Bonus barriere architettoniche. La legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di applicare delle detrazioni fiscali sui lavori per rimuovere le barriere architettoniche dagli edifici (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Sono diverse le agevolazioni fiscali disponibili, ecco perché approfondiremo meglio quali è possibile applicare e che differenza c’è tra di esse.
INDICE:
- Bonus barriere architettoniche: di che si tratta
- Bonus barriere architettoniche: agevolazioni disponibili
- Bonus barriere architettoniche: differenza tra 75% e 110%
- Bonus barriere architettoniche: detrazioni del 50%, 75% e 110%
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Bonus barriere architettoniche: di che si tratta
Prima di approfondire l’argomento, elencando le varie detrazioni applicabili al bonus barriere architettoniche, cerchiamo di capire innanzitutto di cosa stiamo parlando.
Con il termine barriere archittetoniche si fa riferimento a tutti gli ostacoli (come marciapiedi senza rampe, scale, servizi igienici, balconi e terrazze, porte strette, e così via) che impediscono la corretta mobilità alle persone con limitata capacità motoria.
Di conseguenza, quando si parla di bonus barriere architettoniche si vuole fare riferimento all’insieme di incentivi fiscali, riconosciuti per legge, che servono a organizzare interventi con l’obiettivo di superare o eliminare le barriere architettoniche di alcuni edifici.
Per effettuare lavori di questo tipo sono previste delle agevolazioni fiscali, per esempio una detrazione del 75% o del 110%. Nel prossimo paragrafo vediamo quali sono applicabili per il bonus barriere architettoniche.
Forse potranno interessarti tutte le agevolazioni fiscali per disabili per ogni categoria.
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Bonus barriere architettoniche: agevolazioni disponibili
Per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche ci si può affidare a due principali detrazioni, che fanno entrambe riferimento al cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 (L. 77/2020).
In particolare, il bonus barriere architettoniche prevede sia l‘aliquota di detrazione al 75% sia l’aliquota di detrazione al 110%. Vediamo in modo più dettagliato in cosa consistono.
Per quanto riguarda la detrazione al 75%, questa è riconosciuta dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio per coprire tutte le spese di rimozione delle barriere architettoniche effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, bisogna specificare che per calcolare l’aliquota bisogna tener conto dei diversi valori degli edifici. Nello specifico, i valori da considerare sono:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Inoltre, questa detrazione può essere aggiunta anche alla detrazione del 110% nominata poco fa, e prevista dai commi 2 e 4 del decreto legge n.34/2020 (sempre il Decreto Rilancio) per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ma attenzione: la possibilità di accorpare l’aliquota del 75% a quella del 110% si verifica solo se i lavori vengono effettuati contemporaneamente a:
- interventi di efficientamento energetico;
- interventi di miglioramento sismico.
Forse a questo punto ti starai chiedendo: ma qual è la differenza tra le due agevolazioni per il bonus barriere architettoniche? Si può scegliere l’una o l’altra? Scoprilo nel prossimo paragrafo.
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Bonus barriere architettoniche: differenza tra 75% e 110%
La differenza tra i due bonus barriere architettoniche al 75% e al 110% consiste innanzitutto nella definizione dei massimali.
In particolare, i massimali definiti dall’aliquota di detrazione al 75% sono variabili e si riferiscono al numero di unità immobiliari. Invece, per la detrazione al 110% il massimale è 96.000 euro e resta tale anche in presenza di più bonus edilizi come il Bonus Ristrutturazione e il Super Sismabonus.
Sulla base di queste informazioni, alcune persone si sono domandate se sia possibile scegliere l’aliquota al 75% o quella al 110%, nel caso in cui siano già stati effettuati dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche nel 2022.
La risposta è sì, in effetti è possibile scegliere. Anzi, in proposito, si è espressa proprio l‘Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, in risposta a un utente che ha chiesto di rinunciare all’aliquota del 110% anche se in presenza di interventi cosiddetti “trainanti”, l’AdE ha affermato che “si può decidere di fruire dei due incentivi, la detrazione del 75% è considerata come aggiuntiva al Superbonus 110%”.
Inoltre, a differenza del Superbonus, la detrazione dell’articolo 119-ter (75%) non è strettamente subordinata alla realizzazione di interventi “trainanti” riportati nel Decreto.

Bonus barriere architettoniche: detrazioni del 50%, 75% e 110%
Per concludere questo approfondimento, sembra doveroso fare un breve riepilogo delle tre agevolazioni fiscali attive per il bonus barriere architettoniche.
La prima fra queste è il bonus barriere architettoniche al 50%, che consente una detrazione Irpef del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia per eliminare le barriere architettoniche.
Per averne diritto, è necessario rispettare il limite di spesa di 96mila euro nell’effettuare interventi su ascensori e montacarichi e nella realizzazione di altri strumenti che agevolino la mobilità delle persone affette da handicap grave, che usufruiscono della legge 104.
Tuttavia, la detrazione del 50% si applica solo per interventi sugli immobili e non su beni mobili, né per l’acquisto di strumenti e dispositivi, come computer e telefoni.
Un’altra agevolazione è il già menzionato bonus barriere architettoniche al 75%, che è stato introdotto nell’ultima legge di bilancio.
A differenza del bonus 50% e del bonus 110%, questo incentivo è destinato a tutta la popolazione e non solo a chi ha una disabilità. Lo scopo è di rendere accessibile ogni abitazione.
Questa detrazione, come abbiamo visto prima, si può applicare su interventi che abbiano una spesa non superiore a 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro, a seconda degli edifici su cui si effettuano i lavori.
Infine, il bonus barriere architettoniche 110% rientra nel Superbonus 110% come intervento “trainato”. Ciò vuol dire che i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono essere seguiti contemporaneamente agli eventi trainati (isolamento termico superfici opache, sostituzione di impianti di climatizzazione, ecc.).
Questo bonus è riconosciuto per le spese effettuate entro il:
- 30 giugno 2022 per ASD o SSD;
- 31 dicembre 2022 per edifici unifamiliari o assimilabili, a patto che entro il 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 30% del totale dei lavori;
- 31 dicembre 2023 per condomini, edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e ONLUS. Nel 2024 la detrazione calerà del 70%;
- 31 dicembre 2023 per IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia stato effettuato almeno il 60% del totale dei lavori.
Per l’eliminazione delle barriere architettoniche è possibile usufruire della detrazione anche in 5 rate annuali di importo pari alle spese effettutate. Oppure è possibile cedere ad altri soggetti il credito di imposta della detrazione oppure ancora si può beneficiare di uno sconto in fattura, anticipasto dal fornitore di beni e servizi.
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