibile, al momento, per intervenire anche sull’abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso si tratta del superbonus 110%.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del dl n. 34/2020, infatti, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere inclusi tra quelli “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica, di cui alla lettera e) dell’articolo 16-bis Tuir.
È importante chiarire, a questo punto, che il bonus barriere architettoniche 75 per cento è da ritenersi aggiuntiva al Superbonus e, a differenza di quanto previsto da quest’ultima detrazione, non è subordinata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.
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Bonus barriere architettoniche: cosa si intende per “barriere architettoniche”
Ai fini dell’accesso alle detrazioni, gli interventi ammissibili devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
In particolare, per barriere architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolar modo di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione delle parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
- gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
- le parti comuni.
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