Legge 104, se l’assistito è distante più di 150 km

Legge 104 e distanza di più di 150 km: cosa succede in questi casi, come comprovare l'effettiva visita al familiare disabile? Ecco quale documentazione presentare.
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28/5/23

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Indice

Legge 104 e distanza di più di 150 km: cosa succede?

La Legge 104 consente al lavoratore che assiste il coniuge o un familiare con disabilità grave di fruire dei permessi retribuiti e del congedo straordinario.

In questo articolo parleremo di Legge 104 e distanza di più di 150 km: cosa succede quando l’assistito è residente in un Comune differente dal suo assistente, a una distanza superiore a 150 chilometri?

In questo caso, il lavoratore che gode dei 3 giorni di permesso retribuito deve attestare l’effettivo raggiungimento del luogo in cui risiede e vive il familiare assistito.

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Legge 104 e distanza di più di 150 km: documentazione e titolo di viaggio

La conferma della reale assistenza a un familiare disabile grave residente a oltre 150 chilometri di distanza viene stabilita presentando un’idonea documentazione o il titolo di viaggio.

A disciplinare l’obbligo è l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo numero 119 del 2011, che ha modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992, aggiungendo il comma 3-bis.

Questo afferma che: “il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito“.

Dunque, il lavoratore che gode dei permessi retribuiti per la 104 dovrà necessariamente accertare di essersi recato dal familiare assistito durante la sua assenza da lavoro.

Potrà farlo presentando un titolo di viaggio (ad esempio il biglietto del treno o dell’aereo) o altra documentazione idonea, come il pedaggio autostradale, il biglietto di un mezzo pubblico oppure la dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona con disabilità grave è stata accompagnata per sottoporsi a visita di controllo.

L’adeguatezza della documentazione verrà valutata dal datore di lavoro o dall’amministratore di riferimento. Se il lavoratore non riuscisse a comprovare la sua effettiva visita al familiare disabile, l’assenza non potrà essere giustificata ai sensi della Legge 104.

Legge 104 e distanza di più di 150 km
Legge 104 e distanza di più di 150 km: un anziano disabile aiutato dal suo assistente.

Legge 104 e distanza di più di 150 km: residenza e dimora temporanea

La norma sui 150 chilometri fa riferimento ai luoghi di residenza del lavoratore e dell’assistito. Non è invece possibile considerare il domicilio che, per il codice civile, è il luogo in cui si stabilisce la sede principale degli affari e degli interessi di una persona.

Come funziona con la dimora temporanea? Parliamo del luogo in cui una persona rimane per un determinato periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, famiglia o di salute.

La dimora temporanea non può essere il luogo dove l’individuo vive regolarmente (altrimenti va fissata la residenza) e neppure un luogo occasionale (ad esempio la casa al mare), altrimenti il cittadino non può essere considerato temporaneo.

Può iscriversi allo schedario della popolazione temporanea chi dimora in quel luogo da almeno 4 mesi e non è ancora in grado di stabilire lì la propria residenza. Quando la permanenza supera i 12 mesi non si parla più di dimora temporanea: a quel punto l’individuo deve iscriversi nell’anagrafe della popolazione residente, altrimenti sarà l’ufficiale d’anagrafe a iscriverlo d’ufficio.

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