In questo articolo approfondiamo la pensione di invalidità nella previdenza forense: ecco cosa c’è da sapere (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le altre guide complete di IED. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Indice
- Pensione di invalidità nella previdenza forense: requisiti e condizioni
- Pensione di invalidità nella previdenza forense: stato di invalidità
- Pensione di invalidità nella previdenza forense: avvocati over 40 anni
- Pensione di invalidità nella previdenza forense: come presentare domanda
- Pensione di invalidità nella previdenza forense: importo e cumulabilità
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Pensione di invalidità nella previdenza forense: requisiti e condizioni
Anche nella previdenza forense, a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa (parziale o totale), è prevista l’erogazione di due distinte prestazioni economiche: la pensione di invalidità e la pensione di inabilità.
Concentrandoci sulla pensione di invalidità, questa è erogata a domanda, seguendo i principi dell’articolo 1, comma 2 della legge numero 576 del 1980.
L’interessato può decidere quando soddisfare il diritto, come riferisce la legge numero 576 del 1980.
Per avere diritto alla pensione di invalidità è necessario soddisfare le seguenti condizioni e possedere questi requisiti:
- una capacità all’esercizio professionale ridotta a meno di un terzo;
- un’infermità o un difetto fisico o mentale sopravvenuti: al momento dell’iscrizione o, se preesistenti, soggette ad aggravamenti o collegate a nuove infermità;
- cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- iscrizione alla cassa prima del quarantesimo anno di età.
Non è invece prevista la permanenza dell’iscrizione alla Cassa Forense da parte dell’interessato. In pratica non è necessario essere iscritti all’ente nel momento in cui si presenta domanda, ma è obbligatorio che l’interessato sia stato iscritto al momento del verificarsi dell’invalidità.
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Pensione di invalidità nella previdenza forense: stato di invalidità
Dunque, la pensione di invalidità nella previdenza forense spetta se la capacità all’esercizio della professione sia stata ridotta a meno di un terzo (67% di invalidità) a causa di malattie o menomazioni fisiche o mentali avvenute dopo l’iscrizione.
Si può richiedere la prestazione se si è vittime di una malattia in evoluzione o di un infortunio (lesione psicofisica dovuta a una causa violenta).
Per il riconoscimento della prestazione si considera la riduzione della capacità lavorativa (e non di guadagno), in relazione all’attività professionale.
Il diritto alla pensione di invalidità nella cassa forense, come evidenziato dal comma 2 dell’articolo 5 della legge numero 576 del 1980, è previsto anche quando le infermità o i problemi fisici o mentali invalidanti siano precedenti all’inizio dell’attività lavorativa.
Parliamo di rischio precostituito. In questo caso, per ottenere la prestazione, è necessario che venga accertato un aggravamento della condizione di salute o che siano sopraggiunte nuove infermità che abbiamo provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Pensione di invalidità nella previdenza forense: avvocati over 40 anni
Per gli avvocati che hanno compiuto già 40 anni e che si iscrivono alla Cassa Forense risultando esclusi dal diritto alla pensione di invalidità (art. 14 della legge numero 141 del 1992), è consentito considerare l’iscrizione come se fosse avvenuta prima del compimento dei 40 anni di età, ai fini dell’ottenimento della pensione di invalidità.
La retrodatazione è consentita tramite il pagamento di una contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell’anno di presentazione della domanda, per ogni anno a partire dal compimento dei 39 anni di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione.
La pensione di invalidità non spetta a chi sia stato iscritto alla cassa forense dopo il quarantesimo anno di età, neppure se l’iscrizione sia avvenuta prima della legge 576/80, che ha posto la limitazione.

Pensione di invalidità nella previdenza forense: come presentare domanda
Per richiedere la pensione di invalidità, l’interessato dovrà presentare una domanda amministrativa all’apposita Cassa Forense, la quale non ha l’obbligo di accertare d’ufficio il diritto alla prestazione.
La visita di controllo viene effettuata dalla commissione medica distrettuale presieduta da un medico specialista e da altri professionisti del settore, oltre che da due sanitari qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, però, è di competenza della Cassa Forense. La Giunta esecutiva delibera in merito alla concessione della pensione.
L’interessato può presentare ricorso in caso di rigetto della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l’interessato muore prima di essere sottoposto agli accertamenti clinici, se lo stato di invalidità può essere accertato, il diritto alla pensione potrà essere sfruttato dal coniuge o dai familiari superstiti.
Nel caso in cui la domanda di pensione venga presentata senza che si sia palesato lo stato di invalidità, la domanda è idonea a fare acquisire il diritto alla pensione con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti richiesti, senza dover ripresentare la documentazione.
Se, invece, uno dei requisiti matura dopo la presentazione della domanda, la pensione di invalidità va concessa con decorrenza dal momento della sua maturazione.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, come descritto dall’articolo 1, comma 3 della legge numero 576 del 1980.
Pensione di invalidità nella previdenza forense: importo e cumulabilità
L’importo della pensione di invalidità è pari al 70% della misura della pensione di vecchiaia. Se la prestazione è inferiore a tale percentuale, all’interessato viene corrisposta un’integrazione al minimo, a prescindere dal reddito posseduto.
Con la pensione di invalidità nella Cassa Forense è possibile continuare a praticare l’attività lavorativa. Una volta maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia, la prestazione viene sostituita, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
La pensione di invalidità può anche trasformarsi in pensione di inabilità, in caso di aggravamento delle condizioni di salute che provocano la perdita totale della capacità lavorativa dell’interessato.
Infine, la pensione di invalidità nella Cassa Forense, come disposto dall’articolo 13, della legge numero 289 del 25 febbraio 1963 e dall’articolo 6 della legge numero 798 del 5 luglio 1965, è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione INPS, con le pensioni a carico dello Stato, e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale.
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