Pensione di inabilità nella previdenza forense: cosa c’è da sapere? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le altre guide complete di IED. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Indice
- Pensione di inabilità nella previdenza forense: requisiti
- Pensione di inabilità nella previdenza forense: condizione di invalidità
- Pensione di inabilità nella previdenza forense: iscrizione dopo i 40 anni
- Pensione di inabilità nella previdenza forense: accertamento dell’inabilità
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Pensione di inabilità nella previdenza forense: requisiti
La previdenza forense permette al professionista iscritto di poter richiedere due distinte prestazioni di invalidità: la pensione di invalidità e la pensione di inabilità.
La pensione di invalidità può essere ottenuta dagli invalidi parziali (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo), mentre la pensione di inabilità spetta a coloro che, a causa di una malattia o di un infortunio sopravvenuti in seguito all’iscrizione, siano inabili alla professione (inabilità totale e permanente).
Oltre a questo requisito è necessario che:
- l’interessato abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione;
- l’interessato sia iscritto alla Cassa prima del compimento del 40° anno di età (art. 14, l. n. 141/1992);
- l’interessato abbia effettuato la cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
Nell’elenco dei requisiti non rientra quello della permanenza dell’iscrizione alla Cassa Forense al momento in cui viene richiesta la prestazione.
In pratica, per avere diritto alla pensione di inabilità nella previdenza forense non è necessario che l’interessato sia iscritto alla Cassa al momento della presentazione della domanda di pensione, ma è obbligatorio che sia stato iscritto nel momento in cui si è verificata l’inabilità.
Per richiedere la pensione di inabilità, dunque, il requisito chiave è la capacità all’esercizio professionale ridotta in modo assoluto e permanente, a causa di una malattia (in evoluzione) o di un infortunio (lesione psicofisica in seguito a una causa violenta).
Nei casi di inabilità derivante da infortunio, la Cassa Forense, come descritto dall’articolo 6 della legge numero 576 del 1980 (e dall’articolo 57, comma 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense), risponde al risarcimento del danno, in concorso con l’ente assicuratore.
Se il danno è stato risarcito e l’importo del risarcimento eccede la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, vengono revocate. Se il risarcimento è inferiore alla capitalizzazione, le pensioni, di inabilità e di invalidità, sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.
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Pensione di inabilità nella previdenza forense: condizione di invalidità
Si ha diritto alla pensione di inabilità nella previdenza forense anche se le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti erano già presenti prima che l’avvocato iniziasse a lavorare.
Ma a condizione che ci sia stato un aggravamento delle condizioni di salute o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiamo provocato la riduzione della capacità lavorativa.
Pensione di inabilità nella previdenza forense: iscrizione dopo i 40 anni
Gli avvocati che hanno già compiuto 40 anni e che si iscrivono alla Cassa Forense, sono esclusi dal diritto alla pensione di inabilità e di invalidità.
Ma l’articolo 14 della legge numero 141 del 1992 consente al professionista di considerare l’iscrizione alla Cassa Forense come se questa fosse avvenuta prima del compimento dei 40 anni di età, tramite retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa.
Il diritto, però, è legato al pagamento di una contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell’anno di presentazione della domanda, per ogni anno a partire dal compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione, entrambi inclusi.

Pensione di inabilità nella previdenza forense: accertamento dell’inabilità
Per accertare lo stato di inabilità per la pensione di inabilità nella previdenza forense, come stabilito dall’articolo 56 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, l’interessato è sottoposto a visita medica, ma il riconoscimento del diritto alla pensione è di competenza della Cassa Forense.
L’interessato può presentare ricorso avverso il rigetto della domanda di pensione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di decesso, prima che abbiano avuto luogo gli accertamenti clinici, se è possibile accertare lo stato di inabilità, il provvedimento di ammissione a pensione potrà comunque essere adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite e dei figli minori e/o equiparati.
I superstiti possono, a loro volta, presentare ricorso, in base al regolamento per l’accertamento della inabilità e della invalidità.
Pensione di inabilità nella previdenza forense: importo e cumulabilità
L’articolo 52, comma 2, del Regolamento Unico della Previdenza Forense, prevede che “Per il calcolo della quota base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 1”.
La norma rinvia ai criteri di calcolo per la pensione di vecchiaia. Inoltre è previsto un aumento dell’anzianità contributiva di dieci anni, sino a raggiungere il massimo di anni (40 dal 1° gennaio 2021).
L’importo minimo della pensione di inabilità nella previdenza forense non può essere inferiore all’importo minimo fissato dall’art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, annualmente rivalutato.
Se la pensione è inferiore all’importo minimo, l’interessato ha diritto a un’integrazione, a prescindere dal reddito posseduto unitamente al coniuge.
Il titolare di pensione di inabilità non può proseguire l’esercizio della professione forense, in quanto l’ottenimento della prestazione è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale.
Il professionista, però, può esercitare attività lavorativa autonoma o dipendente anche dopo avere ottenuto la pensione di inabilità dalla Cassa Forense. La pensione di inabilità è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione Inps, con le pensioni a carico dello Stato, e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale.
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