Graduatorie protette, cosa comporta la sospensione

Graduatorie protette, come funziona e cosa comporta la sospensione per chi ha trovato un impiego. I limiti di tempo e di reddito per evitare la sospensione. I paradossi della normativa. Come farsi reintegrare dopo la sospensione.
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25/9/23

Graduatorie protette, la sospensione dell’iscrizione nel caso il lavoratore disabile abbia trovato un’occupazione è una delle questioni ricorrenti e dibattute. (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sull’invalidità civile. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).

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La norma, come vedremo, risponde a una logica di fondo (si cerca lavoro a chi non ce l’ha), ma impedisce a una persona con disabilità di essere inserita nelle graduatorie protette se sta già svolgendo un’attività. In pratica viene negato il diritto a determinati benefici offerti dal collocamento mirato (come la chiamata diretta): la questione diventa rilevante per quei dipendenti che sono sì occupati, ma vorrebbero trovare un lavoro più compatibile con le loro condizioni di salute (che nel corso degli anni potrebbero essere peggiorate). Ebbene, questi lavoratori per avere diritto ad iscriversi al collocamento mirato devono prima licenziarsi, rinunciando molto probabilmente all’unica fonte di reddito.

È paradossale. In questo post vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa.S

Su questo argomento potrebbe interessarti un articolo che spiega come funziona la rinuncia al collocamento mirato; in un post verifichiamo cos’è la scheda funzionale; c’è infine la guida completa per le categorie protette.

Graduatoria protette, la circolare Anpal

Prendiamo come riferimento una circolare Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), quella emessa il 23 luglio 2019, la numero uno. Quel documento fornisce delle precisazioni proprio sullo stato di disoccupazione richiesto per l’iscrizione al collocamento mirato.

La circolare cita l’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo numero 150 del 2015, nella norma si precisa che «lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi».

Il che significa, è ovvio, che un contratto di lavoro inferiore ai sei mesi, non comporta la sospensione dell’iscrizione dal collocamento mirato.

Ma non solo: può conservare lo stato di disoccupazione, e quindi l’inserimento nelle graduatorie protette, anche il lavoratore che svolge un’attività ma con un reddito non superiore a 8.145 euro l’anno se dipendente e non superiore a 4.800 euro l’anno se autonomo.

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Graduatoria protette, esempi

Nella stessa circolare sono citati degli esempi, in alcuni scatta la sospensione del lavoratore con disabilità iscritto al collocamento mirato, in altri non viene emesso nessun provvedimento:

  • Tizio viene assunto il primo gennaio con una retribuzione mensile pari a 600 euro e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 7.200 euro. In questo caso Tizio conserva lo stato di disoccupazione;
  • Tizio viene assunto il primo gennaio con una retribuzione mensile pari a 900 euro e il contratto ha una durata di 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 10.800 euro, non si applica quindi la conservazione. Viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30 giugno). Se il contratto perdura oltre il 30 giugno Tizio perde lo stato di disoccupazione;
  • Tizio viene assunto a settembre con una retribuzione mensile pari a 800 euro e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 euro, pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al febbraio dell’anno successivo e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale del contratto Tizio a marzo perde lo stato di disoccupazione;
  • Tizio viene assunto in gennaio con una retribuzione mensile pari a 1.500 euro  e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 18.000 euro, e quindi non si applica la conservazione. A Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna a essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al mese di luglio, la sospensione si protrae al massimo fino a giugno e da luglio decade dallo stato di disoccupazione.

Graduatoria protette, stato di disoccupazione

Nella stessa circolare (al punto 3) si precisa che «presupposto per l’iscrizione al collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, ai sensi del comma 1, articolo 8, della l. n. 68/1999 ». 

In quell’articolo si legge: «Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato…».

Graduatoria protette, il paradosso

La normativa non fornisce ulteriori chiarimenti sulla condizione di iscrizione sospesa al collocamento mirato. Di conseguenza non ci sono neppure indicazioni specifiche su come e se le persone con disabilità già occupate possono inviare la candidatura per chiamate numeriche.

Come sapete per partecipare alle chiamate numeriche è indispensabile l’iscrizione alle graduatorie protette del collocamento mirato, ma per iscriversi alle liste è necessario lo stato di disoccupazione.

In linea di principio la sospensione non equivale alla perdita dell’iscrizione e quindi sarebbe anche possibile partecipare alle selezioni. Ma sul punto non ci sono certezze (ovvero, non esistono disposizioni precise nella normativa).

Potrebbe accadere quindi che in alcuni centri per l’impiego la sospensione non precluda di fatto la partecipazione alle selezioni per chiamata diretta, mentre in altre chi è sospeso non viene preso in considerazione.

Graduatoria protette, altri motivi di sospensione

Il cittadino può essere sospeso dal collocamento mirato anche quando non aggiorna i propri documenti (con gli operatori dell’ufficio del lavoro) per un periodo superiore a 12 mesi.

Chi è sospeso non matura l’anzianità di iscrizione, non verrà quindi inserito nella formazione della graduatoria.

Graduatoria protette, reintegro dopo sospensione

Il cittadino può chiedere il reintegro nella graduatoria dopo la sospensione. Sarà necessario recarsi al collocamento mirato e far registrare la richiesta. Verranno aggiornati tutti i dati e poi al richiedente sarà rilasciato un nuovo certificato di iscrizione.

Graduatorie protette, cosa comporta la sospensione
Un lavoratore con disabilità in un ufficio

Faq (domande e risposte)

Qual è una delle questioni ricorrenti e dibattute riguardo alle graduatorie protette?

La sospensione dell’iscrizione nel caso il lavoratore disabile abbia trovato un’occupazione è una delle questioni ricorrenti e dibattute.

Cosa impedisce la norma a una persona con disabilità che ha trovato un’occupazione?

La norma impedisce a una persona con disabilità di essere inserita nelle graduatorie protette se sta già svolgendo un’attività.

Cosa devono fare i lavoratori per avere il diritto di iscriversi al collocamento mirato?

Per avere il diritto di iscriversi al collocamento mirato, i lavoratori occupati devono prima licenziarsi, rinunciando molto probabilmente all’unica fonte di reddito.

Cosa stabilisce l’articolo 19, comma 3 del dlgs numero 150 del 2015 sullo stato di disoccupazione?

L’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo numero 150 del 2015 stabilisce che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

Quali sono i limiti di reddito per conservare l’inserimento nelle graduatorie protette?

Un lavoratore può conservare lo stato di disoccupazione e l’inserimento nelle graduatorie protette se il reddito annuo non supera 8.145 euro per i dipendenti e 4.800 euro per gli autonomi.

Cosa accade se un lavoratore con disabilità viene assunto con un contratto inferiore a sei mesi?

Se un lavoratore con disabilità viene assunto con un contratto inferiore a sei mesi, il suo stato di disoccupazione non viene sospeso e può conservare l’inserimento nelle graduatorie protette.

Qual è il presupposto per l’iscrizione al collocamento mirato?

Il presupposto per l’iscrizione al collocamento mirato, secondo l’articolo 8 della legge n. 68/1999, è lo stato di disoccupazione per le persone che risultano disoccupate e aspirano a un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

Cosa accade se un cittadino non aggiorna i documenti per più di 12 mesi?

Se un cittadino non aggiorna i propri documenti per un periodo superiore a 12 mesi, può essere sospeso dal collocamento mirato e non maturerà l’anzianità di iscrizione, non venendo inserito nella formazione della graduatoria.

Come può un cittadino chiedere il reintegro nella graduatoria dopo la sospensione?

Un cittadino può chiedere il reintegro nella graduatoria dopo la sospensione recandosi al collocamento mirato e facendo registrare la richiesta. Verranno aggiornati tutti i dati e al richiedente sarà rilasciato un nuovo certificato di iscrizione.

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