Congedo Legge 104: si può fare un lavoro autonomo?

Congedo Legge 104: vediamo il dipendente in assenza retribuita può fare nel frattempo dei lavori da autonomo. Capiamo cosa dice la legge e verifichiamo se una soluzione di questo tipo è in linea con i principi che hanno spinto i legislatori ad apprvare la Legge 104 a tutela delle persone con disabilità grave.
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31/3/23

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INDICE:

La questione ci è stata posta da diversi lettori. C’è chi è medico ospedaliero ed è in congedo biennale con la legge 104, che vuole sapere se può continuare a lavorare da casa dove ha allestito uno studio mentre è in assenza retribuita per assistere un familiare.

O anche il consulente di una azienda che durante il congedo voleva aprire una partita Iva per uno studio privato di commercialista.

Ma la lista può essere lunga. C’è chi lo fa per impiegare gli spazi di tempo libero che ci sono durante l’assistenza del familiare e chi ha la necessità di guadagnare un po’ di più per coprire eventuali spese improvvise.

Congedo Legge 104: cosa dice la norma

Chi conosce la ragione e le motivazioni che hanno spinto i legislatori ad approvare la legge 104 (qui la guida completa) ha già la risposta.

Ma vediamo cosa dice l’articolo 4, comma 2 della legge numero 53 del 2000, che si riferisce proprio ai congedi per eventi e cause particolari:

«I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa».

Su questo stesso argomento c’è un interessante focus sul congedo 104 e il ricovero in ospedale del familiare. Anche un approfondimento sulla possibilità di andare all’estero e un chiarimento sui datori di lavoro che negano la fruizione del beneficio.

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Congedo Legge 104: senza eccezioni

La questione in questo caso non è controversa e neppure sono intervenute delle sentenze della Cassazione che hanno imposto dei distinguo o delle eccezioni.

Del resto se a un dipendente viene concesso il beneficio di avere due anni di congedo biennale (pagato dallo Stato) e in più gli vengono versati anche i contributi figurativi, per non fargli perdere un solo euro sulla futura pensione, è solo perché deve impiegare quel tempo per prestare assistenza costante, continua e globale per un familiare che è in condizioni di disabilità grave.

Congedo Legge 104: lo scambio

Si tratta oltretutto di un reciproco scambio:

  • lo Stato riesce in questo modo assicura l’accudimento necessario a una persona autosufficiente, cosa che altrimenti sarebbe o troppo dispendiosa o addirittura impossibile (per carenza di uomini e risorse);
  • il dipendente viene “risarcito” per questo sacrificio ricevendo lo stesso stipendio che gli veniva versato mentre lavorava anche se per due anni non produce nulla per la sua azienda o per un qualsiasi impiego pubblico.

Proprio per questo motivi non è possibile concedere a chi è in congedo Legge 104 la possibilità di fare un altro lavoro (che oltretutto lo distoglierebbe da quello che è il suo principale dovere: prestare assistenza al familiare con disabilità grave.

Congedo Legge 104: cosa si può fare

Vediamo invece cosa si può fare durante il congedo Legge 104. Sulla materia la normativa non si sofferma in maniera particolare. Cosa si può fare viene quindi dettato dagli orientamenti della giurisprudenza (una lunga serie di sentenze della Cassazione) e dal semplice buon senso (per il quale è determinante ricordare che al centro di tutto c’è sempre e solo la persona da assistere).

Quello che si può dire, ad esempio, è che chi beneficia dell’assenza retribuita dal posto di lavoro non è tenuto a restare 24 ore su 24 accanto al familiare da assistere. Quello che conta è che l’assistenza sia effettivamente garantita.

Congedo Legge 104: allontanamento temporaneo

Questo significa che sono consentiti gli allontanamenti temporanei. E quindi per svolgere, facciamo un esempio, delle faccende per il familiare (come acquistare farmaco), o anche per delle esigenze personali (esempio, per andare dal barbiere o dal parrucchiere).

Il caregiver familiare in congedo ha ovviamente diritto anche al riposo. E infatti, ribadiamo il concetto: non si può pretendere una assistenza senza interruzioni.

Congedo Legge 104: la badante

C’è una sentenza della Cassazione (la numero 27232 del 2014), ha affermato che chi beneficia del Congedo Legge 104 può farsi aiutare da una terza persona, ad esempio una badante, ma solo, se quest’ultima non diventi una sostituta del lavoratore.

In pratica il dipendente può farsi aiutare ma non può essere sostituito del tutto (altrimenti non avrebbe senso la sua assenza retribuita dal posto di lavoro).

Congedo Legge 104: niente vacanza se…

Ovviamente non è possibile andare in vacanza mentre si fruisce del congedo straordinario. A meno che in villeggiatura non vada anche il familiare con disabilità. In quel caso verrebbe salvaguardato il dovere dell’assistenza costante.

Se invece si parte per un viaggio lasciando la responsabilità dell’assistenza sulle spalle di un’altra persona si rischia la truffa aggravata ai danni dello Stato. Una infermiera che era andata ai Caraibi è finita agli arresti domiciliari per questo motivo (ed è stata licenziata per giusta causa).

Congedo Legge 104: si può fare un lavoro autonomo?

Congedo Legge 104: a chi spetta

Ricordiamo in sintesi a chi spetta il congedo straordinario biennale con la Legge 104:

  • al coniuge convivente, alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • al padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • a uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  • a uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • a un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità,nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

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