Come funziona in caso di Legge 104 e forze dell’ordine? Le forze dell’ordine possono beneficiare delle agevolazioni lavorative Legge 104? Ci sono delle regole particolari da seguire o dei limiti di applicabilità? (entra nella community di Invalidità e Diritti e scopri le ultime notizie sulla Legge 104. Unisciti al gruppo Telegram, alla chat tematica e a WhatsApp per ricevere tutte le news direttamente sul cellulare. Entra nel gruppo Facebook per parlare con migliaia di persone che hanno i tuoi stessi interessi).
Al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, è riconosciuto il diritto di chiedere i permessi 104 e il trasferimento, quando questi siano necessari per assistere un familiare portatore di handicap.
Questo vale anche in caso di Legge 104 e forze dell’ordine, e in questo approfondimento vedremo anche che viene stabilito sia dalla normativa che da alcune sentenze del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) e della Corte di Stato.
Tuttavia, per la particolare posizione che occupano le forze dell’ordine, spesso le richieste dei militari in merito alla concessione dei permessi e soprattutto del trasferimento, vengono negate.
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Chiariamo quindi cosa prevede la legge, se questo diniego è legittimo e in quali casi un dipendente delle forze dell’ordine può contestare il rifiuto ai permessi o al trasferimento.
Indice
- Legge 104 e forze dell’ordine: le forze dell’ordine hanno diritto al trasferimento Legge 104 per assistere un familiare disabile?
- Legge 104 e forze dell’ordine: perché il trasferimento è spesso negato alle forze dell’ordine?
- Legge 104 e forze dell’ordine: quando può essere negato il trasferimento al personale delle forze dell’ordine?
- Legge 104 e forze dell’ordine: come viene valutata la richiesta del trasferimento da parte delle forze dell’ordine ai fini della concessione?
- Legge 104 e forze dell’ordine: posso chiedere i permessi Legge 104 se lavoro nelle forze dell’ordine e devo assistere un familiare disabile?
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Legge 104 e forze dell’ordine: le forze dell’ordine hanno diritto al trasferimento Legge 104 per assistere un familiare disabile?
Il TAR di Reggio Calabria, nella sentenza n. 710 del 21 luglio 2017, ha stabilito che Legge 104 e forze dell’ordine è un diritto legittimo, ovvero che il personale delle Forze Armate ha gli stessi diritti dei lavoratori pubblici.
La sentenza, in particolare, ha riconosciuto al personale delle Forze Armate il diritto a essere trasferito, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
Nel dettaglio, il comma 5 dell’articolo 33 stabilisce che il lavoratore “ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in un’altra sede”.
Il dipendente pubblico, quindi, così come anche il personale delle forze dell’ordine, possono richiedere il trasferimento quando hanno necessità di assistere un proprio familiare portatore di handicap.
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Legge 104 e forze dell’ordine: perché il trasferimento è spesso negato alle forze dell’ordine?
Anche se la sentenza del Tar di Reggio Calabria ha stabilito che Legge 104 e forze dell’ordine è un diritto legittimo, spesso le amministrazioni militari respingono le richieste di trasferimento, giustificando il rifiuto sulla base di generiche esigenze di servizio.
Lo stesso Tar di Reggio Calabria, è intervenuto per frenare questa pratica diffusa tra le amministrazioni delle Forze Armate, stabilendo che sia il Ministero della Difesa che quello dell’Interno devono rispettare le stesse regole gravanti sul datore di lavoro privato.
Per questo motivo, non si può negare il trasferimento richiesto dal personale delle forze dell’ordine, qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 33 della Legge 104.
Quel “qualora sussistano le condizioni”, però, conferma che ci possono essere dei casi particolari in cui il trasferimento può essere negato alle Forze Armate: vediamo quali sono.
Leggi anche cosa prevede nel dettaglio il trasferimento di sede Legge 104 per dipendenti pubblici.
Legge 104 e forze dell’ordine: quando può essere negato il trasferimento al personale delle forze dell’ordine?
Ci sono dei casi in cui Legge 104 e forze dell’ordine, in merito al trasferimento, non può essere concessa.
Il comma 5 dell’articolo 33 della Legge 104, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a essere trasferito nella sede più vicina al familiare da assistere.
Le condizioni necessarie per beneficiare del diritto al trasferimento sono indicate dal comma 3 dello stesso articolo, nel quale si legge che la persona da assistere deve essere uno tra:
- coniuge;
- figlio;
- parente o affine di secondo grado qualora i genitori della persona handicappata abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano invalidi o deceduti.
In quest’ultimo caso, il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente. Quindi, non ci si può appellare alla Legge 104 per ottenere il trasferimento per la necessità di assistere un parente portatore di handicap qualora un altro familiare ne abbia fatto già richiesta.
In linea generale, però, questo vale per tutti i dipendenti pubblici e non solo per le forze dell’ordine. La richiesta di trasferimento da parte di un dipendente delle forze armate viene valutata prendendo in considerazione anche altre circostanze specifiche: vediamo quali sono.
Un trasferimento può essere anche rifiutato. Come e quando rifiutare il trasferimento con la 104? Le conseguenze? Ecco un breve riepilogo in risposta a queste domande.

Legge 104 e forze dell’ordine: come viene valutata la richiesta del trasferimento da parte delle forze dell’ordine ai fini della concessione?
In merito al trasferimento Legge 104 e forze dell’ordine, dobbiamo soffermarci anche su alcune ordinanze del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda il pubblico impego in generale, e quindi anche le forze dell’ordine, la giurisprudenza ritiene che spetta all’Amministrazione valutare la richiesta di trasferimento “alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio secondo una obiettiva, completa e ragionevole valutazione delle esigenze presso la sede di appartenenza e in quella di destinazione” (Consiglio di Stato, SEz. IV, 14 maggio 2015, n. 2426).
Anche “la scelta della sede di lavoro deve trovare accoglimento solo se risulta compatibile con le specifiche esigenze funzionali dell’Amministrazione di appartenenza” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 923) e “deve sussistere la disponibilità del posto in ruolo nella dotazione di organico della sede di destinazione affinché la Pubblica Amministrazione possa provvedere al proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento”(Consiglio di Stato, Sez. II, 1° agosto 2014 n. 4085).
In merito al trasferimento delle forze dell’ordine, l’articolo 981, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 66/2012 (Codice dell’Ordinamento Militare), così come modificato dall’articolo 6, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 8/2014, introduce una norma speciale, disponendo che per l’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri “si applica l’articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni” ma “nel limite delle posizioni organiche, previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta di destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse”.
Quindi, in sintesi: le forze dell’ordine hanno sempre e comunque il diritto di chiedere il trasferimento per assistere il familiare portatore di handicap. Tuttavia, la richiesta sarà soggetta al generale principio del “bilanciamento degli interessi”, “soprattutto quando il trasferimento del dipendente potrebbe essere in contrasto con le esigenze organizzative dell’Amministrazione” come stabilito dal Tar Lazio, Roma, Sez.,7 giugno 2007, n. 5257.
Inoltre, se il dipendente delle forze dell’ordine è stato formato per svolgere un determinato incarico, la richiesta di trasferimento può essere accolta solo se nella sede richiesta può essere impiegabile in ragione della formazione ricevuta e dell’esperienza posseduta (Consiglio di Stato, Sez., IV, 31 marzo 2015, n. 1678).
Tuttavia, anche in caso di queste circostanze impeditive, in ogni caso il rifiuto del trasferimento deve essere sempre motivato e supportato da interessi talmente predominanti da prevalere alle esigenze del disabile (ad esempio motivo di pericolo per la sicurezza pubblica).
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Legge 104 e forze dell’ordine: posso chiedere i permessi Legge 104 se lavoro nelle forze dell’ordine e devo assistere un familiare disabile?
Come abbiamo visto, la sentenza del Tar di Reggio Calabria ha stabilito legittimo il diritto di Legge 104 e forze dell’ordine, sia per quanto riguarda il trasferimento di sede e sia per quanto riguarda i permessi retribuiti.
Per quanto riguarda i permessi Legge 104, una volta che il familiare disabile abbia ottenuto l’handicap grave, il dipendente militare potrà chiedere alla propria amministrazione la fruizione dei permessi di cui al comma 3 dell’art. 33 della Legge 104 del 1992.
I permessi 104 sono concessi a:
- le persone con disabilità grave;
- i familiari della persona con disabilità grave (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, genitori biologici o adottivi);
- i parenti o gli affini entro il secondo grado;
- in casi eccezionali viene estesa ai parenti al terzo grado se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il lavoratore con disabilità grave o il familiare che lo assiste, possono beneficiare, alternativamente, di:
- 2 ore di permesso giornaliero;
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore).
I genitori biologici, adottivi o affidatari di un figlio con disabilità grave possono ottenere dei permessi anche in relazione all’età del figlio. Se ha meno di 3 anni possono beneficiare alternativamente:
- di 2 ore di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è di 6 ore, se è meno è prevista un’ora di permesso retribuito);
- di 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore);
- prolungamento del congedo parentale (con il prolungamento del congedo parentale si ha diritto a una indennità che è pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo).
Se invece il figlio in condizioni di disabilità grave ha tra i 3 e i 12 anni:
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore);
- prolungamento del congedo parentale.
E invece, il coniuge (o parte dell’unione civile o convivente di fatto), i parenti o gli affini di persone con disabilità grave e i genitori biologici, adottivi o affidatari di ragazzi con disabilità maggiori di 12 anni, possono usufruire:
- di 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
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