Aspettativa badanti: come funziona, come concordarla e quali sono i diritti della dipendente e del datore di lavoro. (entra nella community di Invalidità e Diritti. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
INDICE
- Aspettativa badanti, la procedura
- Aspettativa badanti, comunicazione INPS
- Aspettativa badanti, se il datore di lavoro è assente
Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e ricevi con WhatsApp, Telegram e Facebook tutti gli approfondimenti su invalidità, diritti e Legge 104.
L’aspettativa è in pratica la concessione alla collaboratrice domestica di alcuni giorni durante i quali non presterà servizio.
In genere l’aspettativa viene richiesta quando la badante ha già usufruito dei giorni di ferie ma ha bisogno di un altro periodo di astensione dal lavoro per delle questioni personali.
Per le collaboratrici domestiche, come è noto, c’è un contratto collettivo nazionale di lavoro. All’interno di quel testo è stata prevista anche la possibilità per la badante di usufruire di un periodo di aspettativa. Vediamo come funziona e quali sono i criteri stabiliti dalla normativa.
Su questo argomento potrebbe interessarti un articolo che spiega chi paga la badante in malattia; c’è anche un articolo che ti segnala come assicurare la badante; un post si interessa invece delle badanti in pensione con pochi contributi: come si può integrare l’assegno; e infine ti segnaliamo una guida rapida che fornisce tutti i consigli utili per mettere in regola la badante.
Aspettativa badanti, la procedura
Le collaboratrici domestiche hanno dunque il diritto ad avere dei giorni di aspettativa. La procedura funziona così:
- la badante deve presentare al datore di lavoro una richiesta formale e scritta;
- quel documento sarà indispensabile al datore di lavoro nel caso l’INPS richieda informazioni sul perché in quel periodo non sono stati versati alla badante i contributi che in genere le spettano;
- dopo aver ricevuto il documento firmato il datore di lavoro dovrà indicare nella busta paga i periodi di assenza della collaboratrice domestica. Si utilizzano due causali, bisognerà sceglierne una:
- AD: con questa sigla si indica che il periodo di aspettativa copre l’intero periodo di assenza, inclusi quindi anche i giorni non lavorativi. Se è così, l’aspettativa della collaboratrice domestica non sarà retribuita e non verranno versati i contributi. Se poi l’aspettativa si prolunga per più di metà mese, non maturano i ratei del Tfr, della tredicesima e delle ferie;
- A: con questa sigla viene invece indicata un’assenza temporanea ma prolungata della collaboratrice domestica. Se è così bisogna prendere in considerazione solo i giorni lavorativi e la badante può comunque maturare tfr, ferie e tredicesima. Non saranno però versati i contributi.
Entra nella community e nella chat di Invalidità e Diritti e aggiungiti al gruppo Telegram di news su invalidità e Legge 104 e a quello di WhatsApp per tutte le news. Nel nostro gruppo Facebook confrontati con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi. Abbiamo anche una pagina Instagram dove pubblichiamo le notizie in formato grafico e un canale YouTube, dove pubblichiamo videoguide e interviste).
Aspettativa badanti, comunicazione INPS
Il periodo di aspettativa deve essere comunicato all’INPS se dura più di tre mesi. Dal momento che il periodo è molto lungo l’istituto di previdenza richiede di essere informato in maniera ufficiale sia sull’assenza non retribuita della badante, sia sulla sospensione dei versamenti dei contributi. Vediamo come funziona la procedura:
- il datore di lavoro di lavoro deve collegarsi al sito INPS e accedere alla sezione Servizi Online. A questo punto clicca su:
- servizi per il cittadino;
- lavoratori domestici;
- sospensione obbligo contributivo.
L’operazione è dunque piuttosto semplice.
Nel caso la collaboratrice rimanesse assente per un periodo che non coincide per tutto il trimestre, l’INPS ritiene che non sia necessaria nessuna comunicazione. Infatti se la sospensione ricade all’interno dei trimestri che sono parzialmente coperti da contribuzione, l’assenza è già inserita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane che non sono state indicate come lavorate.

Aspettativa badanti, se il datore di lavoro è assente
Cosa succede invece se il datore di lavoro è in vacanza o si ricovera in ospedale? Cosa spetta in questi casi alla badante (convivente o non convivente)?
La domanda si pone in particolare se l’assenza del datore di lavoro non coincide con ferie o permessi richiesti dalla collaboratrice domestica.
Ebbene, in questi casi dovrà essere corrisposta la retribuzione normale, ovvero quella prevista dal contratto.
Vediamo come funziona quando la badante è convivente:
se la persona assistita desidera spostarsi per andare in villeggiatura, la collaboratrice convivente avrà l’obbligo contrattuale di seguirla.
Nel luogo delle vacanze, restano inalterate queste caratteristiche del contratto:
- retribuzione;
- riposi;
- vitto e alloggio;
- orario di lavoro.
Non è prevista per il collaboratore una indennità aggiuntiva, ma solo l’eventuale rimborso per le spese di viaggio (andata e ritorno).
Vediamo invece come funziona se la collaboratrice domestica non è convivente.
In questo caso la badante non ha l’obbligo di seguire l’assistito in villeggiatura (o in un’altra abitazione). Se la famiglia lo richiede e la collaboratrice accetta, bisogna conservare queste caratteristiche contrattuali:
- retribuzione;
- riposi;
- orario di lavoro.
Dovrà anche essere garantito alla badante il vitto e l’alloggio oltre all’eventuale rimborso delle spese sostenute per il viaggio (andata e ritorno).
Ma non solo. Per il periodo trascorso in trasferta dovrà essere anche corrisposta una diaria giornaliera che è pari al 20 per cento della retribuzione minima prevista nelle tabelle.
Dovranno essere pagati, sia per le badanti conviventi, sia per quelle che non lo sono, anche degli eventuali straordinari. Il costo aggiuntivo sul salario è quello che è previsto nell’articolo 15 del Contratto Nazionale del Lavoro Domestico.
Questi due ultimi aspetti, quelli che riguardano cioè la badante in vacanza, i suoi diritti e i suoi doveri, sono particolarmente sentiti in questo periodo, quando sono molte le famiglie che si stanno attrezzando per le imminenti vacanze estive.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sull’assistenza domestica: